UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.288 del 7-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
relativo  a  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
che ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'Universita'  per  il
triennio 1991-93;
  Visto  l'articolo  unico  del decreto ministeriale 18 dicembre 1991
recante disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario,  di
modifica al regio decreto
n.  1652 del 1938 alle tabelle I e II e aggiungendo alla tabella XXIX
del medesimo la tabella  XXIX-  bis,  relativa  a  corsi  di  diploma
universitario;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 9 luglio 1992;
  Viste le deliberazioni adottate dal  consiglio  della  facolta'  di
ingegneria  in data 22 ottobre 1992, dal senato accademico in data 23
ottobre 1992 e dal consiglio di amministrazione  dell'Universita'  di
Trieste  in  data  29  ottobre  1992,  di  adeguamento  al parere del
Consiglio universitario nazionale per la modifica di statuto relativa
ai corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica  e  diploma
universitario in ingegneria informatica ed automatica;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i  decreti  indicati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato con l'inserimento dopo
l'art.  124  dei  seguenti articoli con conseguente scorrimento della
numerazione:
  Art.  125  (Norme  generali).  -  1.  La  facolta'  di   ingegneria
conferisce, a norma dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
i seguenti diplomi universitari (D.U.):
    a) nel settore industriale:
    in ingegneria meccanica;
    b) nel settore dell'informazione:
    in ingegneria informatica ed automatica.
  2.  L'iscrizione  ai  corsi di diploma universitario e' regolata in
conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il  numero
degli  iscritti  sara'  stabilito  annualmente dal senato accademico,
sentito il consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  ai  sensi  dell'art.  9,  quarto  comma, della legge n.
341/1990.
  3. Ciascun corso puo' essere articolato  in  orientamenti  definiti
dalla  facolta',  su proposta dei competenti consigli di corso di di-
ploma universitario.
  4.  Al  compimento  degli  studi  viene  conseguito  il  titolo  di
"diplomato in ingegneria .. .. .. .. .. .." con la specificazione del
corso di diploma universitario seguito.
  Art.    126   (Ordinamento   didattico   dei   corsi   di   diploma
universitario). - 1. La durata  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario  e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso
potra'  essere  articolato  in  due  periodi  didattici  piu'   brevi
(semestri) da specificare nel regolamento didattico della facolta'.
  2.  L'ordinamento  didattico e' formulato con riferimento al modulo
didattico (m.d.) che  comprende  un'attivita'  didattica  complessiva
(lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun
insegnamento   potra'  essere  costituito  da  un  singolo  modulo  o
dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
  3. I corsi di  diploma  universitario  sono  articolati  in  trenta
moduli didattici
  4.  Complessivamente  l'attivita'  didattica comprende almeno 2.100
ore di cui almeno 500 di attivita'  pratiche,  di  laboratorio  o  di
tirocinio.  L'attivita'  di laboratorio potra' anche essere associata
ai diversi corsi di insegnamento.
  5. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra'  essere  svolta
all'interno  o  all'esterno dell'Universita', anche in relazione alla
preparazione di un elaborato finale, presso  qualificate  istituzioni
italiane  o  straniere  con  le  quali  si  siano  stipulate apposite
convenzioni.  L'attivita'  di  tirocinio   potra'   essere   ritenuta
equivalente  dal  consiglio  del  corso  di  diploma universitario al
massimo  a  due  dei  trenta  moduli  didattici  necessari   per   il
conseguimento del titolo.
  6.  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati e' affidata dal
consiglio di facolta', nel rispetto delle leggi vigenti, a professori
di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto  dalla
facolta'  affine,  ovvero  per  affidamento  a  professore di ruolo o
ricercatore  confermato.  Al  fine  di  facilitare  il   ricorso   di
esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra'
comprendere  moduli  da  affidare  a  professori  a  contratto,  come
previsto dall'art. 12, ottavo comma, della legge n. 341/1990.
  7. Per realizzare un'efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza  agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un
numero di studenti iscritti  non  superiore,  di  norma,  alle  cento
unita'.
  8.  Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o
mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono
comprendere la  discussione  di  elaborati,  progetti  ed  esperienze
svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.
  9.  La  facolta',  nello  stabilire  le  prove di valutazione degli
studenti, fara' ricorso a criteri di continuita' e di accorpamento in
modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un massimo  di
ventuno.  I  consigli dei corsi di diploma universitario stabiliranno
gli  eventuali  vincoli di propedeuticita' nell'ordine di superamento
degli  esami.  I  consigli  dei  corsi   di   diploma   universitario
stabiliranno  altresi'  la natura e le modalita' di svolgimento delle
eventuali prove di selezione  per  l'ammissione  degli  studenti  che
aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma universitario, nel caso in
cui  il  loro  numero  superi  il  limite stabilito in conformita' al
precedente settimo comma.
  Art. 127 (Esame di diploma). - 1. L'esame di diploma consiste nella
discussione  di  un  elaborato  scritto  tendente  ad  accertare   la
preparazione di base e professionale del candidato.
  2.  Per  conseguire  il diploma universitario occorre aver superato
l'accertamento,  con  esito  positivo,  relativo  agli   insegnamenti
previsti nel piano degli studi.
  Art. 128 (Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini).
-  1.  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  i corsi di diploma
universitario di cui all'art. 125 sono dichiarati mutuamente affini a
tutti corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art.  1
della  tabella  XXIX  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). I  corsi  di
diploma   universitario   e   quelli   di   laurea   aventi  identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  2. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli  studenti  tra  diversi
corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  sempre  della  facolta'  di  ingegneria,  il
consiglio di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti,  sempre  col
criterio  della loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il conseguimento del nuovo titolo, e stabilira' l'anno di  corso  cui
lo  studente  potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta
dalla facolta' sia agli studenti, iscritti come  fuori  corso  ad  un
corso  di  laurea,  sia a coloro che avessero interrotto gli studi di
ingegneria, nel caso che volessero completare gli  studi  nell'ambito
dei corsi di diploma universitario.
  3. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli studenti da un corso di
diploma universitario ad un corso di laurea, sempre della facolta' di
ingegneria,  la  facolta'  potra'  riconoscere  tutti  o  parte degli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di   diploma
universitario,  indicando  le singole corrispondenze, anche parziali,
con gli insegnamenti del corso di laurea. Gli studenti in possesso di
diploma universitario saranno iscritti, di regola, al terzo anno  del
corso di laurea.
  Art.  129  (Manifesto  degli  studi  dei  diplomi  universitari  in
ingegneria). - 1. Nel manifesto degli studi di ciascun corso  di  di-
ploma universitario sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto
dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di
appartenenza dei moduli didattici.
  2.  Nel  piano degli studi sara' individuata la denominazione degli
insegnamenti.  Le  denominazioni  degli  insegnamenti   sono   quelle
riportate nei gruppi della tabella F del decreto del Presidente della
Repubblica  20  maggio 1989, di cui alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto
1989 e  successive  modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il  corso  di
insegnamento  sia specifico del diploma e non sia mutuato da un corso
di   laurea   affine,   occorre   aggiungere    alla    denominazione
dell'insegnamento la sigla diploma universitario. La denominazione di
insegnamenti  integrati,  con moduli didattici appartenenti a diversi
gruppi concorsuali, sara' diversa  da  quelle  riportate  nei  gruppi
stessi.
  3.  Nel  manifesto  degli  studi saranno anche riportati i vincoli,
quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche'  uno  studente
possa iscriversi ad un anno di corso successivo.
  4.  Nelle  tabelle  degli  articoli successivi sono indicati il o i
gruppi di discipline con il relativo numero di moduli  didattici  che
concorrono  a  formare  gli  insegnamenti  comuni  a  tutti i diplomi
universitari, riguardanti la cultura di base, e quelli specifici  dei
corsi  di  diploma  universitario. Nel manifesto degli studi verranno
indicati gli ulteriori moduli didattici, non contenuti nelle predette
tabelle,  caratterizzanti  gli  eventuali  orientamenti  e   comunque
necessari per completare i trenta moduli didattici.
  5.  Nel  manifesto  degli  studi  saranno  indicati  la natura e le
modalita' di svolgimento  delle  eventuali  prove  di  selezione  per
l'ammissione  degli  studenti  che aspirino ad iscriversi ai corsi di
diploma universitario nel caso in cui il loro numero superi il limite
stabilito in conformita' al precedente art. 126, settimo comma.
  Art. 130  (Moduli  didattici  comuni  ai  diplomi  universitari  in
ingegneria).   -   I  moduli  didattici  comuni  a  tutti  i  diplomi
universitari in ingegneria sono i seguenti nove:
Numero    Codice    Gruppo disciplinare                    Contenuto
  -         -               -                                  -
4 m.d.    A011     Algebra e logica matematica           Matematica
          A012     Geometria
          A021     Analisi matematica
          A022     Calcolo delle probabilita'
          A030     Fisica matematica
          A041     Analisi numerica e matematica
                    applicata
          P041     Statistica
2 m.d.    B011     Fisica generale                       Fisica
          B030     Struttura della materia
1 m.d.    C060     Chimica                               Chimica
1 m.d.    I250     Sistemi di elaborazione delle         Informatica
                    informazioni                          di base
1 m.d.    H150     Estimo                                Economia e
          I270     Ingegneria economico-gestionale        gestione
 
 Art.  131  (Diploma  universitario  in  ingegneria   informatica   e
automatica).  -  Per  il  conseguimento  del diploma universitario in
ingegneria informatica  e  automatica,  sono  obbligatori,  oltre  ai
moduli didattici di cui all'art. 130, i seguenti moduli didattici:
 
                   SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE
 
Numero    Codice    Gruppo disciplinare                    Contenuto
  -         -               -                                  -
1 m.d.    I170     Elettrotecnica e tecnologie
                    elettriche
1 m.d.    I210     Elettronica
1 m.d.    I220     Campi elettromagnetici
          I230     Telecomunicazioni
1 m.d.    I240     Automatica
2 m.d.    I250     Sistemi di elaborazione delle
                    informazioni
 
                     OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA
 
Numero    Codice    Gruppo disciplinare                    Contenuto
  -         -               -                                  -
2 m.d.    I250     Sistemi di elaborazione delle
                    informazioni
1 m.d.    A042     Ricerca operativa
1 m.d.    I240     Automatica
4 m.d.    I240     Automatica
          I250     Sistemi di elaborazione delle
                    informazioni
 Art.  132  (Diploma universitario in ingegneria meccanica). - Per il
conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, sono
obbligatori, oltre  ai  moduli  didattici  di  cui  all'art.  130,  i
seguenti moduli didattici:
 
                   SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE
 
Numero    Codice    Gruppo disciplinare                    Contenuto
  -         -               -                                  -
1 m.d.    H071     Scienza delle costruzioni           Meccanica dei
          I080     Progettazione meccanica e            solidi
                    costruzione di macchine
1 m.d.    I070     Meccanica applicata alle macchine
          I090     Disegno industriale
1 m.d.    I050     Fisica tecnica                      Termodinamica
          I030     Fluidodinamica                      e trasmissione
          I152     Principi di ingegneria chimica      del calore
1 m.d.    I170     Elettrotecnica e tecnologie         Elettrotecnica
                    elettriche                          e sue appli-
                                                        cazioni
1 m.d.    I042     Macchine e sistemi energetici       Sistemi ener-
                                                        getici
1 m.d.    I100     Tecnologie e sistemi di             Materiali e
                    lavorazione                         relative
                                                        tecnologie
          I130     Metallurgia
          I140     Chimica applicata, scienza e
                   tecnologia dei materiali
          I170     Elettrotecnica e tecnologie
                    elettriche
 
                     OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA
 
Numero    Codice    Gruppo disciplinare                    Contenuto
  -         -               -                                  -
1 m.d.    H011     Idraulica                           Meccanica dei
          I030     Fluidodinamica                       fluidi
1 m.d.    I050     Fisica tecnica
1 m.d.    I042     Macchine e sistemi energetici
1 m.d.    I070     Meccanica applicata alle
                    macchine
1 m.d.    I080     Progettazione meccanica e
                    costruzione di macchine
1 m.d.    I100     Tecnologie e sistemi di
                    lavorazione
1 m.d.    I110     Impianti industriali meccanici
1 m.d.    I170     Elettrotecnica e tecnologie         Azionamenti
                    elettriche                          elettrici
          I180     Macchine ed azionamenti elettrici
 
 Art.  136  (Norme  transitorie).  - 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto  ministeriale  del
31  gennaio  1992, a partire dall'anno accademico 1992-93 la facolta'
provvedera'   all'attivazione   graduale   dei   corsi   di   diploma
universitario di cui all'art. 125.
  2.  Nei  manifesti  degli  studi  dei  diplomi  universitari  sopra
menzionati verranno definiti:
   il piano di graduale disattivazione delle scuole  dirette  a  fini
speciali sopra menzionate;
   gli   anni  di  corso  di  diploma  universitario  a  cui  possono
iscriversi gli studenti  delle  predette  scuole  e  gli  esami  gia'
sostenuti  e  superati  che  potranno essere riconosciuti ai fini del
trasferimento dell'iscrizione dalle scuole dirette a fini speciali ai
relativi corsi di diploma universitario;
   gli eventuali insegnamenti  di  cui  devono  essere  superati  gli
accertamenti da parte dei diplomati delle rispettive scuole dirette a
fini  speciali  ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  di diploma
universitario corrispondente.
  3. Le convenzioni gia' in vigore fra le predette scuole  dirette  a
fini  speciali  ed  enti esterni, finalizzate allo svolgimento presso
tali enti di attivita' di tirocinio degli studenti,  potranno  essere
ritenute valide per gli scopi di cui all'art. 126, quinto comma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 31 ottobre 1992
                                                           Il rettore