MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1992 

  Attuazione   della  direttiva  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  n.  89/424/CEE  che  modifica la direttiva n. 86/109/CEE  in
materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di
piante oleaginose e da fibra.
(GU n.265 del 10-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 121)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista  la  legge  16  aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
   Visto in particolare l'art. 20, comma 1,  della  legge  16  aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita'  economica  europea  per  le  parti  in  cui si modifichino
modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
   Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  concernente   la
disciplina dell'attivita' sementiera;
   Vista  la legge 20 aprile 1976, n. 195, che ha apportato modifiche
ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  ottobre  1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971,  n.  1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno 1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987,
n. 600;
   Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978,  n.
373  e  10  maggio  1982,  n.  517,  che hanno apportato modifiche ed
integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Viste le direttive del Consiglio  numeri  66/401/CEE,  69/208/CEE,
70/457/CEE,  86/109/CEE  e  relative  modificazioni,  concernenti  la
commercializzazione di piante foraggere e di piante oleaginose  e  da
fibra;
   Vista  la  direttiva della Commissione n. 89/424/CEE del 30 giugno
1989;
   Considerato  che  le  modifiche  apportate  dalla   direttiva   n.
89/424/CEE    alla    direttiva   n.   86/109/CEE   in   materia   di
commercializzazione delle sementi di piante  foraggere  e  di  piante
oleaginose   e  da  fibra  devono  essere  recepite  nell'ordinamento
nazionale e che presentano caratteristiche di  ordine  esclusivamente
tecnico;
   Ritenuto,  pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla
citata direttiva n. 89/424/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre  1971,  n.  1096,  alle
specie   elencate   nei  punti  1)  Foraggere,  a)  graminacee  e  b)
leguminose, che si riferiscono a  "sementi  di  generi  e  specie  di
piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere
commercializzate anche se corrispondenti alle categorie 'commerciali'
e   come  tali  ufficialmente  controllate  e  certificate",  vengono
attribuite le seguenti modifiche:
     a) a decorrere dal 1› luglio 1989 le sementi di:
    Agrostis Gigantea Roth       agrostide bianca
    Agrostis Stolonifera L.      agrostide stolonifera
    Phleum Bertolonii DC.        fleolo bulboso
    Poa Palustris L.             fienarola delle paludi
    Poa Trivialis L.             poa comune
    Lupinus Albus L.             lupino bianco, varieta' non amara
    Brassica Juncea L.           senape bruna
    Czern. et Coss. in Czern.
potranno   essere   commercializzate   soltanto   dopo  essere  state
ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate";
     b) a decorrere dal 1› luglio 1990 le sementi di:
    Agrostis Capillarsi L.       agrostide tenue
    Lotus Corniculatus L.        ginestrino
    Medicago Lupulina L.         luppolina
    Trifolium Hybridum L.        trifoglio ibrido
potranno  essere  commercializzate   soltanto   dopo   essere   state
ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate";
     c) a decorrere dal 1› luglio 1991 le sementi di:
    Agrostis Canina L.           agrostide canina
    Alopecurus Pratensis L.      coda di volpe
    Arrhenatherum Elatius
    ( L.) P. Beauv. ex J.S.
    et K.B. Presl.               avena altissima
    Bromus Catharticus Vahl.     bromo
    Bromus Sitchensis Trin.      bromo
    Festuca Ovina L.             festuca ovina
    Poa Nemoralis L.             poa dei boschi
    Trisetum Flavescens
    (L.) Beauv.                  avena bionda
    Lupinus Albus L.             lupino bianco, varieta' amare
    Lupinus Angustifolius        lupino azzurro
    Lupinus Luteus L.            lupino giallo
    Trifolium Alexandrinum L.    trifoglio alessandrino
    Trifolium Incarnatum L.      trifoglio incarnato
    Trifolium Resupinatum L.     trifoglio persico
    Vicia Sativa L.              veccia comune
    Vicia Villosa Roth.          veccia vellutata, veccia di Narbonne
    Phacelia Tanacetifolia
    Benth.                       facelia tanacetifolia
    Sinapis Alba L.              senape bianca
potranno   essere   commercializzate   soltanto   dopo  essere  state
ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA