REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1992, n. 28 

  Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei
beni del soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione.
(GU n.48 del 12-12-1992)

la seguente legge:
 
                               Art.1.
 Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione
 
   1. L'amministrazione provinciale, in conformita' a quanto disposto
nell'articolo  1  del  D.P.R.  19  novembre  1987, n. 511, assume con
l'entrata  in  vigore  della   presente   legge   l'esercizio   delle
attribuzioni   ad   essa   delegate   in  materia  di  promozione  ed
orientamento dei consumi alimentari e  rilevazione  e  controllo  dei
dati sul fabbisogno alimentare.
   2.  Fino  a  quando  non sara' provveduto al riordino degli uffici
provinciali ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, i
compiti   espletati    dal    soppresso    ispettorato    provinciale
all'alimentazione  sono  attribuiti  dalla  giunta  provinciale  alle
seguenti strutture dirigenziali:
    a) i compiti in materia di rilevazione e di  controllo  dei  dati
sul  fabbisogno  alimentare  sono  attribuiti  ad  un  ufficio  della
ripartizione competente per l'agricoltura;
    b) i compiti in materia  di  promozione  e  di  orientamento  dei
consumi  alimentari  sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione
competente per la sanita'.
 
                               Art. 2.
                         Passaggio dei beni
 
   1. Con la data del  trasferimento  del  patrimonio  immobiliare  e
mobiliare  dell'amministrazione statale, presso il quale il soppresso
ispettorato provinciale dell'alimentazione ha svolto la sua attivita'
nel territorio  provinciale,  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
l'amministrazione  provinciale  subentra ai sensi dell'articolo 3 del
D.P.R.    n.  511/1987,  nei  diritti  e   nei   rapporti   giuridici
patrimoniali del predetto ente.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 9 luglio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'.