Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Roma, Brindisi, Modena, Avellino, Isernia e Taranto.(GU n.262 del 6-11-1992)
Con decreto ministeriale n. 1/9396 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.230.459.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 10.460.918.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.471.292.000 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9542 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.821.928.815, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.835.612.565 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9569 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.514.898.091, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 4.393.622.614, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.397.261.399 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Modena dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9689 del 27 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Avellino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.827.821.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.834.212.850 iscritto a nome dei contribuenti D'Avanzo Domenico e Capone S.p.a. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9518 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Isernia e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 692.621.904 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.154.369.840, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.164.784.400 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Isernia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/9541 del 25 settembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Taranto e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 8.028.389.488 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.033.448.428 iscritto a nome della ditta G.A.M. S.r.l. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.