AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4
   agosto 1990, n. 335, recante regolamento per il recepimento  delle
   norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 10
   febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle  aziende
   delle  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo di cui
   all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  marzo
   1986,  n.  68. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73
   alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20  novembre
   1990).
(GU n.274 del 20-11-1992)

   All'art. 24 del decreto citato in epigrafe,  alla  pag.  15  della
sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale, le disposizioni dei commi 7 e 8
sono unificate e conseguentemente il n. 8 e' soppresso.  Pertanto  il
comma 7 risulta essere il seguente:
   "7.   Ai  dipendenti  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici  e
della  Cassa  depositi  e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello
retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:
   Categoria o qualifica
    IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L.  9.566.000
    V   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L. 10.734.000
    VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L. 11.715.000
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e
vice  capo  reparto  di  sesta  qualifica  funzionale,  compete   uno
stipendio  annuo  lordo  di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel
presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze
e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.".