Autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nelle festivita' di fine anno 1992.(GU n.301 del 23-12-1992)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992) sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi che stabilisce la durata e i limiti temporali dell'attivita' di pesca; Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare i prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' del Natale e del Capodanno per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati; Considerata, pertanto, l'opportunita', al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto del suddetto decreto; Decreta: In deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma secondo, del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e' consentita, per il corrente anno, la pesca dei molluschi bivalvi nei giorni 26 e 27 dicembre 1992 e 2 e 3 gennaio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1992 Il Ministro: TESINI