Modifica del regolamento di esecuzione concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico.(GU n.44 del 14-11-1992)
TITOLO I
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 725 del 17 febbraio 1992; EMANA il seguente regolamento: 1. Il terzo comma dell'art. 9 del regolamento di esecuzione dell'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, e' sostituito dal seguente: "I certificati di abilitazione sono rilasciati per le seguenti qualifiche del personale, riferite alle categorie degli impianti cui puo' essere adibito: a) qualifica 1: capo servizio; b) qualifica 2: macchinista; c) qualifica 3: agente; d) categoria A/a: funivia bifune, funicolare terrestre su rotaia; e) categoria A/b: funivia a collegamento temporaneo dei veicoli, e tutti gli altri impianti indicati nelle categorie B e C; f) categoria B: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli, nonche' gli altri impianti indicati nella categoria C; g) categoria C: ascensori, sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie ed impianti assimilabili." Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 6 marzo 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992 Registro n. 5, foglio n. 43 - BENEDETTI