MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.304 del 29-12-1992)

   Con   decreto  ministeriale  26  giugno  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta
Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena
(Torino) e Terni (Perugia), per il periodo dal  6  marzo  1992  al  6
settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  26  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della  S.p.a.  Ginatta,
con  sede  in  Torino  e  stabilimenti  in Torino, Santena (Torino) e
Trofarello (Torino), per il periodo dal 6 marzo 1992 al  6  settembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. -  Ginatta
Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Santena
(Torino)  e Terni (Perugia), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6
marzo 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta,
con sede in Torino e  stabilimenti  in  Torino,  Santena  (Torino)  e
Trofarello  (Torino),  per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo
1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 dicembre 1992 in favore di ventidue
operaie e una impiegata dipendenti dalla S.p.a. La Prealpina Tintoria
e Torcitura di Lurate Caccivio, con sede in Lurate  Caccivio  (Como),
occupati  presso  lo  stabilimento  di Lucrate Caccivio (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  30 ore
settimanali  e'  disposta  la  corresponsione  del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio
1992 al 3 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in  favore  di  ventotto
lavoratori  dipendenti  dalla  ITIS  S.r.l. - Industria tessile italo
svizzera, occupati presso lo stabilimento di Casalbuttano  (Cremona),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie
settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana  divisi
in  due  turni;  primo  turno  dalle ore 8 alle ore 12, secondo turno
dalle  ore  14  alle  ore  18)  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre 1992 in favore di quattro
operai dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede  in  Varese,  occupati
presso  lo  stabilimento di Varese, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a  30 ore settimanali e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1   giugno  1992  al  30
novembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre 1992 in favore di tredici
dipendenti  dalla  S.p.a.  Silver  Ceramiche,  con  sede  in  Fiorano
Modenese   (Modena),  occupati  presso  lo  stabilimento  di  Fiorano
Modenese (Modena), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  a  20  ore  minime   settimanali   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1  settembre 1992.
   Con   decreto   ministeriale   17   dicembre  1992  in  favore  di
quarantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Dipharma,  sede  in
Udine,  occupati  presso  lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  secondo i seguenti turni: primo turno dalle 6 alle 11;
secondo turno dalle 11 alle 16; terzo turno dalle  16  alle  21;  gli
addetti  ai  servizi  dalle  9  alle 13, una riduzione dell'orario di
lavoro da 39 a 25 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  17 dicembre 1992 in favore di quindici
unita' lavorative dipendenti dalla S.p.a. F.M.P., occupati presso  lo
stabilimento  di  S.  Benedetto  Val  di Sambro, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  25  ore settimanali e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il  periodo  dal 3 febbraio 1992 al 2
febbraio 1993.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di  ventisette
dipendenti   dalla   S.p.a.  Texil,  con  sede  in  Livorno  Ferraris
(Vercelli), occupati  presso  lo  stabilimento  di  Livorno  Ferraris
(Vercelli),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a  25  ore  medie  settimanali  (con una presenza minima al lavoro di
almeno otto  ore  settimanali)  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di cinquantuno
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arco Falc, con sede e stabilimento
in  Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali nei seguenti
periodi:1  aprile 1992 - 2 maggio 1992 - 4 gennaio 1993 -  11  aprile
1993  -  e  da  40 a 35 ore settimanali nel periodo 3 maggio 1992 - 2
gennaio  1993,  e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 1  aprile 1992 all'11 aprile 1993.
   Con   decreto   ministeriale   17   dicembre  1992  in  favore  di
centoquarantaquattro  dipendenti  occupati  presso  lo   stabilimento
C.P.C.  (Compagnia  prodotti conservieri) S.p.a. di Castel S. Giorgio
(Salerno), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 ore a 32 ore
settimanali  per centoventi unita' nonche' da 40 a 24 ore settimanali
per ventidue unita', e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre
1991 al 24 maggio 1992.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore di  ventisette
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pellegrini  centro  sud  mensa
aziendale  Siemens  S.p.a.,  occupati  presso  lo   stabilimento   di
Marcianise  (Caserta),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 1  settembre 1990 all'11 agosto 1991.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
2 novembre 1992, n. 12407.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Five Jeans, con sede e unita' in Montecavo in
Foglia  (Pesaro),  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  13  luglio  1992  al  16
gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Spagnoli Sud, con sede e unita'  in  Mormanno
(Cosenza),   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre  1991  al  13
novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, con sede  in  Folignano
(Ascoli   Piceno)   e  unita'  in  Ascoli  Piceno,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 giugno 1992 al 17 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla a r.l. Cooperativa Agricola Agroverde,  con  sede  e
unita'  in  Fuorni  (Salerno),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  17  ottobre
1991 al 16 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  E.B.I.  -
European  Biochimical  Industry  gia'  Idaff  -  I.C.G.,  con  sede e
stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal  14  settembre
1992 al 13 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta gas,
con sede e stabilimento in Napoli, per il  periodo  dal  28  febbraio
1992 al 27 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Imeca, con sede e stabilimento in  Crispano  (Napoli),
per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
di Ferno, con  sede  in  Ferno  (Varese),  e  stabilimento  in  Somma
Lombarda  (Varese),  per  il  periodo dal 10 aprile 1992 al 9 ottobre
1992.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proma, con
sede e stabilimento in Caivano (Napoli), per il periodo dal 16 luglio
1992 al 15 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  L.E.N.  -
Laboratori   elettronici   napoletani,   con   sede   in   Napoli,  e
stabilimento/i in Casoria (Napoli), per il periodo dal  28  settembre
1992 al 27 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.
Sovalt,  con  sede  e stabilimento/i in Borgosesia (Vercelli), per il
periodo dal 5 agosto 1992 al 4 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura
Di Crosa, con sede e stabilimento/i  in  Cerreto  Castello,  Candelo,
Crosa (Varese), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  M.C.X.,
con  sede  e stabilimento in Collegno (Torino), per il periodo dal 28
settembre 1992 al 27 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e
figlio  di  Carlo  e  Sergio Cauti, con sede e stabilimento in Ortona
(Chieti), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 30 aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sisterm -
Sistemi termoidraulici, con sede e stabilimento in Cagliari,  per  il
periodo dal 4 marzo 1992 al 3 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Societa'
Linea  3,  con  sede  e  stabilimento  in S. Orfeto (Perugia), per il
periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promelco,
con sede e stabilimento in Colloredo  di  Monte  Albano  loc.  Pradis
(Udine), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Telenit
telecomunicazioni, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento/i
in  unita'  site nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e
Veneto, per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L.
Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano  (Potenza),  per
il periodo dal 7 maggio 1992 al 6 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.L.  gia'
Bellotti  Italia  Sport, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia),
per il periodo dal 6 dicembre 1991 al 5 giugno 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sagoten,
con sede in Napoli  e  stabilimento  in  Afragola  (Napoli),  per  il
periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  La
Sambuchese,  con  sede  e  stabilimento in Solofra (Avellino), per il
periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Juliani,
con  sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 20
luglio 1992 al 19 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B.,
con sede e stabilimento in Busano (Torino), per  il  periodo  dal  17
maggio 1992 al 16 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Videoprojector  Industry,  con  sede e stabilimento in Trento, per il
periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel.
Industria  Ceramica  Telese,  con  sede  e  stabilimento  in   Telese
(Benevento), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Gardella
Federico  & C., con sede e stabilimento in Genova, per il periodo dal
7 marzo 1992 al 6 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alessandro
Zegna, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Masserano (Vicenza),
per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Art  Legno
di  Marzocchella  Aniello,  con  sede  e  stabilimento  in  S. Antimo
(Napoli), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  17 dicembre 1992 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone,
con sede in Pordenone, ora Bologna e stabilimento  in  Pordenone,  e'
prolungata al 29 marzo 1992.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 12280 datato 22 settembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  17 dicembre 1992 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa Editrice Universo,
con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cinisello  Balsamo (Milano), e'
prolungata  al  19  gennaio  1993  con  esclusione   dei   lavoratori
giornalisti.
   Con  decreto  ministeriale  17  dicembre  1992  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita',
sede Roma, unita' di Roma  e  Milano  e  filiali  nazionali,  per  il
periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.