MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 30 settembre 1992, n. 7649 

  Sospensione   e   attribuzione   temporanea   dell'abilitazione  ad
inalberare la bandiera italiana.
(GU n.280 del 27-11-1992)
 
 Vigente al: 27-11-1992  
 

                                  A tutte le capitanerie di porto
                                  A tutti gli uffici consolari aventi
                                  giurisdizione  marittima   per   il
                                  tramite  del Ministero degli affari
                                  esteri
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Ispettorato   generale    delle
                                  capitanerie di porto
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  armatori
  Com'e' noto, la legge 14 giugno 1989, n. 234 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1989) agli articoli 28 e
29 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico  i  nuovi  istituti
della sospensione e dell'attribuzione temporanea dell'abilitazione ad
inalberare la bandiera nazionale.
  La  materia  e'  stata  quindi  regolata con decreto del Presidente
della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66 (Gazzetta  Ufficiale  n.  74
del 29 marzo 1990).
                 Sospensione temporanea di bandiera
  Ad  oggi sono stati stipulati, come previsto dall'art. 29, punto 3,
della legge n. 234/89, i seguenti contratti collettivi  nazionali  di
lavoro, di cui ad ogni buon fine si allega copia:
   contratto  collettivo  per l'imbarco dei marittimi di nazionalita'
italiana sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;
   contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi  stranieri  sulle
navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;
   contratto  collettivo  per l'imbarco dei marittimi di nazionalita'
italiana sulle navi da crociera in data 19 settembre 1990;
   contratto collettivo per l'imbarco di  marittimi  stranieri  sulle
navi da crociera in data 18 settembre 1990;
   contratto  collettivo  per  il  personale  imbarcato sulle navi da
pesca in data 3 ottobre 1991.
  Tali  contratti,  nello  stabilire  le  condizioni   economiche   e
normative  che  il locatario dovra' applicare al personale marittimo,
prevedono la quota dell'equipaggio che deve  essere  di  nazionalita'
italiana  con  percentuali variabili, ed eventuali deroghe, a seconda
che si tratti di navi da carico e  passeggeri,  navi  da  crociera  o
unita' da pesca.
  In  particolare, l'art. 29, punto 4, della citata legge, in tema di
ingaggio dei marittimi su  navi  locate  a  scafo  nudo  da  soggetti
italiani  a  soggetti stranieri per le quali sia stata autorizzata la
temporanea  dismissione  di  bandiera  prevede,  tra   l'altro,   che
l'autorita' marittima competente o quella consolare italiana, qualora
l'ingaggio  avvenga  all'estero, accerti la rispondenza delle singole
convenzioni  di  imbarco  alle  condizioni  stabilite  dai   predetti
contratti  collettivi,  segnalando  le eventuali difformita' a questa
Amministrazione.
  Cio' premesso, va in proposito  evidenziato  che  le  navi  di  cui
trattasi,  ancorche'  battano temporaneamente altra bandiera - cui fa
capo la loro gestione - rimangono di proprieta' italiana a tutti  gli
effetti  e restano iscritte nei registri nazionali cui, alla scadenza
prevista  nell'atto  autorizzativo,  dovranno  fare   ritorno:   esse
pertanto  continuano  ad  essere legate da sostanziali interessi allo
Stato italiano, che non resta estraneo, anche in forza delle espresse
disposizioni  contenute  nella  richiamata legge n. 234/89, alle loro
vicende durante il periodo di locazione all'estero.
  Ne consegue l'opportunita' che sia vigilato, per quanto  possibile,
sul  cursus  delle predette navi destinate ad operare prevalentemente
all'estero e sulle  quali  e'  imbarcato  anche  personale  marittimo
italiano,  al  fine  di portare loro assistenza nei limiti consentiti
ogni qualvolta se ne dia il caso.
  Quanto agli adempimenti previsti  dalla  normativa  su  richiamata,
fermo  restando  il  basilare  accertamento posto dal citato art. 29,
punto 4, della legge n.  234/89,  si  pone  l'esigenza,  al  fine  di
ovviare  ad  eventuali carenze o disguidi e garantire al tempo stesso
il controllo del  rispetto  della  normativa  stessa,  che  specifici
accertamenti  vengano effettuati anche nella circostanza dell'approdo
delle navi nei porti di interesse.
  In tali  occasioni  sara'  opportuno  verificare,  sulla  base  dei
documenti   di   cui   la   nave   dispone,  l'avvenuto  assolvimento
dell'accertamento ex art.  29,  punto  4,  di  cui  sopra  e'  cenno,
mediante  il  controllo  che  i  contratti d'ingaggio dell'equipaggio
rechino il visto dell'autorita' marittima o consolare  competente,  e
riscontrare  la  consistenza  e  la  composizione dell'equipaggio, in
riferimento  alla  nazionalita'  dei  suoi  membri,  sulla  base  del
relativo elenco (Crew list).
  Sara'   cura  di  codesti  uffici  comunicare  in  ogni  caso  allo
scrivente, per le valutazioni di competenza,  l'esito  dei  controlli
effettuati,  evidenziando  in  particolare  le  eventuali difformita'
riscontrate,  unitamente  a  copia  della  Crew  List  opportunamente
vistata.
  Si  precisa,  per  quanto  attiene in specie agli adempimenti degli
uffici consolari, che, in forza del contratto di  locazione  a  scafo
nudo   il  conduttore  straniero  e'  obbligato  a  consentire  anche
l'accesso a bordo e quant'altro necessario alle autorita' marittime e
consolari italiane ai  fini  delle  predette  verifiche,  mettendo  a
disposizione   la   pertinente   documentazione  (oltre  i  contratti
collettivi, le convenzioni di imbarco, gli elenchi equipaggio, ecc.).
  Va in proposito evidenziato che, secondo la  dinamica  disposta  da
questo  Ministero,  ogni  nave  dovra' essere sottoposta - a cura del
conduttore straniero - con cadenza non inferiore ai quattro  mesi  al
controllo    dell'autorita'   dello   Stato   di   cui   essa   batte
temporaneamente la bandiera (limitatamente al  riscontro  sulla  Crew
list)  o  delle  autorita'  marittime  e  consolari  italiane,  fermo
restando  che  almeno  una  volta  all'anno  risulti  effettuato   un
accertamento da parte delle autorita' italiane su ogni nave.
  Va  tenuto  presente  peraltro  che,  a  prescindere  dai  casi  di
specifica richiesta avanzata alle autorita' consolari dal  conduttore
straniero   interessato,   e'  in  facolta'  delle  stesse  autorita'
procedere direttamente  agli  accertamenti  di  cui  trattasi  quando
abbiano avuto notizia della presenza delle predette navi nei porti di
giurisdizione.
  Tale  facolta'  e' ovviamente rimessa in Italia anche ai competenti
uffici marittimi.
  Si riportano nell'allegato elenco gli estremi delle  autorizzazioni
alla  temporanea dismissione di bandiera concesse da questo Ministero
ai sensi della normativa in esame, e gia' operanti,  con  riserva  di
successive  integrazioni, via via che ulteriori operazioni della spe-
cie saranno state perfezionate.
                 Attribuzione temporanea di bandiera
  Per  quanto  attiene  all'istituto  della  temporanea  attribuzione
dell'abilitazione ad  inalberare  la  bandiera  italiana,  introdotto
dall'art.  28  della  richiamata normativa per le navi locate a scafo
nudo a soggetto italiano, da iscrivere nei  registri  speciali  delle
navi  locate,  i relativi adempimenti, com'e' noto, restano demandati
alla competenza degli uffici marittimi di iscrizione.
  Premesso che l'istituto in esame va applicato  esclusivamente  alle
navi  maggiori,  ne  discende,  tra  l'altro,  che come espressamente
previsto nell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
66/90,  per  tali  unita'  deve  essere  approvato  il  nome ai sensi
dell'art. 140 del codice navale.
  Per i connessi adempimenti in ordine  a  tale  approvazione  -  che
comunque   presuppongono  una  specifica  istanza  rivolta  a  questo
Ministero da parte dei soggetti interessati - si  segnala  l'esigenza
che  i  competenti  uffici  marittimi  - nel caso ricevano domande di
iscrizione  secondo  il  suaccennato  regime,  ne  diano   tempestiva
comunicazione  allo  scrivente  precisando  lo  stato  della relativa
istruttoria ed, in particolare, se ritengano realizzate le condizioni
richieste dalla predetta normativa per l'iscrizione.
  Si prega di estendere copia della presente circolare  a  tutti  gli
uffici dipendenti.
                                                  Il Ministro: TESINI