Disciplina del deposito dei listini dei prezzi di vendita dei gasoli per autotrazione e per riscaldamento. (Provvedimento n. 23/1992).(GU n.2 del 4-1-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, che detta nuovi criteri in materia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi; Visto l'accordo di programma in data 29 ottobre 1992 stipulato tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanita' da un lato e l'AGIP Petroli e l'Unione petrolifera dall'altro con il quale viene prevista una progressiva riduzione del tenore di zolfo nei gasoli per autotrazione e per riscaldamento; Visto l'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, che recepisce il suddetto accordo; Delibera: I listini dei prezzi di vendita depositati presso la segreteria del CIP o presso gli UPICA e le camere di commercio ai sensi del punto 2 del provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991, per quanto concerne i gasoli autotrazione e riscaldamento dovranno specificare le regioni in cui si applicano, facendo riferimento per ciascuna regione esclusivamente alle qualita' di cui e' prevista la commercializzazione secondo l'accordo di programma stipulato il 29 ottobre 1992 tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria e della sanita' da un lato ed AGIP Petroli e Unione petrolifera dall'altro, e recepito dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 novembre 1992, di cui alle premesse. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO