UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.293 del 14-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  delibera  della  facolta'  di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 14 settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  L'art.   278   relativo   alla   scuola   di   specializzazione  in
odontostomatologia e' soppresso e -  con  il  conseguene  spostamento
della  numerazione  degli  articoli  che  seguono  -  sostituito  dai
seguenti:
  Art.  278.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una  profonda  e completa
preparazione specialistica nei  diversi  campi  di  competenza  della
odontoiatria e della stomatologia ed e' finalizzata al conseguimento,
successivamente  alla  laurea  in medicina e chirurgia, di un diploma
che  legittimi  nell'esercizio   professionale   l'assunzione   della
qualifica di specialista.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.
  Art. 279. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.
  Art. 280. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Sono ammessi alle prove per ottenere  l'iscrizione  i  laureati  in
medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  La scuola  comprende  quattro  aree  di  insegnamento  e  tirocinio
professionale:
    a) medica;
    b) chirurgica;
    c) stomatologica;
    d) specialistica odontoiatrica.
  Art.  281.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
    a) Area medica:
    farmacologia;
    anestesiologia e rianimazione;
    dermatologia;
    medicina legale;
    embriologia (dento maxillo-facciale).
    b) Area chirurgica:
    chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
    clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.
    c) Area stomatologica:
    odontostomatologia preventiva;
    patologia oro-maxillo-facciale;
    radiologia odontostomatologica;
    parodontologia;
    clinica odontostomatologica.
    d) Area specialistica odontoiatrica:
    materiali dentari;
    odontotecnica;
    odontoiatria infantile;
    endodonzia;
    clinica protesica;
    ortognatodonzia;
    odontoiatria conservativa.
  Art. 282. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica  teorico-pratica,  nonche'  di  tirocinio  professionale
guidato,  che  verranno  ripartite  dal consiglio della scuola tra le
aree e gli insegnamenti teorici e pratici.
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  I Anno:
   Area medica:
    farmacologia;
    anestesiologia e rianimazione;
    dermatologia;
    embriologia dento maxillo-facciale.
   Area chirurgica:
    chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.
   Area stomatologica:
    patologia oro-maxillo-facciale;
    clinica odontostomatologica.
   Area specialistica odontoiatrica:
    materiali dentali;
    odontotecnica;
    odontoiatria conservativa.
  II Anno:
   Area chirurgica:
    chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.
   Area stomatologica:
    odontostomatologia preventiva;
    radiologia odontostomatologica;
    parodontologia.
   Area specialistica odontoiatrica:
    odontoiatria infantile;
    clinica protesica;
    ortognatodonzia;
    odontoiatria conservativa.
  III Anno:
   Area medica:
    medicina legale.
   Area chirurgica:
    clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.
   Area stomatologica:
    parodontologia;
    clinica odontostomatologica.
   Area specialistica odontoiatrica:
    endodonzia;
    clinica protesica;
    ortognatodonzia.
  Art.  283.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   odontoiatria    conservativa,     endodonzia,     ortognatodonzia,
parodontologia, chirurgia orale.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
avviene  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale   da
assicurare, ad ogni specializzando, un adeguato periodo di esperienza
e di formazione scientifica.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 31 ottobre 1992
                                                    Il rettore: BLASI