Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 7-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1991-93; Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1991 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, di modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 alle tabelle I e II e aggiungendo alla tabella XXIX del medesimo la tabella XXIX- bis, relativa a corsi di diploma universitario; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 9 luglio 1992; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di ingegneria in data 22 ottobre 1992, dal senato accademico in data 23 ottobre 1992 e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Trieste in data 29 ottobre 1992, di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale per la modifica di statuto relativa ai corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica e diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 124 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione: Art. 125 (Norme generali). - 1. La facolta' di ingegneria conferisce, a norma dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i seguenti diplomi universitari (D.U.): a) nel settore industriale: in ingegneria meccanica; b) nel settore dell'informazione: in ingegneria informatica ed automatica. 2. L'iscrizione ai corsi di diploma universitario e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. 3. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti definiti dalla facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di di- ploma universitario. 4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria .. .. .. .. .. .." con la specificazione del corso di diploma universitario seguito. Art. 126 (Ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario). - 1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in due periodi didattici piu' brevi (semestri) da specificare nel regolamento didattico della facolta'. 2. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potra' essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. 3. I corsi di diploma universitario sono articolati in trenta moduli didattici 4. Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2.100 ore di cui almeno 500 di attivita' pratiche, di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. 5. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione alla preparazione di un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio del corso di diploma universitario al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo. 6. La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata dal consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso di esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, come previsto dall'art. 12, ottavo comma, della legge n. 341/1990. 7. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. 8. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti. 9. La facolta', nello stabilire le prove di valutazione degli studenti, fara' ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un massimo di ventuno. I consigli dei corsi di diploma universitario stabiliranno gli eventuali vincoli di propedeuticita' nell'ordine di superamento degli esami. I consigli dei corsi di diploma universitario stabiliranno altresi' la natura e le modalita' di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma universitario, nel caso in cui il loro numero superi il limite stabilito in conformita' al precedente settimo comma. Art. 127 (Esame di diploma). - 1. L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. 2. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi. Art. 128 (Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini). - 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 125 sono dichiarati mutuamente affini a tutti corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. 2. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e stabilira' l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma universitario. 3. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli studenti da un corso di diploma universitario ad un corso di laurea, sempre della facolta' di ingegneria, la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Gli studenti in possesso di diploma universitario saranno iscritti, di regola, al terzo anno del corso di laurea. Art. 129 (Manifesto degli studi dei diplomi universitari in ingegneria). - 1. Nel manifesto degli studi di ciascun corso di di- ploma universitario sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. 2. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla diploma universitario. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. 3. Nel manifesto degli studi saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. 4. Nelle tabelle degli articoli successivi sono indicati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici che concorrono a formare gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi universitari, riguardanti la cultura di base, e quelli specifici dei corsi di diploma universitario. Nel manifesto degli studi verranno indicati gli ulteriori moduli didattici, non contenuti nelle predette tabelle, caratterizzanti gli eventuali orientamenti e comunque necessari per completare i trenta moduli didattici. 5. Nel manifesto degli studi saranno indicati la natura e le modalita' di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma universitario nel caso in cui il loro numero superi il limite stabilito in conformita' al precedente art. 126, settimo comma. Art. 130 (Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria). - I moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria sono i seguenti nove: Numero Codice Gruppo disciplinare Contenuto - - - - 4 m.d. A011 Algebra e logica matematica Matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 2 m.d. B011 Fisica generale Fisica B030 Struttura della materia 1 m.d. C060 Chimica Chimica 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle Informatica informazioni di base 1 m.d. H150 Estimo Economia e I270 Ingegneria economico-gestionale gestione Art. 131 (Diploma universitario in ingegneria informatica e automatica). - Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica e automatica, sono obbligatori, oltre ai moduli didattici di cui all'art. 130, i seguenti moduli didattici: SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE Numero Codice Gruppo disciplinare Contenuto - - - - 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1 m.d. I210 Elettronica 1 m.d. I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni 1 m.d. I240 Automatica 2 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA Numero Codice Gruppo disciplinare Contenuto - - - - 2 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 m.d. A042 Ricerca operativa 1 m.d. I240 Automatica 4 m.d. I240 Automatica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni Art. 132 (Diploma universitario in ingegneria meccanica). - Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, sono obbligatori, oltre ai moduli didattici di cui all'art. 130, i seguenti moduli didattici: SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE Numero Codice Gruppo disciplinare Contenuto - - - - 1 m.d. H071 Scienza delle costruzioni Meccanica dei I080 Progettazione meccanica e solidi costruzione di macchine 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale 1 m.d. I050 Fisica tecnica Termodinamica I030 Fluidodinamica e trasmissione I152 Principi di ingegneria chimica del calore 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie Elettrotecnica elettriche e sue appli- cazioni 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici Sistemi ener- getici 1 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di Materiali e lavorazione relative tecnologie I130 Metallurgia I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA Numero Codice Gruppo disciplinare Contenuto - - - - 1 m.d. H011 Idraulica Meccanica dei I030 Fluidodinamica fluidi 1 m.d. I050 Fisica tecnica 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine 1 m.d. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 m.d. I110 Impianti industriali meccanici 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie Azionamenti elettriche elettrici I180 Macchine ed azionamenti elettrici Art. 136 (Norme transitorie). - 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, a partire dall'anno accademico 1992-93 la facolta' provvedera' all'attivazione graduale dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 125. 2. Nei manifesti degli studi dei diplomi universitari sopra menzionati verranno definiti: il piano di graduale disattivazione delle scuole dirette a fini speciali sopra menzionate; gli anni di corso di diploma universitario a cui possono iscriversi gli studenti delle predette scuole e gli esami gia' sostenuti e superati che potranno essere riconosciuti ai fini del trasferimento dell'iscrizione dalle scuole dirette a fini speciali ai relativi corsi di diploma universitario; gli eventuali insegnamenti di cui devono essere superati gli accertamenti da parte dei diplomati delle rispettive scuole dirette a fini speciali ai fini del conseguimento del titolo di diploma universitario corrispondente. 3. Le convenzioni gia' in vigore fra le predette scuole dirette a fini speciali ed enti esterni, finalizzate allo svolgimento presso tali enti di attivita' di tirocinio degli studenti, potranno essere ritenute valide per gli scopi di cui all'art. 126, quinto comma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 31 ottobre 1992 Il rettore