N. 413 ORDINANZA 21 - 29 ottobre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena  - Istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la
 liberazione anticipata - Criteri per la concessione  in  presenza  di
 taluni  reati  specifici -  Jus superveniens: d.-l. 8 giugno 1992, n.
 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti ai giudici rimettenti.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, primo comma, prima parte,
 introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.-l.  13  maggio  1991,  n.
 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203)
 
 (Cost., artt. 3 e 26).
(GU n.46 del 4-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4- bis, primo
 comma, prima parte,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 1, primo
 comma, del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152  (Provvedimenti
 urgenti   in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
 trasparenza  e   buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa),
 convertito  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203, promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  12  marzo  1992  dal   Tribunale   di
 sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe,
 iscritta  al  n.  240  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  19,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
     2)   ordinanza   emessa  il  1›  aprile  1992  dal  Tribunale  di
 sorveglianza  di  Campobasso  sull'istanza   proposta   da   Caglione
 Vincenzo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza
 del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  27,
 terzo  comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
 introdotto dall'art. 1, primo  comma,  del  decreto-legge  13  maggio
 1991,  n.  152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la
 parte  in   cui   prevede,   in   relazione   alle   istanze   intese
 all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata
 presentate  dai  condannati  per  delitti  commessi  per finalita' di
 terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento  costituzionale,   per
 delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-
 bis  del  codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
 associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di
 cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del
 testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  delle  sostanze
 stupefacenti  e  psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei
 relativi stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  il  d.P.R.  9
 ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento
 "solo  se  sono  stati  acquisiti  elementi  tali  da  far  escludere
 l'attualita'  di  collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata  o
 eversiva",  previa  richiesta da parte del magistrato di sorveglianza
 ai competenti  comitati  provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza
 pubblica;
      e  che  un'analoga  questione ha sollevato anche il Tribunale di
 sorveglianza  di  Campobasso,  con  ordinanza  del  1›  aprile  1992,
 denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo
 comma,  della Costituzione, lo stesso art. 4- bis, primo comma, prima
 parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  introdotto  dall'art.  1,
 primo  comma,  del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito
 dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
      che in entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che le questioni  vengano  dichiarate
 inammissibili o comunque non fondate;
      che,  in  prossimita'  della  data  fissata  per  la  Camera  di
 consiglio,  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato  ha  depositato  una
 memoria  per  ciascuno  dei procedimenti incidentali, con la quale ha
 chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici a  quibus  per  un
 nuovo  esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore
 il decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito  dalla  legge  7
 agosto 1992, n. 356;
    Considerato  che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i
 relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
      e che, dopo la  pronuncia  delle  ordinanze  di  rimessione,  e'
 entrato  in  vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
 urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
 contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto
 1992,  n.  356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata,
 per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente  proprio  per
 l'istituto  della  liberazione  anticipata e, per un altro verso, con
 l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte
 le "misure alternative alla detenzione previste  dal  capo  VI  della
 legge 26 luglio 1975, n. 354";
      che,   di  conseguenza,  e'  necessario  che  gli  atti  vengano
 restituiti ai giudici a quibus perche' ciascuno di essi verifichi se,
 alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
 tuttora rilevante.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza  di
 Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1197