COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992 

  Disciplina  del  deposito  dei  listini  dei  prezzi di vendita dei
gasoli  per  autotrazione  e  per  riscaldamento.  (Provvedimento  n.
23/1992).
(GU n.2 del 4-1-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                             DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  20 del 31 luglio 1991, che detta
nuovi criteri in materia di determinazione dei  prezzi  dei  prodotti
petroliferi;
  Visto  l'accordo di programma in data 29 ottobre 1992 stipulato tra
i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanita' da un  lato
e l'AGIP Petroli e l'Unione petrolifera dall'altro con il quale viene
prevista una progressiva riduzione del tenore di zolfo nei gasoli per
autotrazione e per riscaldamento;
  Visto  l'art.  7  del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12
novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  18
novembre 1992, che recepisce il suddetto accordo;
                              Delibera:
  I listini dei prezzi di vendita depositati presso la segreteria del
CIP  o presso gli UPICA e le camere di commercio ai sensi del punto 2
del provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, per quanto concerne i
gasoli autotrazione e riscaldamento dovranno specificare  le  regioni
in  cui  si  applicano,  facendo  riferimento  per  ciascuna  regione
esclusivamente   alle   qualita'    di    cui    e'    prevista    la
commercializzazione  secondo  l'accordo  di programma stipulato il 29
ottobre 1992 tra i Ministeri dell'ambiente,  dell'industria  e  della
sanita' da un lato ed AGIP Petroli e Unione petrolifera dall'altro, e
recepito  dall'art.  7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data
12 novembre 1992, di cui alle premesse.
  Il  presente  provvedimento  entra  in  vigore  il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                             Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO