Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.304 del 29-12-1992)
Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Terni (Perugia), per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino), per il periodo dal 6 marzo 1992 al 6 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Terni (Perugia), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventidue operaie e una impiegata dipendenti dalla S.p.a. La Prealpina Tintoria e Torcitura di Lurate Caccivio, con sede in Lurate Caccivio (Como), occupati presso lo stabilimento di Lucrate Caccivio (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla ITIS S.r.l. - Industria tessile italo svizzera, occupati presso lo stabilimento di Casalbuttano (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana divisi in due turni; primo turno dalle ore 8 alle ore 12, secondo turno dalle ore 14 alle ore 18) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quattro operai dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede in Varese, occupati presso lo stabilimento di Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di tredici dipendenti dalla S.p.a. Silver Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore minime settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1 settembre 1992. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quarantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipharma, sede in Udine, occupati presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito secondo i seguenti turni: primo turno dalle 6 alle 11; secondo turno dalle 11 alle 16; terzo turno dalle 16 alle 21; gli addetti ai servizi dalle 9 alle 13, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 25 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di quindici unita' lavorative dipendenti dalla S.p.a. F.M.P., occupati presso lo stabilimento di S. Benedetto Val di Sambro, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventisette dipendenti dalla S.p.a. Texil, con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), occupati presso lo stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore medie settimanali (con una presenza minima al lavoro di almeno otto ore settimanali) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di cinquantuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arco Falc, con sede e stabilimento in Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali nei seguenti periodi:1 aprile 1992 - 2 maggio 1992 - 4 gennaio 1993 - 11 aprile 1993 - e da 40 a 35 ore settimanali nel periodo 3 maggio 1992 - 2 gennaio 1993, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 aprile 1992 all'11 aprile 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di centoquarantaquattro dipendenti occupati presso lo stabilimento C.P.C. (Compagnia prodotti conservieri) S.p.a. di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per centoventi unita' nonche' da 40 a 24 ore settimanali per ventidue unita', e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 24 maggio 1992. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud mensa aziendale Siemens S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Marcianise (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 settembre 1990 all'11 agosto 1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 novembre 1992, n. 12407. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans, con sede e unita' in Montecavo in Foglia (Pesaro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spagnoli Sud, con sede e unita' in Mormanno (Cosenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1991 al 13 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' in Ascoli Piceno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1992 al 17 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Cooperativa Agricola Agroverde, con sede e unita' in Fuorni (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1991 al 16 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.B.I. - European Biochimical Industry gia' Idaff - I.C.G., con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta gas, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 febbraio 1992 al 27 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Imeca, con sede e stabilimento in Crispano (Napoli), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Ferno, con sede in Ferno (Varese), e stabilimento in Somma Lombarda (Varese), per il periodo dal 10 aprile 1992 al 9 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), per il periodo dal 16 luglio 1992 al 15 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con sede in Napoli, e stabilimento/i in Casoria (Napoli), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Sovalt, con sede e stabilimento/i in Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 4 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Di Crosa, con sede e stabilimento/i in Cerreto Castello, Candelo, Crosa (Varese), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.X., con sede e stabilimento in Collegno (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e figlio di Carlo e Sergio Cauti, con sede e stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 30 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sisterm - Sistemi termoidraulici, con sede e stabilimento in Cagliari, per il periodo dal 4 marzo 1992 al 3 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Linea 3, con sede e stabilimento in S. Orfeto (Perugia), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promelco, con sede e stabilimento in Colloredo di Monte Albano loc. Pradis (Udine), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenit telecomunicazioni, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento/i in unita' site nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto, per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano (Potenza), per il periodo dal 7 maggio 1992 al 6 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.L. gia' Bellotti Italia Sport, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), per il periodo dal 6 dicembre 1991 al 5 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sagoten, con sede in Napoli e stabilimento in Afragola (Napoli), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sambuchese, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Juliani, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B., con sede e stabilimento in Busano (Torino), per il periodo dal 17 maggio 1992 al 16 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in Trento, per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. Industria Ceramica Telese, con sede e stabilimento in Telese (Benevento), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Federico & C., con sede e stabilimento in Genova, per il periodo dal 7 marzo 1992 al 6 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro Zegna, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Masserano (Vicenza), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art Legno di Marzocchella Aniello, con sede e stabilimento in S. Antimo (Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede in Pordenone, ora Bologna e stabilimento in Pordenone, e' prolungata al 29 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12280 datato 22 settembre 1992. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa Editrice Universo, con sede in Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), e' prolungata al 19 gennaio 1993 con esclusione dei lavoratori giornalisti. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita', sede Roma, unita' di Roma e Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.