UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.303 del 28-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia
del  17  maggio 1991, del senato accademico del 27 maggio 1991, e del
consiglio di amministrazione  del  29  maggio  1991,  concernenti  il
riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II)  n.
4474/91  pos.  2 del 25 settembre 1992 e l'allegato parere favorevole
espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del
17 settembre 1991;
  Viste le deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia e del
senato accademico rispettivamente del 23 e 29  ottobre  1992  con  le
quali  vengono  accolti  i  suggerimenti  del Consiglio universitario
nazionale e la limitazione ad un "numero massimo di sei iscritti  per
anno, per un totale di ventiquattro";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nel capo V scuola di specializzazione in oftalmologia gli  articoli
246 (ex 209) e 247 (ex 210) sono soppressi e sostituiti con:
                               Capo V
             SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
  Art.  246 (ex 209). - E' istituita la scuola di specializzazione in
oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Catania.
  La scuola ha  lo  scopo  di  conferire  una  completa  preparazione
specialistica   nel  campo  della  oftalmologia  con  le  conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 247. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
sei  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di ventiquattro
specializzandi.
  Art.  248.  -  Per   l'attuazione   delle   attivita'   didattiche,
programmate  dal  consiglio  della  scuola,  provvede  la facolta' di
medicina e chirurgia.
  Art. 249. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art. 250. - La scuola  comprende  cinque  aree  di  insegnamento  e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologica oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Art.  251.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia normale e patologica oculare:
   anatomia oculare;
   embriologia e genetica oculare;
   anatomia ed istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
   ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
   fisiopatologia della visione binoculare ed ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
   semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia e clinica oculare:
   oftalmologia;
   oftalmologia pediatrica;
   neurooftalmologia;
   malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
   ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale oftalmologica.
   e) Chirurgia oftalmologica:
   chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
   chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
   chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 252. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  e  di  tirocinio  professionale   guidato.   Essa   e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una  attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di   carattere
tecnico-applicativo    di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei  settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La  frequenza, nelle diverse aree, avviene pertanto come di seguito
specificato:
 
  1  Anno:
   Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
    anatomia oculare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore  10
    embriologia e genetica oculare  . . . . . . . . . . . .    "   10
    anatomia ed istologia patologica  . . . . . . . . . . .    "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica;
esame e correzione della refrazione   . . . . . . . . . . .    "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale  . . . . . . . . . . .    "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
  2  Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della
visione binoculare ed ortottica   . . . . . . . . . . . . .   ore  50
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale  . . . . . . . . . . .    "  100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   50
    oftalmologia pediatrica   . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
    neurooftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari
e dell'orbita   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore  75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio  . . . . .    "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
 3  Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore 150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni generali       "   35
    ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale
oftalmologica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento
anteriore dell'occhio   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio   . . . .    "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
  4  Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ore 100
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento
anteriore dell'occhio   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio   . . . .    "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  Art. 253. - La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento
ore  annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue,
avviene  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale   da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di  formazione  professionale.  Il  consiglio della scuola ripartisce
annualmente il monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' inviato al Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 31 ottobre 1992
                                                 Il rettore: RODOLICO