AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1990).(GU n.274 del 20-11-1992)
All'art. 24 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 15 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, le disposizioni dei commi 7 e 8 sono unificate e conseguentemente il n. 8 e' soppresso. Pertanto il comma 7 risulta essere il seguente: "7. Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.566.000 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.734.000 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.715.000 Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.".