REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 marzo 1992, n. 11 

  Modifica  del regolamento di esecuzione concernente le competenze e
le attribuzioni  del  tecnico  responsabile  e  del  personale  degli
impianti a fune in servizio pubblico.
(GU n.44 del 14-11-1992)

TITOLO I

   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 725 del 17
febbraio 1992;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
   1. Il terzo  comma  dell'art.  9  del  regolamento  di  esecuzione
dell'art.  27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, emanato
con decreto del Presidente della giunta provinciale 10  agosto  1976,
n. 43, e' sostituito dal seguente:
   "I  certificati  di  abilitazione  sono rilasciati per le seguenti
qualifiche del personale, riferite alle categorie degli impianti  cui
puo' essere adibito:
     a) qualifica 1: capo servizio;
     b) qualifica 2: macchinista;
     c) qualifica 3: agente;
     d)  categoria  A/a:  funivia  bifune,  funicolare  terrestre  su
rotaia;
     e) categoria A/b: funivia a collegamento temporaneo dei veicoli,
e tutti gli altri impianti indicati nelle categorie B e C;
     f) categoria B: funivie monofuni a collegamento  permanente  dei
veicoli, nonche' gli altri impianti indicati nella categoria C;
     g)  categoria  C:  ascensori,  sciovie,  slittovie, slittinovie,
rotovie ed impianti assimilabili."
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 6 marzo 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 5, foglio n. 43 - BENEDETTI