Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.286 del 4-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge n. 341/1990, art. 2, primo comma; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta'-seduta del 20 novembre 1991, senato accademico-sedutadel 10 dicembre 1991, consiglio di amministrazione- seduta del 18 dicembre 1991); Considerato che il diploma universitario in giornalismo (tabella LX- bis) e' previsto nel piano triennale di sviluppo 1991-1993 per la facolta' di magistero dell'Universita' di Palermo; Considerato che la tabella e' stata gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 luglio 1992; Vista la ministeriale del 29 luglio 1992, prot. n. 4125; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 111 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO Art. 111. - Presso la facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Palermo e' istituito il diploma universitario in giornalismo. Il corso ha durata triennale. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli studenti iscritti - e la loro eventuale selezione - e' determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'Ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in giornalismo. Art. 112 (Articolazione del corso degli studi). - Il corso degli studi e' articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificatamente professionale. L'attivita' didattica complessiva ammonta ad almeno 850 ore, comprensive di legioni, esercitazioni, seminari, ecc. Art. 113 (Biennio di formazione di base). - Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impiego didattico di almeno 500 ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari: 1) Area comunicativa: teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. 2) Area scientifico-tecnologica: informatica generale; sistemi e tecnologie della comunicazione. 3) Area giuridica: diritto pubblico; diritto privato. 4) Area economica: economia politica; politica economica. 5) Area psicologica: psicologia dei processi cognitivi; psicologia sociale. 6) Area sociologica: sociologia. 7) Area storica: storia contemporanea; storia economica e sociale dell'eta' contemporanea. 8) Area linguistico-comunicativa: sociolinguistica; sociologia della comunicazione. Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano di studi, con almeno un insegnamento. Le facolta' potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalita' ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale. Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonche' un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi per la lingua inglese del centro linguistico interfacolta' o di altre strutture idonee. Art. 114 (Anno professionale). - Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente. Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attivita' didattica di almeno 350 ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco: 1) diritto dell'informazione e della comunicazione; diritto e deontologia delle professioni comunicative; 2) storia del giornalismo; storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali; 3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico; 4) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo. Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalita' di svolgimento, la durata e le forme di controllo. Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco: 1) geografia umana; 2) statistica sociale; 3) storia delle relazioni internazionali; 4) retorica e stilistica; 5) semiotica; 6) storia della scienza; 7) storia della scienza e della tecnica; 8) tecniche dell'intervista; 9) sociologia delle comunicazioni di massa; 10) sociologia delle relazioni internazionali; 11) estetica; 12) letterature comparate. Art. 115 (Pratica giornalistica). - Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgano attivita' giornalistica continuativa da almeno cinque anni e comunque previa stipula di specifiche convenzioni. Art. 116 (Esame di diploma). - Per il conseguimento del diploma, lo studente dovra' sostenere uno specifico "esame finale di diploma", consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonche' di due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa. Art. 117 (Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini). - Il diplomato in giornalismo puo' essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori purche' con identica denominazione o strettamente affini del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonche' delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 1 ottobre 1992 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI