MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1992 

  Variazione  automatica,  per  il  semestre gennaio-giugno 1993, del
tasso massimo di riferimento da applicare ai  finanziamenti  previsti
dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge
25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).
(GU n.1 del 2-1-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali  numeri
281777,  647067  e  608040  rispettivamente  del 5 giugno 1981, del 6
novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art.
2 della predetta legge n.  234,  sono  stati  fissati  i  criteri  di
variazione   del  tasso  massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  612630  del  27  giugno  1992,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1992, con il
quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito
navale per il semestre  luglio-dicembre  1992  e'  stato  determinato
nella misura del 14,15%;
  Visto  il  proprio decreto in data 15 dicembre 1992 con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno 1993 da riconoscere agli istituti di  credito  per  gli  oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 14,05%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                              Decreta:
  Il costo medio di provvista dei fondi per  le  operazioni  previste
dalle  norme  indicate  in premessa e' pari al 14,05% per il semestre
gennaio-giugno 1993.
  Tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso   di
riferimento  per  il  semestre  gennaio-giugno 1993 da applicare alle
operazioni di finanziamento contemplate dalle  leggi  sopracitate  e'
pari al 15,05%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI