N. 753 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992

                                N. 753
 Ordinanza   emessa  il  13  luglio  1992  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra Sartore  Renato  e  l'Ente  ferrovie
 dello Stato
 Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto
    di  impiego  dei  dipendenti  dell'Ente  ferrovie  dello  Stato  -
    Competenza territoriale - Previsione di  tre  fori  concorrenti  e
    facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella
    circoscrizione   la   sede  dell'Ente  predetto  -  Incidenza  sul
    principio  del  buon  andamento  della   p.a.,   attesa   l'enorme
    concentrazione di cause presso tale mandamento.
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).
 (Cost., art. 97).
(GU n.50 del 2-12-1992 )
                              IL PRETORE
    Sartore Renato chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato
 al  pagamento  della  somma  di  L. 1.043.589 a titolo di adeguamento
 compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione
 monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base  delle
 retribuzioni  percepite  nel  momento  in cui lo straordinario veniva
 prestato, ma sulla base  delle  retribuzioni  percepite  prima  della
 legge n. 42/1979.
   Si    costituiva    in    giudizio   l'Ente   convenuto   eccependo
 preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948  del  c.c.;
 nel  merito  eccepiva  di  aver legittimamente applicato l'art. 4 del
 d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del  compenso  del  lavoro
 straordinario,  mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto
 disposto  dall'art.  17,  della  legge  n.   42/1979   e   successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che  adeguasse  i  criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al
 sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art.  17
 di  detta  legge  infatti  non  aveva abrogato i criteri delineati in
 detto d.P.R., ma aveva  dettato  una  norma  programmatica,  che  non
 operava   una   rivalutazione  automatica  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario,   ma  subordinava  tale  rivalutazione  al  preventivo
 assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al  fine  di
 giungere  ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in
 riferimento  al  compenso  spettante  al  primo   dirigente,   bensi'
 direttamente   collegato   allo   stipendio   di  ciascuna  categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate le ore di straordinario espletate sia  perche'  erronei  i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO
   Tranne  i punti riguardanti le indicazioni delle citta' - nel caso,
 rispettivamente, Padova, Cittadella e  ancora  Padova  -  in  cui  si
 radicano  entrambi  i  fori della dipendenza e della stipulazione del
 contratto, in cui e' sito l'impianto dove il ricorrente e' addetto  e
 da  dove  dovrebbero  essere  trasmessi  i documenti da acquisire, il
 seguito del testo dell'ordinanza e'  perfettamente  uguale  a  quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).
 92C1313