UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.276 del 23-11-1992)

                             IL RETTORE 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bari,  approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
1991,  che  prevede  per  l'Universita'  degli  studi  di   Bari   la
trasformazione della scuola diretta a fini speciali  per  ortottisti-
assistenti  in  oftalmologia  nel  corrispondente  corso  di  diploma
universitario; 
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1992; 
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita'; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio
1992; 
                              Decreta: 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue: 
  Dopo l'art. 412 del titolo  XXIII  dello  statuto  dell'Universita'
degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli: 
                               Art. 1. 
  Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari
e' istituito il corso  di  diploma  universitario  di  ortottista  ed
assistente in oftalmologia. 
 
                               Art. 2. 
  Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo  scopo  di  fornire
una preparazione professionale teorico-pratica a personale  sanitario
tecnico  operante  nel  campo  dell'oftalmologia,   con   particolare
riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale  della  visione
binoculare e della sua  conservazione;  valutazione  della  motilita'
oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia,  del  trattamento
pre- e post-operatorio dei pazienti con motilita'  oculare  alterata;
valutazione delle problematiche legate ai vizi di rifrazione ed  alla
loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche
strumentali  in  oftalmologia,  di  procedure   di   rieducazione   e
riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage. 
 
                               Art. 3. 
  Il corso di diploma non e' suscettibile di  abbreviazioni,  eccetto
il caso di studi di livello  universitario,  sostenuti  in  Italia  o
all'estero,  per  corsi  con  contenuti   ritenuti   equivalenti   ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341. 
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del corso  di  diploma  o  dal  consiglio  di  facolta',  secondo  la
normativa statutaria. 
 
                               Art. 4. 
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli
iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1  e'  stabilito  dal
senato accademico, sentito il  consiglio  di  facolta',  in  base  ai
criteri  generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art.  9,  quarto
comma, della legge n. 341/1990. 
 
                               Art. 5. 
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del
corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione
secondaria  di  secondo  grado  di  durata  quinquennale  valido  per
l'accesso all'Universita'. 
  L'ammissione  avviene  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-
fisica. 
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al corso di  diploma,  nei  limiti  dei  posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta con  domande  a  risposta  multipla  per  il  70%  dei  punti
disponibili ed alla  valutazione  del  voto  del  diploma  di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. 
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1› novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso. 
 
                               Art. 6. 
  Il corso  di  diploma  prevede  2.400  ore  di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. 
  Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato
in cicli convenzionali (semestri); ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
460 ore, secondo anno 420 ore, terzo  anno  320  ore),  il  cui  peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente a 50 ore).  Le  attivia'  pratiche  e  di  studio  guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste. 
  Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore  nel  primo  anno,
420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno. 
 
                               Art. 7. 
  Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di
formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. 
 
                               Art. 8. 
  La frequenza delle lezioni, ai tirocini ed alle attivita'  pratiche
e' obbligatoria e deve  essere  documentata  sul  libretto  personale
dello studente. Per  essere  ammessi  al  terzo  anno,  gli  studenti
debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami  in
tutti  gli  insegnamenti  previsti  ed   effettuato,   con   positiva
valutazione, i tirocini previsti. 
 
                               Art. 9. 
  Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per  i  corsi
integrati compresi nell'ordinamento. 
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  puo'   organizzare   la
didattica in semestri. Gli insegnamenti  sono  organizzati  in  cicli
didattici   successivi,   verificabili   in   rapporto   alla    loro
propedeuticita',  secondo  quanto  definito   dal   consiglio   della
struttura didattica. 
  Per il calendario degli esami semestrali  si  applicano  le  stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia. 
 
                              Art. 10. 
  Per attivita' didattiche  a  prevalente  carattere  tecnico-pratico
connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono   essere
chiamati docenti a contratto,  scelti  fra  coloro  che,  per  uffici
ricoperti o attivita' professionale  svolta,  siano  di  riconosciuta
esperienza  e  competenza   nelle   materie   che   formano   oggetto
dell'insegnamento. 
  In tal caso si applica  la  normativa  prevista  dall'art.  25  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. 
 
                              Art. 11. 
  Per essere  ammesso  all'anno  successivo  lo  studente  deve  aver
superato nelle due sessioni  semestrali,  tutti  gli  esami  relativi
all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni  le
attivita' di tirocinio. 
  Gli studenti che non superano tutti gli esami e non  ottengono  una
positiva valutazione nelle attivita', di tirocinio  possono  ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta. 
 
                              Art. 12. 
  I  corsi  integrati  e  le  relative  discipline,   facenti   parte
dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del  diploma
universitario,  sono  comprese  in  aree.  Le  aree  definiscono  gli
obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso  relativo
dell'area  e  dei  relativi  corsi   integrati   (credito)   ciascuno
corrispondente  indicativamente  a  50  ore  di   didattica   formale
applicata e di apprendimento. 
 
                              Art. 13. 
  Sono attivabili,  come  discipline  integrate  nei  corsi  previsti
dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti  concorsuali
per posti di professore di prima o di seconda fascia. 
  Esse  non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto  autonome,   ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate. 
 
                              Art. 14. 
  Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a
50 ore di didattica complessiva, nonche' i corsi integrati e le rela-
tive discipline, sono i seguenti: 
 1› Anno: 
                           Primo semestre 
AREA I - Propedeutica (crediti 4.0). 
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione  qualificata  dei
fenomeni biomedici. 
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica: 
   fisica medica; 
   statistica medica; 
   infomatica. 
  1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica: 
   chimica; 
   chimica biologica. 
  1.3 Corso integrato di biologia e genetica: 
   biologia generale; 
   genetica medica. 
  1.4. Attivita' di tirocinio svolto in strutture specialistiche. 
                          Secondo semestre 
AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0). 
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici. 
  2.1. Corso integrato di istologia: 
   istologia; 
   embriologia. 
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia: 
   anatomia umana; 
   fisiologia umana; 
   fisiologia oculare. 
  2.3. Inglese scientifico. 
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 
 2› Anno: 
AREA III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti 4.0). 
                           Primo semestre 
  Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici  e  morfo-funzionali
della funzione visiva. 
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica: 
   ortottica I; 
   ottica e refrazione. 
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo: 
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo; 
   ipovisione I. 
  3.3 Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 
                          Secondo semestre 
AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0). 
  4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche: 
   tecniche semeiologiche I; 
   campimetria; 
   senso luminoso; 
   senso cromatico; 
   adattometria; 
   contattologia. 
  4.2. Corso integrato di patologia oculare: 
   patologia oculare; 
   ipovisione II. 
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia: 
   ortottica II; 
   neuroftalmologia. 
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 
 3› Anno: 
                           Primo semestre 
AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti 4.0). 
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti alla individualita' del malato di  affezioni  di  apparato
visivo. 
  5.1. Corso integrato di pediatria generale: 
   pediatria generale; 
   neonatologia. 
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria: 
   fondamenti di neuropsichiatria; 
   psicologia. 
  5.3 Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica: 
   nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 
   ortottica III. 
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 
                          Secondo semestre 
AREA - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0). 
  Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di  immagine,
quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti  diversi
generali dell'attivita' sanitaria. 
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche: 
   tecniche semeiologiche II; 
   ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia,  tonometria
e tenografia, pachimetria, biometria; 
   ortottica IV. 
  6.2. Corso integrato di farmacologia: 
   farmacologia; 
   igiene e legislazione sanitaria. 
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione: 
   etica professionale; 
   aspetti giuridici della professione. 
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche. 
 
                              Art. 15. 
  Al termine del triennio, previo superamento degli  esami  previsti,
del tirocinio con relativo esame finale e discussione  di  una  tesi,
consistente  in  una  dissertazione  scritta   di   natura   teorico-
applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed  assistente
in oftalmologia. 
 
                              Art. 16. 
  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata dal
rettore ed e' composta dal presidente del  corso  di  diploma  o  suo
delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facolta',  da  due
esperti nominati rispettivamente  dal  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal  Ministero  della
sanita'. 
  Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20  maggio
di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico. 
 
                              Art. 17. 
  All'esame di diploma  lo  studente  viene  ammesso  solo  se  abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un  giudizio  favorevole  riguardo  al  tirocinio  professionale.  Le
commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo  le  vigenti
norme universitarie. 
 
                              Art. 18. 
  Gli studi compiuti nel corso di diploma,  sono  riconosciuti  anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia. 
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea. 
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente  indicare  i   corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione  per  accedere
al corso di laurea. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato,  a  norma  di  legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   Bari, 2 ottobre 1992 
                                                           Il rettore