DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992
Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223.(GU n.278 del 25-11-1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Considerata la necessita' di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; Decreta: Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa, per ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le domande relative all'anno 1991 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1993. Roma, 13 novembre 1992 p. Il Presidente: FABBRI