Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in localita' diverse da quella dell'ufficio di appartenenza, in occasione di elezioni politiche ed amministrative e di referendum.(GU n.293 del 14-12-1992)
Vigente al: 14-12-1992
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle UU.SS.LL. (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'UNIONCAMERE) Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite della ANIACAP) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'UNIONCAMERE All'ANIACAP Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Negli ultimi tempi, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, sono state presentate da parte del personale dipendente istanze di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per esercitare il diritto di voto nel comune ove e' stata mantenuta l'iscrizione nelle liste elettorali, in conseguenza della mancata denuncia anagrafica del trasferimento di residenza nel diverso comune del luogo di lavoro in cui il suddetto personale ha, peraltro, fissato la dimora abituale, in ottemperanza all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Al riguardo, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego, di intesa con l'Ufficio coordinamento amministrativo della medesima Presidenza e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., ravvisa l'opportunita' di impartire direttive in ordine alla concessione del congedo straordinario suaccennato, in concomitanza di elezioni politiche ed amministrative e di referendum, ai dipendenti che si trovano nella situazione sopra evidenziata. A tal fine, occorre individuare il significato che si deve attribuire alla disposizione contenuta nel citato art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 sull'obbligo dell'impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio di appartenenza. Come e' noto, con parere n. 590/84 della sezione terza del Consiglio di Stato, si e' affermato che l'obbligo di residenza nel comune, sede dell'ufficio di appartenenza, si riferisce solo all'esigenza di stabilire l'effettiva e permanente dimora nel luogo di lavoro, ma non anche a quella dell'iscrizione anagrafica nello stesso comune, in quanto la prescrizione di siffatto adempimento scaturirebbe dall'art. 2 della legge n. 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, con le modalita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ossia da una disposizione ritenuta non essenzialmente operante nell'ambito del pubblico impiego. In base a tale pronunzia si e' finora opinato che l'impiegato dello Stato, il quale non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia anagrafica del trasferimento nel comune sede dell'ufficio, abbia in concreto esercitato una sua facolta', in quanto nei confronti dell'amministrazione di appartenenza non sarebbe sussistito l'obbligo di trasferire la residenza anagrafica, bensi' solo quello di fissare la effettiva permanente dimora nella localita' ove ha sede l'ufficio cui e' destinato, ossia di dare luogo ad una situazione di fatto corrispondente al precetto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Senonche', riesaminata la problematica, si ritiene che non possa farsi discendere dall'inadempimento di un obbligo di legge l'esercizio di un diritto e che, quindi, la sistuazione in cui viene a trovarsi il soggetto inadempiente non possa essere fatta valere, nei confronti dell'amministrazione, come causa giustificativa di una assenza dal servizio da parte dello stesso soggetto. In definitiva, la posizione del dipendente, che non ha trasferito la residenza anagrafica nel comune ove ha sede l'ufficio di appartenenza, comporta le stesse conseguenze che sono state sempre evidenziate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. nelle circolari emanate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie successivamente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, che - a sua volta - ha disposto la cancellazione del nominativo del cittadino dalle liste elettorali del comune in cui non ha piu' la residenza anagrafica e la sua iscrizione, d'ufficio, nelle liste elettorali del comune di nuova residenza. In tali circolari, nello stabilire a quali dipendenti dello Stato, che si trovino nella condizione di dover votare in un comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio di appartenenza, spetti il trattamento di missione previsto dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' stato precisato che tale trattamento non dev'essere corrisposto a coloro che siano rimasti iscritti nelle liste elettorali del comune di provenienza, tranne nel caso in cui la cancellazione non sia potuta avvenire, nonostante che la dichiarazione anagrafica del trasferimento di residenza sia stata effettuata nel prescritto termine di venti giorni dalla data in cui il trasferimento e' avvenuto, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' dunque, di tutta evidenza che, come non spetta il trattamento di missione ai dipendenti dello Stato che esercitano il diritto di voto nel comune nelle cui liste elettorali sono rimasti iscritti per aver contravvenuto all'obbligo posto da una legge dello Stato di fissare la residenza anagrafica nel comune ove hanno la dimora abituale, parimenti non spetta il congedo straordinario, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, per l'assenza dal servizio in tale circostanza. Le amministrazioni in indirizzo sono, peraltro, invitate a porre in essere tutte le iniziative consentite dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in modo da evitare che il personale dipendente venga a trovarsi in una posizione irregolare in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le prescrizioni contenute nella presente circolare, a motivo del loro carattere di generalita', trovano applicazione, oltre che nei confronti del personale di cui ai comparti di contrattazione individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, anche del restante personale non soggetto a contrattazione. p. Il Ministro: SACCONI