MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 2670 

  Condotta  della  navigazione  da  parte  di  soggetto sprovvisto di
patente  nautica  con  presenza  a  bordo  di   persona   munita   di
abilitazione.
(GU n.273 del 19-11-1992)
 
 Vigente al: 19-11-1992  
 

  1.  Nel corso dell'attivita' di vigilanza in mare e' stato rilevato
che a bordo di una imbarcazione da diporto, sulla quale era  presente
un  soggetto regolarmente munito di abilitazione a comando e condotta
dell'unita', la persona al timone al momento del controllo,  non  era
invece munita di alcuna abilitazione.
  Considerato   che   il   problema  suesposto  puo'  ragionevolmente
riproporsi  nell'ambito  della  navigazione  lusoria,  e'  necessario
puntualizzare  la  posizione giuridica della persona al timone di una
unita' da diporto.
  2. Cio' premesso allo scopo di chiarire alcuni aspetti connessi con
il comando delle imbarcazioni da diporto in base anche alla relazione
alla legge n. 50 dell'11 febbraio 1971 (atto Camera n.  2338  del  10
febbraio 1970) si specifica quanto segue:
    a)  per  comando  di  imbarcazione  deve  intendersi  tutto  quel
processo decisionale concernente  la  direzione  nautica  dell'unita'
come  la  rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per
prevenire gli abbordi in mare, la salvaguardia della  vita  umana  in
mare,  ecc.  L'attivita' decisionale di cui sopra puo' coincidere, ma
non necessariamente, con lo stare al timone e ai comandi come avviene
normalmente per le unita' da diporto;
    b) il termine di condotta, invece, viene riferito  esclusivamente
alle persone preposte alla direzione del motore.
  3. Stabilito cosi' che la "condotta" non ha alcuna attinenza con il
"comando"  come  sopra  specificato,  resta da definire la presenza a
bordo del passeggero sprovvisto di abilitazione che  sostituisce  "il
comandante"  nella  presenza in plancia per la sola parte relativa al
governo dell'imbarcazione.
  Tale situazione, pur non essendo ben  definita  dalla  legislazione
sulla  nautica  da  diporto,  ha formato oggetto di sentenze da parte
della magistratura ordinaria. Nel caso di  cui  al  primo  capoverso,
infatti,  il  pretore  di  Rovigo, competente per territorio ha cosi'
sentenziato  "Da  sempre  la  giurisprudenza  ha  ritenuto   che   la
conduzione  di una imbarcazione non consista materialmente nel tenere
il timone continuamente e costantemente (cosa  peraltro  impossibile)
ma  consiste  piuttosto  nell'assunzione  delle  responsabilita'  del
comando e nella direzione di  tutte  le  operazioni  necessarie  alla
navigazione che ben possono essere delegate a terzi".
  Ne  discende  che  la  semplice  tenuta del timone (basti per tutte
citare la presenza a bordo del pilota  automatico)  non  integra  gli
estremi della conduzione dell'imbarcazione che implica ben maggiori e
piu' complesse manovre e attivita'.
  4.  Premesso  quanto  sopra,  si  fa presente che la materia verra'
compiutamente disciplinata nella  sua  interezza  con  apposito  atto
normativo, in corso di emanazione.
                                                  Il Ministro: TESINI