Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione.(GU n.48 del 12-12-1992)
la seguente legge: Art.1. Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione 1. L'amministrazione provinciale, in conformita' a quanto disposto nell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511, assume con l'entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle attribuzioni ad essa delegate in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare. 2. Fino a quando non sara' provveduto al riordino degli uffici provinciali ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, i compiti espletati dal soppresso ispettorato provinciale all'alimentazione sono attribuiti dalla giunta provinciale alle seguenti strutture dirigenziali: a) i compiti in materia di rilevazione e di controllo dei dati sul fabbisogno alimentare sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per l'agricoltura; b) i compiti in materia di promozione e di orientamento dei consumi alimentari sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per la sanita'. Art. 2. Passaggio dei beni 1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione statale, presso il quale il soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione ha svolto la sua attivita' nel territorio provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano, l'amministrazione provinciale subentra ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 511/1987, nei diritti e nei rapporti giuridici patrimoniali del predetto ente. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 9 luglio 1992 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'.