DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992 

  Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad
ottenere  le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990,
n. 223.
(GU n.278 del 25-11-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 250, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Considerata  la  necessita'  di   fissare   un   termine   per   la
presentazione  delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui
agli articoli 3, 4, 7 e 8 della  legge  7  agosto  1990,  n.  250  ed
all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
                              Decreta:
  Le  domande  intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli
3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di  cui  all'art.  23
della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, devono essere presentate alla
Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa, per
ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  Le  domande  relative all'anno 1991 potranno essere presentate fino
al 31 marzo 1993.
   Roma, 13 novembre 1992
                                             p. Il Presidente: FABBRI