UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1992 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.302 del 24-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 10 aprile 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Art. 22 (Insegnamenti della facolta').
  All'elenco  degli insegnamenti complementari del corso di laurea in
giurisprudenza e' aggiunto il seguente:
   61) diritto regionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 3 luglio 1992
                                                Il rettore: CRESCENTI