MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1992 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di  mutuo  effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1
luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2  marzo  1989,  n.  66,
nonche'  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  il  periodo 1
gennaio-30 giugno 1993.
(GU n.1 del 2-1-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 1  luglio 1986,  n.  318,  recante
provvedimenti   urgenti   per  la  finanza  locale,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del  decreto-legge
31  agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29  ottobre  1987,
n.  440,  nonche'  l'art.  22  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al  Ministro  del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni  massime  o  altre  modalita'  applicabili ai mutui da
concedersi agli Enti Locali territoriali, al  fine  di  ottenere  una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
il  quale  richiama  per  l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli
Enti Locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66;
  Visto  l'art.  13,  comma  13,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
convertito  nella  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto  l'art.  3  dei  decreti  ministeriali 27 settembre 1986 e 17
novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni  di
mutuo  regolate  a  tasso  variabile  di  cui ai citati decreti-legge
numeri 318/1986 e 359/1987 la misura massima del tasso  di  interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto l'art. 3  del  decreto  ministeriale  28  giugno  1989,  come
modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del
25  marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,  n.
66,  la  misura  massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato
applicabile  e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice   del
rendimento   effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia  e  della  media
mensile   aritmetica   semplice  dei  tassi  giornalieri  della  lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del
mercato telematico dei depositi interbancari, con  una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i  quali  stabiliscono  che  al  tasso  di  cui sopra va aggiunta una
commissione onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari  a
fronte  degli  oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei  mesi,  tasso  cui  va
aggiunta   una   commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi  agli
intermediari a fronte  degli  oneri  fiscali,  delle  commissioni  di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15 dicembre 1992, con il quale la
commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio e' stata fissata per l'anno 1993, nella misura dello 0,95%;
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che  il
costo  della  provvista  da  utilizzarsi  per la fissazione dei tassi
variabili, per il semestre gennaio-giugno  1993,  per  le  operazioni
previste  dai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 e' pari
al 14,55% e per quelle di cui al  citato  decreto-legge  n.  66/1989,
regolate  dal  decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989,
e' pari al 14,20%, comunicando altresi', per il medesimo semestre,  i
sottoindicati   dati   relativi   ai   parametri  utilizzati  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dal  decreto-legge  n.  66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 26 giugno 1990:
   tasso medio della lira interbancaria: 14,32%;
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 13,985%;
  Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta
una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato,  sempre  per  il  medesimo  semestre,  rispettivamente  i
seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la  determinazione
del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge
n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento  effettivo  lordo del campione titoli pubblici soggetti
ad imposta: 13,985%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 14,5685%;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri  della lira interbancaria tre mesi lettera va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
                              Decreta:
  Per il periodo 1  gennaio-30 giugno 1993, il costo della  provvista
da  utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
e' pari:
    a)  al 14,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1  luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) al 14,20% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) al 14,50% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
    d) al 14,65% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al  costo  della  provvista  come  sopra  stabilito  va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo  in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI