N. 43 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 1992
N. 43 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 dicembre 1992 (della provincia autonoma di Bolzano) Sanita' pubblica - Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-94 - Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi - Disciplina emanata in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 212, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare le norme necessarie per l'attuazione di direttive CEE in materia sanitaria, ed in particolare della direttiva n. 86/457 del 15 settembre 1986 - Asserita invasione della sfera di competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano in materia sanitaria e di addestramento e formazione professionale, competenza gia' esercitata dalla provincia anche relativamente alla disciplina del corso suddetto con disegno di legge provinciale 7 luglio 1992, riapprovato, senza modificazioni, in data 4 dicembre 1992 (alla data della presentazione del ricorso non impugnato) - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9, n. 10 e 16, primo comma. (Decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo comma).(GU n.1 del 7-1-1993 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder giusta deliberazione della giunta n. 7280 del 30 novembre 1992, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale in data 30 novembre 1993 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta (rep. n. 19598) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della sanita' 29 setembre 1992, recante "Concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-1994. Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi". F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di addestramento e formazione professionale, ai sensi degli artt. 8, primo comma, n. 29, e 16, primo comma, dello statuto speciale d'autonomia per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione. Fra queste ultime va poi in particolare ricordato l'ultimo comma dell'art. 5 del d.P.R. 1½ novembre 1973, n. 689 (aggiunto dall'art. 3 del decreto-legislativo 16 marzo 1992, n. 267), secondo cui "le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie". Ancora, la provincia e' titolare di competenze legislative ed amministrative di grado concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ai sensi degli artt. 9, primo comma, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A., e delle relative norme d'attuazione. Fra queste ultime va in particolare ricordato l'art. 3, primo comma, n. 9, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1, secondo comma, del gia' citato decreto-delegato n. 267/1992), che fa salve le competenze degli organi statali in mateia di igiene e sanita' solo in ordine "alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali", ma non anche in materia di formazione professionale dei medici e degli altri esercenti professioni sanitarie. Sempre il d.P.R. n. 474/1975 stabilisce inoltre, all'art. 2, secondo comma, che competono alla provincia di Bolzano le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali e comunitarie. Nell'esercizio delle suddette competenze la provincia autonoma di Bolzano ha piu' volte legiferato in materia di personale del servizio sanitario provinciale, ed anche in ordine alla formazione professionale del medesimo. Al riguardo si possono ricordare - oltre alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11 (sulla istituzione dei ruoli provinciali del personale del servizio sanitario), ed alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 (sulla istituzione e disciplina del servizio sanitario provinciale) - la legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante il piano sanitario provinciale 1988-91 (le cui norme sono peraltro ancora applicabili, fino alla entrata in vigore del nuovo piano sanitario provinciale, in base all'art. 11 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30), che fra l'altro disciplina, all'art. 20, la formazione e l'aggiornamento postuniversitario dei medici, quale attivita' di competenza provinciale; e rinvia ad una successiva legge provinciale la istituzione di un apposito "Centro di formazione per il personale sanitario", annesso all'ospedale generale regionale di Bolzano. Ma gia' in precedenza la legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1 (recante norme a favore dei neolaureati in medicina); l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, recante il piano sanitario provinciale 1983-85 (nel testo modificato dalla legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, e dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19); e il d.p.g.p. 20 ottobre 1986, n. 20 (Regolamento di attuazione della formazione dei medici di base) avevano disciplinato la formazione dei medici generici. 2. - Con la direttiva del consiglio n. 86/457 del 15 settembre 1986 la CEE ha dettato norme in materia di "formazione specifica in medicina generale". Con essa, in particolare, si prevede la istituzione da parte degli stati membri di corsi di formazione specifica in medicina generale, di carattere pratico-teorico, di durata almeno biennale a tempo pieno. La direttiva contiene una disciplina dettagliata delle condizioni cui tali corsi debbono soddisfare e del rilascio dei relativi diplomi. Con la legge 30 luglio 1990, n. 212, il Parlamento ha delegato il Governo ad emenare le norme necessarie per l'attuazione di direttive della CEE in materia di sanita', fra cui anche la direttiva n. 86/457. Poiche' la disciplina della formazione professionale dei medici fa capo - come si e' detto in precedenza - alle competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29, dello statuto) e di personale del servizio sanitario provinciale (art. 9, n. 10, dello statuto), spetta dunque alla stessa provincia autonoma di Bolzano dare attuazione, nel proprio territorio, alla direttiva CEE n. 86/457, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e dall'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. La disciplina eventualmente stabilita da leggi statali attuative della direttiva CEE ha quindi, nei confronti della legislazione provinciale, un valore soltanto suppletivo, nel caso di mancanza di atti normativi provinciali, salvo le eventuali disposizioni statali di principio inderogabili (art. 9, terzo e quarto comma, della legge n. 86/1989). Tale carattere, di normazione suppletiva applicabile in caso di mancanza di una specifica disciplina attuativa provinciale, si deve dunque ritenere (almeno nei confronti della provincia di Bolzano) anche del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Esso, del resto, non contiene nessuna indicazione (ai sensi del citato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 86/1989) circa la presenza, fra le disposizioni contenute nel medesimo, di principi non derogabili dalla legislazione provinciale competente in materia (onde, fra l'altro, la provincia autonoma di Bolzano non ha neppure avuto motivo di impugnarlo). 3. - Il 30 marzo 1992 la giunta provinciale di Bolzano ha presentato al consiglio provinciale il disegno di legge n. 155/92, recante norme su la "Formazione specifica in medicina generale". Tale disegno di legge contiene una analitica disciplina del corso per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 256/1991. Esso infatti, fra l'altro, detta norme sui requisiti per l'ammissione al corso (art. 2, primo e secondo comma); regola la formazione della commissione che deve esaminare le domande di ammissione al corso per la provincia di Bolzano (art. 2, terzo e sesto comma); prevede che il contingente dei medici da ammettere viene stabilito dalla stessa provincia (art. 2, settimo comma); prevede la concessione di assegni di studio per i partecipanti al corso (art. 3); stabilisce una disciplina transitoria per coordinare il nuovo corso di formazione con quelli, pure per medici di base, gia' svolti ed iniziati nella provincia in base al gia' citato art. 19 della legge provinciale n. 1/1984, ed al d.p.g.p. 20 ottobre 1986, n. 20 (art. 4); ecc. Il disegno di legge provinciale e' stato approvato dal consiglio il 7 luglio 1992 (cioe' prima che il Ministro della sanita' emanasse il qui impugnato decreto del 29 settembre 1992). Il testo legislativo approvato, tuttavia, non e' stato ancora promulgato a causa del rinvio governativo comunicato il 13 agosto u.s. Ma il consiglio provinciale ha nuovamente approvato (senza modificazioni) il suddetto disegno di legge in data 4 dicembre 1992. A tutt'oggi il Governo non ha proposto impugnativa. 4. - Mentre era dunque in corso la seconda approvazione della suddetta legge provinciale, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 ottobre 1992 e' stato pubblicato il decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 1992, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Ministro pretende di disciplinare anche nella provincia autonoma di Bolzano il corso biennale per la formazione specifica in medicina generale, di cui alla direttiva CEE n. 86/457: cioe' quello stesso corso che e' oggetto della disciplina del disegno di legge provinciale n. 155/92 gia' approvato dal consiglio provinciale. Poiche' il suddetto decreto ministeriale e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia, questa lo impugna con il presente atto, per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente, di cui agli artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 1½ novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; art. 3 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267). Con il decreto impugnato il Ministro della sanita' pretende di dettare una disciplina del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale (di cui alla direttiva CEE n. 86/457), in modo assolutamente vincolante anche per la provincia autonoma di Bolzano, ancorche' si tratti di materia di competenza provinciale, in relazione alla quale spetta alla stessa provincia dare attuazione alla normativa comunitaria. Le attribuzioni provinciali risultano lese, in particolare, gia' dal fatto che il decreto (art. 1) pretende di fissare il contingente dei medici da ammettere al corso della provincia di Bolzano (oltretutto in una misura - venti medici - non corrispondente alle effettive esigenze della provincia). Ma, al di la' di questo, tutta la disciplina contenuta nel decreto e' lesiva delle attribuzioni provinciali per il fatto che essa detta una disciplina analitica del corso di formazione che si deve svolgere nella provincia di Bolzano, anche con norme specificamente riferite alla provincia stessa (art. 21). Una disciplina che, come risulta con evidenza dal testo del decreto, il Ministro della sanita' assume essere integralmente vincolante per la provincia autonoma ricorrente. Viceversa, come gia' si e' detto, si tratta di una materia (la formazione professionale dei medici) che appartiene alla esclusiva competenza della provincia. Onde e' ad essa che spetta di attuare autonomamente la relativa disciplina comunitaria. Come gia' codesta ecc.ma Corte ha affermato (sent. n. 191/1991), quando non si tratti di attivita' formative che si svolgono nell'ambito universitario, come certamente non e' nel caso dei corsi di formazione in questione, la materia dell'addestramento e della formazione professionale pertiene alla competenza esclusiva della provincia autonoma ricorrente. La qual cosa e' stata anche recentemente confermata dalla norma di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del citato d.lgs. n. 267/1992. Del resto, come pure si e' detto, si tratta di materia gia' in passato ripetutamente fatta oggetto di leggi provinciali, senza che mai lo Stato ne abbia contestato la costituzionalita': ricordiamo ancora una volta, in particolare, l'art. 2 della legge provinciale n. 1/1977; l'art. 19 della legge provinciale n. 1/1984; il d.p.g.p. n. 20/1986; e l'art. 20 della legge provinciale n. 33/1988. Non vi e' dubbio, dunque, che i corsi di formazione specifica in medicina generale (di cui alla direttiva CEE n. 86/457) rientrano nelle materie di competenza provinciale, e che pertanto l'impugnato decreto del Ministro della sanita' e' lesivo delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia.
P. Q. M. Vogli l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro della sanita', relativamente alla provincia di Bolzano, di disciplinare i corsi biennali di formazione specifica in medicina generale, di stabilire il contingente dei medici da ammettervi, e di emanare il relativo bando di concorso; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato d.m. 29 settembre 1992. Roma, addi' 14 dicembre 1992 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 92C1363