Elevazione del limite di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali nell'interno della Repubblica italiana.(GU n.265 del 10-11-1992)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Ritenuto opportuno elevare il limite massimo di peso previsto per la spedizione dei pacchetti postali, al fine di adeguare il regime interno di tale servizio a quello in vigore nei rapporti con i Paesi membri della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il limite massimo di peso dei pacchetti postali, dei campioni di merci, delle incisioni foniche su dischi, nastro o filo, indicato alla voce 6 della tabella 6 annessa al decreto ministeriale del 7 gennaio 1992, citato nelle premesse, e' elevato a g 2000. 2. La tariffa per la spedizione nell'interno della Repubblica dei pacchetti postali, dei campioni di merci, delle incisioni foniche su dischi, nastro o filo di peso superiore a g 1000 e' la seguente: da oltre 1000 g fino a 2000 g L. 9.300. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992 Registro n. 23 Poste, foglio n. 145