MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1992 

  Modificazioni  all'ordinanza  n.  2212/FPC  del  3  febbraio   1992
concernente   la   disciplina   degli   interventi  di  miglioramento
strutturale,  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici  di   uso
abitativo  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi sismici del 13-16
dicembre  1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania   e   Ragusa.
(Ordinanza n. 2314/FPC).
(GU n.2 del 4-1-1993)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 6 della  legge  31  dicembre  1991,  n.  433,  recante
disposizioni  per  la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle  province  di  Siracusa,
Catania e Ragusa;
  Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1992,  concernente  la
disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione
e  ricostruzione  degli  edifici  di  uso  abitativo  danneggiati   o
distrutti dai predetti eventi sismici;
  Vista  la  nota  del prefetto di Siracusa in data 24 dicembre 1992,
con la quale si rappresenta  la  inderogabile  necessita'  che  venga
prorogato  al  30  giugno 1993 il termine fissato dall'art. 12, sesto
comma, della predetta ordinanza  n.  2212/FPC  per  la  presentazione
della  documentazione  integrativa  (progetto  esecutivo  dei lavori,
computo metrico estimativo, ecc.) delle domande di  contributo  rela-
tive  alle  unita'  strutturali  totalmente o parzialmente distrutte,
ovvero  includenti  almeno  una  unita'  immobiliare  abitata  da  un
residente al momento del sisma colpita da ordinanza di sgombero;
  Ritenuto  che, per consentire il regolare espletamento delle proce-
dure di concessione dei contributi previsti dalla legge n.  433/1991,
sia  opportuno  aderire  alla  cennata  richiesta  rappresentata  dal
prefetto di Siracusa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  comma  6 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio
1992 e' sostituito come segue:
  "6. La documentazione integrativa di cui al comma  precedente  deve
essere  presentata  a  pena  di  decadenza entro i termini di seguito
indicati:
   30 giugno 1993 per le unita' strutturali ricadenti nella priorita'
a) di cui al successivo art. 14;
   31  dicembre  1993  per  le  unita'  strutturali  ricadenti  nella
priorita' b);
   31  dicembre  1994  per  le  unita'  strutturali  ricadenti  nella
priorita' c)".
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO