Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.293 del 14-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 14 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 278 relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia e' soppresso e - con il conseguene spostamento della numerazione degli articoli che seguono - sostituito dai seguenti: Art. 278. - E' istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza della odontoiatria e della stomatologia ed e' finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista. La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia. Art. 279. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi. Art. 280. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) medica; b) chirurgica; c) stomatologica; d) specialistica odontoiatrica. Art. 281. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area medica: farmacologia; anestesiologia e rianimazione; dermatologia; medicina legale; embriologia (dento maxillo-facciale). b) Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale; clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative. c) Area stomatologica: odontostomatologia preventiva; patologia oro-maxillo-facciale; radiologia odontostomatologica; parodontologia; clinica odontostomatologica. d) Area specialistica odontoiatrica: materiali dentari; odontotecnica; odontoiatria infantile; endodonzia; clinica protesica; ortognatodonzia; odontoiatria conservativa. Art. 282. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonche' di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Area medica: farmacologia; anestesiologia e rianimazione; dermatologia; embriologia dento maxillo-facciale. Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale. Area stomatologica: patologia oro-maxillo-facciale; clinica odontostomatologica. Area specialistica odontoiatrica: materiali dentali; odontotecnica; odontoiatria conservativa. II Anno: Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale. Area stomatologica: odontostomatologia preventiva; radiologia odontostomatologica; parodontologia. Area specialistica odontoiatrica: odontoiatria infantile; clinica protesica; ortognatodonzia; odontoiatria conservativa. III Anno: Area medica: medicina legale. Area chirurgica: clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative. Area stomatologica: parodontologia; clinica odontostomatologica. Area specialistica odontoiatrica: endodonzia; clinica protesica; ortognatodonzia. Art. 283. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, endodonzia, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare, ad ogni specializzando, un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale. Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 31 ottobre 1992 Il rettore: BLASI