Importazione di pasta alimentare.(GU n.268 del 13-11-1992)
Vigente al: 13-11-1992
A tutti gli UPICA A tutte le camere di commercio e, per conoscenza: Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane Al Ministero della sanita' - Gabinetto Al Ministero dell'agricoltura - Servizio repressione frodi Il divieto all'importazione di paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli fissati dalla normativa italiana vigente in materia contrasta con l'art. 30 del trattato CEE cosi' come interpretato dalla Corte di giustizia della Comunita' europea in una diffusa giurisprudenza. La Corte, infatti, ha sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro. La predetta Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 30 del Trattato e' dotato di efficacia diretta ed in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Infine la stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989 (prot. n. 103/88), ha dichiarato altresi' che gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma del diritto comunitario corrispondente ai requisiti della efficacia diretta, disattendendo precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti. A non diversa soluzione e' pervenuta, del resto, la Corte costituzionale (v. dec. 4 luglio 1989 n. 389). Premesso quanto sopra ed in attesa della necessaria modifica della normativa vigente, in particolare della legge n. 580/67, e' consentita l'importazione delle paste alimentari legalmente prodotte negli altri Paesi membri della Comunita' economica europea e messe in commercio nel territorio nazionale. Le predette paste devono indicare la esatta composizione del prodotto commercializzato e in particolare devono recare sulle confezioni le seguenti indicazioni: a) "pasta di semola di grano duro", qualora essa sia prodotta solo con grano duro; b) "pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero", qualora il primo componente prevalga sul secondo; c) "pasta di sfarinati e di grano tenero e semola di grano duro", qualora il primo componente prevalga sul secondo; d) "pasta di sfarinati di grano tenero", qualora essa sia prodotta solo con grano tenero. Il Ministro: GUARINO