Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi.(GU n.297 del 18-12-1992)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota del presidente della corte di appello degli Abruzzi n. 1865/41 in data 26 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello degli Abruzzi nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: tribunale dell'Aquila: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992; tribunale di Avezzano: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992; tribunale di Chieti: giorni 23 e 24 settembre 1992; tribunale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992; pretura circondariale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992; sezione distaccata di Atessa: giorni 23, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992; sezione distaccata di Casoli: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30 settembre 1992; tribunale di Pescara: giorni dal 19 al 26 settembre 1992; pretura circondariale di Pescara: giorni dal 21 al 26 settembre 1992; ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pescara: giorni dal 22 al 25 settembre 1992. Roma, 17 novembre 1992 Il Ministro: MARTELLI