N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992

                                N. 759
 Ordinanza  emessa  il  13  luglio  1992  dal  pretore  di  Roma   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Dalbon Antonio e l'Ente ferrovie
 dello Stato
 Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto
    di  impiego  dei  dipendenti  dell'Ente  ferrovie  dello  Stato  -
    Competenza  territoriale  -  Previsione  di tre fori concorrenti e
    facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella
    circoscrizione  la  sede  dell'Ente  predetto  -   Incidenza   sul
    principio   del   buon   andamento  della  p.a.,  attesa  l'enorme
    concentrazione di cause presso tale mandamento.
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).
 (Cost., art. 97).
(GU n.50 del 2-12-1992 )
                              IL PRETORE
    Dalbon Antonio chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato
 al pagamento della somma di L.  3.244.888  a  titolo  di  adeguamento
 compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione
 monetaria  in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle
 retribuzioni percepite nel momento in  cui  lo  straordinario  veniva
 prestato,  ma  sulla  base  delle  retribuzioni percepite prima della
 legge n. 42/1979.
   Si   costituiva   in   giudizio    l'Ente    convenuto    eccependo
 preliminarmente  la  prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.;
 nel merito eccepiva di aver legittimamente  applicato  l'art.  4  del
 d.P.R.  16  settembre  1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro
 straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di  quanto
 disposto   dall'art.   17   della   legge  n.  42/1979  e  successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R.  n.  1188/1977  al
 sistema  retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17
 di detta legge infatti non aveva  abrogato  i  criteri  delineati  in
 detto  d.P.R.,  ma  aveva  dettato  una  norma programmatica, che non
 operava  una  rivalutazione  automatica  dei  compensi   per   lavoro
 straordinario,   ma  subordinava  tale  rivalutazione  al  preventivo
 assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al  fine  di
 giungere  ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in
 riferimento  al  compenso  spettante  al  primo   dirigente,   bensi'
 direttamente   collegato   allo   stipendio   di  ciascuna  categoria
 funzionale; l'ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate le ore di straordinario espletate sia  perche'  erronei  i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO
   Tranne  i  punti riguardanti la indicazione della citta' - nel caso
 Verona - in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e  della
 stipulazione  del  contratto,  in  cui  e'  sito  l'impianto  dove il
 ricorrente e'  addetto  e  da  dove  dovrebbero  essere  trasmessi  i
 documenti  da  acquisire,  il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e'
 perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 747/1992).
 92C1319