N. 747 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992
N. 747 Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Oddi Giuseppe e l'Ente ferrovie dello Stato Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.). (Cost., art. 97).(GU n.50 del 2-12-1992 )
IL PRETORE Oddi Giuseppe chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 3.456.110 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979. Si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensi' direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perche' erronei i criteri di calcolo utilizzati. RITENUTO IN DIRITTO Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del lavoro e quanto alla competenza territoriale vigono gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 413 del c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, che ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale di detto art. 23 della legge n. 210/1985 laddove prevedeva il radicamento della competenza presso il foro erariale (pretore del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi il giudice competente secondo le norme ordinarie). Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23 della legge n. 210/1985 modificato dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, il dipendente puo' adire il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza alla quale e' addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto. Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel senso che le parti possono a loro piacimento scegliere uno di essi. Nel caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'ente ferrovie dello Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in tal senso), in quanto il foro della dipendenza radicherebbe la competenza del pretore di lavoro di Frosinone, essendo il ricorrente addetto all'impianto di Cassino, mentre scegliendo il luogo di stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe parimenti a Frosinone presso il cui compartimento avvenne verosimilmente l'assunzione. Pertanto, per poter affermare la propria competenza territoriale il pretore di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art. 23 della legge n. 210/1985. Della costituzionalita' di detta norma si dubita per i seguenti motivi in fatto ed in diritto. In punto di fatto occorre rilevare in primo luogo che le controversie relative ai dipendenti dell'ente ferrovie dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sono state di numero notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro andamento e' in continuo aumento (4.292 cause iscritte nel 1987, 5.750 iscritte nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel 1991). Un gran numero di queste controversie atteneva ed attiene, come nel caso di specie, a dipendenti dell'Ente che lavorano presso compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di fatto un gran numero di dipendenti dai compartimenti piu' lontani (dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pre- tore di Roma, anziche' il pretore del luogo della dipendenza cui sono addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto Foro della sede legale dell'ente ferrovie dello Stato. Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non puo' quindi declinare la propria competenza territoriale, ma cio' comporta in primo luogo un aumento del carico di lavoro per l'ufficio, aumento peculiare solo per la pretura di Roma, che non trova corrispondenza in altre sedi, in quanto solo a Roma trovasi appunto la sede legale dell'ente. Inoltre i problemi aumentano quando la controversia, intentata a Roma, comporti la necessita' di effettuare delle prove testimoniali o delle ispezioni sui luoghi di lavoro o anche accertamenti tecnici, perche' cio' implica o lo spostamento del pretore per effettuare in loco le prove, con tutti i prevedibili inconvenienti in ordine al dispendio di tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate al pretore del luogo ove l'attivita' lavorativa viene prestata, con altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole aumento dei tempi di durata delle cause, nonche' di snaturamento del rito che deve essere improntato, com'e' noto, alla concentrazione, alla oralita' ed alla immediatezza, ed infatti alcuni interpreti escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove dele- gate. Nel caso di specie occorrerebbe acquisire documenti, la cui trasmissione sarebbe meno agevole, dovendo provenire tutti da Cassino. E' ancora da rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato e' e sara', prevedibilmente, sempre di enorme entita', di talche' la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art. 23 della legge n. 210/1985, ed in via di fatto gia' parzialmente attuata, di tutte le controversie di "tutti" i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato presso la pretura di Roma, rende il carico di lavoro insopportabile e la trattazione delle rela- tive cause incoerente rispetto al rito, che almeno in alcuni casi, sarebbe gravemente snaturato. Si consideri infatti che i dipendenti dell'ente sono circa 200.000 e talvolta uno stesso dipendente propone anche piu' di una causa, com'e' avvenuto gia' per le controversie relative alla maggiorazione del compenso per lavoro straordinario o per il riconoscimento del servizio militare a fini di scatti di anzianita'. Il radicamento generalizzato di tutte queste controversie presso la pretura del lavoro di Roma potrebbe allora costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione. Il principio del buon andamento deve essere affermato anche in relazione all'amministrazione della giustizia, non potendosi individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio in un settore cosi' importante e delicato. Con la sentenza del 10 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale ha ritenuto infatti che i principi di cui all'art. 97 della Costituzione si applichino anche all'amministrazione della giustizia in quanto, dice la Corte, "sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Al di la' delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 della Costituzione e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento. L'opinione in tal senso e' stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18. Si potrebbe obiettare che, ove fosse ritenuto incostituzionale l'art. 23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato, a differenza di tutti gli altri dipendenti privati, non avrebbero la possibilita' di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il pretore del luogo ove trovasi la sede legale dell'azienda. A tale obiezione si puo' rispondere in primo luogo che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto avrebbero piena e migliore tutela giurisdizionale intentando la causa presso il pretore del luogo della dipendenza in cui lavorano ed infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed insopprimibile, come ritenuto anche dalla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990, ove proprio sulla base di questa necessita' si e' dichiarata incostituzionale la previsione della competenza territoriale presso il foro erariale. Si consideri poi che il dipendente potrebbe trovarsi anche nella veste di convenuto, in cause di licenziamento o accertamento della fondatezza di sanzioni disciplinari, nel qual caso la sua difesa presso il foro di Roma potrebbe essere meno agevole, data la lontananza dal luogo ove i fatti contestati si son verificati. Avrebbe quindi poco senso l'aver dichiarato, con la sentenza n. 117/1990, l'incostituzionalita' del foro erariale e nel contempo continuare a consentire la trattazione delle controversie presso il foro di Roma, perche' questo potrebbe essere molto piu' lontano dalla sede di lavoro di quanto non sia il foro erariale. E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione, in quanto sussiste una notevole differenza di situazioni e di ragionevoli esigenze, dal momento che i dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto degli altri enti pubblici per i quali vi e' la giurisdizione del giudice del lavoro. Di talche', ritenuta la pienezaza della tutela giurisdizionale radicando la causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini di tutela e che comporta invece una irrazionale distribuzione dei processi, caricando a dismisura "un solo" ufficio giudiziario in tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione delle controversie.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 16 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del c.p.c. laddove consente di adire il pretore di Roma, competente per territorio in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda Ente ferrovie dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello stesso Ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze dell'Ente stesso che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 13 luglio 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 92C1307