Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.283 del 1-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di ingegneria in data 30 aprile 1992, dal consiglio di amministrazione in data 1 luglio 1992 e dal senato accademico in data 23 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 100, 103 e 105, relativi ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria, sono integrati come segue: Art. 100 - nell'elenco delle lauree conferite dalla facolta' di ingegneria viene inserita nel settore civile, dopo la laurea in ingegneria civile, la laurea in ingegneria edile. Dopo il punto 1) corso di laurea in ingegneria civile, viene inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione dei corsi di laurea, quanto segue: "2) corso di laurea in ingegneria edile. Indirizzo: progettazione edile e urbanistica". Dopo il quarto comma viene inserito: "L'indirizzo 'edile' del corso di laurea in ingegneria civile non potra' essere attivato contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria edile". Art. 103 - al primo comma dopo: 29 per i corsi di laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, viene inserito ingegneria edile. Art. 105 - dopo l'elenco delle annualita' obbligatorie della laurea in ingegneria civile viene inserito, con il conseguente scorrimento dell'elenco delle annualita' obbligatorie dei successivi corsi di laurea, quanto segue: " c) laurea in ingegneria edile. Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti annualita': Comuni a tutti i corsi di laurea: 4 nei raggruppamenti A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi1numerica e matematica applicata P041 Statistica 2 nel raggruppamento B011 Fisica generale 1 nel raggruppamento I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 nel raggruppamento C060 Chimica 1 nei raggruppamenti H150 Estimo I270 Ingegneria economicogestionale P012 Economia politica Afferenti al settore civile: 1 nel raggruppamento H110 Disegno 1 nel raggruppamento H011 Idraulica 1 nel raggruppamento H071 Scienza delle costruzioni 1 nel raggruppamento H081 Architettura tecnica 1 nei raggruppamenti I042 Macchine e sistemi energetici I050 Fisica tecnica I070 Meccanica applicata alle macchine I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine ed azionamenti elettrici 1 nel raggruppamento I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali Caratterizzanti il corso di laurea: 1 nel raggruppamento H060 Geotecnica 1 nel raggruppamento H072 Tecnica delle costruzioni 2 nel raggruppamento H082 Progettazione edilizia 2 nel raggruppamento H120 Storia dell'architettura 1 nel raggruppamento H143 Tecnica urbanistica 1 nel raggruppamento H081 Architettura tecnica Per l'indirizzo progettazione edile ed urbanistica del corso di laurea in ingegneria edile sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita': 1 nel raggruppamento H071 Scienza delle costruzioni 1 nel raggruppamento H072 Tecnica delle costruzioni 1 nel raggruppamento H082 Progettazione edilizia 1 nel raggruppamento H143 Tecnica urbanistica". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 8 ottobre 1992 Il rettore