Sospensione e attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.(GU n.280 del 27-11-1992)
Vigente al: 27-11-1992
A tutte le capitanerie di porto A tutti gli uffici consolari aventi giurisdizione marittima per il tramite del Ministero degli affari esteri e, per conoscenza: All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto Alla Confederazione italiana armatori Com'e' noto, la legge 14 giugno 1989, n. 234 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1989) agli articoli 28 e 29 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico i nuovi istituti della sospensione e dell'attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera nazionale. La materia e' stata quindi regolata con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990). Sospensione temporanea di bandiera Ad oggi sono stati stipulati, come previsto dall'art. 29, punto 3, della legge n. 234/89, i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ad ogni buon fine si allega copia: contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalita' italiana sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989; contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi stranieri sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989; contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalita' italiana sulle navi da crociera in data 19 settembre 1990; contratto collettivo per l'imbarco di marittimi stranieri sulle navi da crociera in data 18 settembre 1990; contratto collettivo per il personale imbarcato sulle navi da pesca in data 3 ottobre 1991. Tali contratti, nello stabilire le condizioni economiche e normative che il locatario dovra' applicare al personale marittimo, prevedono la quota dell'equipaggio che deve essere di nazionalita' italiana con percentuali variabili, ed eventuali deroghe, a seconda che si tratti di navi da carico e passeggeri, navi da crociera o unita' da pesca. In particolare, l'art. 29, punto 4, della citata legge, in tema di ingaggio dei marittimi su navi locate a scafo nudo da soggetti italiani a soggetti stranieri per le quali sia stata autorizzata la temporanea dismissione di bandiera prevede, tra l'altro, che l'autorita' marittima competente o quella consolare italiana, qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerti la rispondenza delle singole convenzioni di imbarco alle condizioni stabilite dai predetti contratti collettivi, segnalando le eventuali difformita' a questa Amministrazione. Cio' premesso, va in proposito evidenziato che le navi di cui trattasi, ancorche' battano temporaneamente altra bandiera - cui fa capo la loro gestione - rimangono di proprieta' italiana a tutti gli effetti e restano iscritte nei registri nazionali cui, alla scadenza prevista nell'atto autorizzativo, dovranno fare ritorno: esse pertanto continuano ad essere legate da sostanziali interessi allo Stato italiano, che non resta estraneo, anche in forza delle espresse disposizioni contenute nella richiamata legge n. 234/89, alle loro vicende durante il periodo di locazione all'estero. Ne consegue l'opportunita' che sia vigilato, per quanto possibile, sul cursus delle predette navi destinate ad operare prevalentemente all'estero e sulle quali e' imbarcato anche personale marittimo italiano, al fine di portare loro assistenza nei limiti consentiti ogni qualvolta se ne dia il caso. Quanto agli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata, fermo restando il basilare accertamento posto dal citato art. 29, punto 4, della legge n. 234/89, si pone l'esigenza, al fine di ovviare ad eventuali carenze o disguidi e garantire al tempo stesso il controllo del rispetto della normativa stessa, che specifici accertamenti vengano effettuati anche nella circostanza dell'approdo delle navi nei porti di interesse. In tali occasioni sara' opportuno verificare, sulla base dei documenti di cui la nave dispone, l'avvenuto assolvimento dell'accertamento ex art. 29, punto 4, di cui sopra e' cenno, mediante il controllo che i contratti d'ingaggio dell'equipaggio rechino il visto dell'autorita' marittima o consolare competente, e riscontrare la consistenza e la composizione dell'equipaggio, in riferimento alla nazionalita' dei suoi membri, sulla base del relativo elenco (Crew list). Sara' cura di codesti uffici comunicare in ogni caso allo scrivente, per le valutazioni di competenza, l'esito dei controlli effettuati, evidenziando in particolare le eventuali difformita' riscontrate, unitamente a copia della Crew List opportunamente vistata. Si precisa, per quanto attiene in specie agli adempimenti degli uffici consolari, che, in forza del contratto di locazione a scafo nudo il conduttore straniero e' obbligato a consentire anche l'accesso a bordo e quant'altro necessario alle autorita' marittime e consolari italiane ai fini delle predette verifiche, mettendo a disposizione la pertinente documentazione (oltre i contratti collettivi, le convenzioni di imbarco, gli elenchi equipaggio, ecc.). Va in proposito evidenziato che, secondo la dinamica disposta da questo Ministero, ogni nave dovra' essere sottoposta - a cura del conduttore straniero - con cadenza non inferiore ai quattro mesi al controllo dell'autorita' dello Stato di cui essa batte temporaneamente la bandiera (limitatamente al riscontro sulla Crew list) o delle autorita' marittime e consolari italiane, fermo restando che almeno una volta all'anno risulti effettuato un accertamento da parte delle autorita' italiane su ogni nave. Va tenuto presente peraltro che, a prescindere dai casi di specifica richiesta avanzata alle autorita' consolari dal conduttore straniero interessato, e' in facolta' delle stesse autorita' procedere direttamente agli accertamenti di cui trattasi quando abbiano avuto notizia della presenza delle predette navi nei porti di giurisdizione. Tale facolta' e' ovviamente rimessa in Italia anche ai competenti uffici marittimi. Si riportano nell'allegato elenco gli estremi delle autorizzazioni alla temporanea dismissione di bandiera concesse da questo Ministero ai sensi della normativa in esame, e gia' operanti, con riserva di successive integrazioni, via via che ulteriori operazioni della spe- cie saranno state perfezionate. Attribuzione temporanea di bandiera Per quanto attiene all'istituto della temporanea attribuzione dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, introdotto dall'art. 28 della richiamata normativa per le navi locate a scafo nudo a soggetto italiano, da iscrivere nei registri speciali delle navi locate, i relativi adempimenti, com'e' noto, restano demandati alla competenza degli uffici marittimi di iscrizione. Premesso che l'istituto in esame va applicato esclusivamente alle navi maggiori, ne discende, tra l'altro, che come espressamente previsto nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/90, per tali unita' deve essere approvato il nome ai sensi dell'art. 140 del codice navale. Per i connessi adempimenti in ordine a tale approvazione - che comunque presuppongono una specifica istanza rivolta a questo Ministero da parte dei soggetti interessati - si segnala l'esigenza che i competenti uffici marittimi - nel caso ricevano domande di iscrizione secondo il suaccennato regime, ne diano tempestiva comunicazione allo scrivente precisando lo stato della relativa istruttoria ed, in particolare, se ritengano realizzate le condizioni richieste dalla predetta normativa per l'iscrizione. Si prega di estendere copia della presente circolare a tutti gli uffici dipendenti. Il Ministro: TESINI