Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.283 del 1-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle delibere del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia della seduta del 9 luglio 1991, del senato accademico del 12 luglio 1991, del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1991, relative all'introduzione del quinto anno di corso ad indirizzo di dermatologia cosmetologica nello statuto delle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia con la conseguente variazione del numero degli iscritti; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Gli articoli 160, 161, 163, 164, 165 e 166 dello statuto dell'Universita' dell'Aquila relativi all'ordinamento del diploma della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono modificati come appresso: "Art. 160. - E' istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Universita' degli studi dell'Aquila. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato- venereologico. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 163, e le diverse professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato- venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti: a) dermatologia e venereologia; b) dermatologia cosmetologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia cosmetologica". "Art. 161. - La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi". "Art. 163. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, all'indirizzo in dermatologia cosmetologica, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione". "Art. 164. - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica e diagnostica; b) dermatologia clinica; c) allergologia e immunologia dermatologica; d) dermatologia oncologica; e) malattie sessualmente trasmesse; f) dermatologia cosmetologica". "Art. 165. - (Omissis); f) Dermatologia-cosmetologica: chimica farmacologica dei prodotti cosmetici; fisiologia dell'assorbimento cutaneo; fotobiologia; dermatologia clinica cosmetologica; fisioterapia dermatologica; chirurgia cosmetologica; allergologia cosmetologica". "Art. 166. - (Omissis). Dermatologia cosmetologica (ore 400): chimica farmacologica dei prodotti cosmetici . . . . . ore 50 fisiologia dell'assorbimento cutaneo . . . . . . . . . " 20 fotobiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 dermatologia clinica cosmetologica . . . . . . . . . . " 150 fisioterapia cosmetologica . . . . . . . . . . . . . . " 30 chirurgia cosmetologica . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 allergologia cosmetologica . . . . . . . . . . . . . . " 70 Monte ore elettivo: ore 400". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 31 ottobre 1992 Il rettore: SCHIPPA