N. 43 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 1992

                                 N. 43
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18
 dicembre 1992 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Sanita' pubblica - Concorso per l'ammissione al corso biennale di
    formazione specifica  in  medicina  generale  relativo  agli  anni
    1993-94  -  Disposizioni  sull'organizzazione  ed  attivazione dei
    corsi - Disciplina emanata in attuazione  della  legge  30  luglio
    1990, n. 212, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad
    emanare  le  norme necessarie per l'attuazione di direttive CEE in
    materia sanitaria, ed in particolare della direttiva n. 86/457 del
    15 settembre 1986 - Asserita invasione della sfera  di  competenza
    legislativa   della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia
    sanitaria  e  di   addestramento   e   formazione   professionale,
    competenza  gia'  esercitata  dalla  provincia anche relativamente
    alla  disciplina  del  corso  suddetto  con   disegno   di   legge
    provinciale  7  luglio  1992, riapprovato, senza modificazioni, in
    data 4 dicembre 1992 (alla data della  presentazione  del  ricorso
    non  impugnato)  - Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29; 9,
    n. 10 e 16, primo comma.
 (Decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo
    comma).
(GU n.1 del 7-1-1993 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder
 giusta  deliberazione  della  giunta  n.  7280  del 30 novembre 1992,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura  speciale  in  data  30
 novembre  1993  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  vice
 segretario della giunta (rep.  n.  19598)  -  dagli  avv.ti  proff.ri
 Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente
 domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica,  per il regolamento di competenza in relazione al decreto del
 Ministro della  sanita'  29  setembre  1992,  recante  "Concorso  per
 l'ammissione  al  corso  biennale di formazione specifica in medicina
 generale    relativo    agli     anni     1993-1994.     Disposizioni
 sull'organizzazione ed attivazione dei corsi".
                               F A T T O
    1.  -  La  provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenze
 legislative  ed  amministrative  di  tipo  esclusivo  in  materia  di
 addestramento  e  formazione  professionale,  ai sensi degli artt. 8,
 primo comma, n.  29,  e  16,  primo  comma,  dello  statuto  speciale
 d'autonomia per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative
 norme d'attuazione. Fra queste ultime va poi in particolare ricordato
 l'ultimo  comma  dell'art.  5  del  d.P.R.  1½  novembre 1973, n. 689
 (aggiunto dall'art. 3 del decreto-legislativo 16 marzo 1992, n. 267),
 secondo cui "le province autonome possono attivare e gestire corsi di
 studio orientati  al  conseguimento  della  formazione  richiesta  da
 specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di
 tali  corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in
 corrispondenza alle norme comunitarie".
    Ancora, la provincia e'  titolare  di  competenze  legislative  ed
 amministrative  di  grado concorrente in materia di igiene e sanita',
 ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,  ai  sensi  degli
 artt. 9, primo comma, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto speciale
 T.-A.A., e delle relative norme d'attuazione. Fra queste ultime va in
 particolare  ricordato  l'art.  3,  primo  comma, n. 9, del d.P.R. 28
 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1, secondo  comma,  del
 gia' citato decreto-delegato n. 267/1992), che fa salve le competenze
 degli  organi  statali  in  mateia di igiene e sanita' solo in ordine
 "alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi  professionali  ed
 agli  esami  di  idoneita'  per  l'esercizio della professione medica
 negli  ospedali", ma non anche in materia di formazione professionale
 dei medici e degli altri esercenti professioni sanitarie.  Sempre  il
 d.P.R. n. 474/1975 stabilisce inoltre, all'art. 2, secondo comma, che
 competono  alla  provincia  di  Bolzano  le  potesta'  legislative ed
 amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
 istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire l'erogazione
 di  prestazioni  di  assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non
 inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionali  e
 comunitarie.
    Nell'esercizio  delle suddette competenze la provincia autonoma di
 Bolzano ha piu' volte legiferato in materia di personale del servizio
 sanitario  provinciale,  ed   anche   in   ordine   alla   formazione
 professionale  del medesimo. Al riguardo si possono ricordare - oltre
 alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11 (sulla  istituzione  dei
 ruoli  provinciali  del  personale  del  servizio sanitario), ed alla
 legge  provinciale  2  gennaio  1981,  n.  1  (sulla  istituzione   e
 disciplina del servizio sanitario provinciale) - la legge provinciale
 18 agosto 1988, n. 33, recante il piano sanitario provinciale 1988-91
 (le  cui norme sono peraltro ancora applicabili, fino alla entrata in
 vigore del nuovo piano sanitario provinciale,  in  base  all'art.  11
 della  legge  provinciale  29  luglio  1992,  n. 30), che fra l'altro
 disciplina,   all'art.   20,   la   formazione   e    l'aggiornamento
 postuniversitario   dei   medici,   quale   attivita'  di  competenza
 provinciale;  e  rinvia  ad  una  successiva  legge  provinciale   la
 istituzione  di  un  apposito  "Centro di formazione per il personale
 sanitario", annesso all'ospedale generale regionale di Bolzano.
    Ma gia' in precedenza la legge provinciale 17 gennaio 1977,  n.  1
 (recante norme a favore dei neolaureati in medicina); l'art. 19 della
 legge  provinciale  5  gennaio 1984, n. 1, recante il piano sanitario
 provinciale 1983-85 (nel testo modificato dalla legge provinciale  11
 marzo  1986,  n.  10, e dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio
 1988, n. 19); e il d.p.g.p. 20 ottobre 1986, n.  20  (Regolamento  di
 attuazione  della formazione dei medici di base) avevano disciplinato
 la formazione dei medici generici.
    2. - Con la direttiva del consiglio n.  86/457  del  15  settembre
 1986  la  CEE ha dettato norme in materia di "formazione specifica in
 medicina  generale".  Con  essa,  in  particolare,  si   prevede   la
 istituzione  da  parte  degli  stati  membri  di  corsi di formazione
 specifica in medicina  generale,  di  carattere  pratico-teorico,  di
 durata  almeno  biennale  a  tempo  pieno.  La direttiva contiene una
 disciplina  dettagliata  delle  condizioni  cui  tali  corsi  debbono
 soddisfare  e  del  rilascio  dei  relativi  diplomi. Con la legge 30
 luglio 1990, n. 212, il Parlamento ha delegato il Governo ad  emenare
 le  norme  necessarie  per  l'attuazione  di  direttive  della CEE in
 materia di sanita', fra cui anche la direttiva n. 86/457.
    Poiche' la disciplina della formazione professionale dei medici fa
 capo - come si e' detto in precedenza - alle  competenze  provinciali
 in  materia  di  addestramento e formazione professionale (art. 8, n.
 29, dello statuto) e di personale del servizio sanitario  provinciale
 (art.  9,  n. 10, dello statuto), spetta dunque alla stessa provincia
 autonoma di Bolzano dare attuazione,  nel  proprio  territorio,  alla
 direttiva  CEE  n. 86/457, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7
 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e  dall'art.  9  della  legge  9
 marzo 1989, n. 86.
    La  disciplina  eventualmente stabilita da leggi statali attuative
 della direttiva CEE  ha  quindi,  nei  confronti  della  legislazione
 provinciale,  un  valore soltanto suppletivo, nel caso di mancanza di
 atti normativi provinciali, salvo le eventuali  disposizioni  statali
 di  principio inderogabili (art. 9, terzo e quarto comma, della legge
 n. 86/1989).
    Tale carattere, di normazione suppletiva applicabile  in  caso  di
 mancanza  di  una specifica disciplina attuativa provinciale, si deve
 dunque ritenere (almeno nei confronti  della  provincia  di  Bolzano)
 anche  del  decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  recante
 "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE  relativa  alla  formazione
 specifica  in  medicina  generale, a norma dell'art. 5 della legge 30
 luglio  1990,  n.  212".  Esso,  del  resto,  non  contiene   nessuna
 indicazione  (ai sensi del citato terzo comma dell'art. 9 della legge
 n. 86/1989) circa la presenza,  fra  le  disposizioni  contenute  nel
 medesimo,  di  principi non derogabili dalla legislazione provinciale
 competente in materia (onde, fra l'altro, la  provincia  autonoma  di
 Bolzano non ha neppure avuto motivo di impugnarlo).
    3.  -  Il  30  marzo  1992  la  giunta  provinciale  di Bolzano ha
 presentato al consiglio provinciale il disegno di  legge  n.  155/92,
 recante norme su la "Formazione specifica in medicina generale". Tale
 disegno  di  legge contiene una analitica disciplina del corso per il
 rilascio  dell'attestato  di  cui  all'art.  1  del  citato   decreto
 legislativo n. 256/1991.
    Esso   infatti,   fra  l'altro,  detta  norme  sui  requisiti  per
 l'ammissione al corso (art. 2, primo  e  secondo  comma);  regola  la
 formazione  della  commissione  che  deve  esaminare  le  domande  di
 ammissione al corso per la provincia di  Bolzano  (art.  2,  terzo  e
 sesto  comma);  prevede  che  il  contingente dei medici da ammettere
 viene stabilito dalla  stessa  provincia  (art.  2,  settimo  comma);
 prevede  la  concessione  di  assegni di studio per i partecipanti al
 corso (art. 3); stabilisce una disciplina transitoria per  coordinare
 il  nuovo  corso  di  formazione con quelli, pure per medici di base,
 gia' svolti ed iniziati nella provincia in base al gia'  citato  art.
 19 della legge provinciale n. 1/1984, ed al d.p.g.p. 20 ottobre 1986,
 n. 20 (art. 4); ecc.
    Il  disegno  di legge provinciale e' stato approvato dal consiglio
 il 7 luglio 1992 (cioe' prima che il Ministro della sanita'  emanasse
 il qui impugnato decreto del 29 settembre 1992). Il testo legislativo
 approvato,  tuttavia,  non  e'  stato  ancora  promulgato a causa del
 rinvio governativo comunicato il 13 agosto u.s.
    Ma  il  consiglio  provinciale  ha  nuovamente  approvato   (senza
 modificazioni)  il suddetto disegno di legge in data 4 dicembre 1992.
 A tutt'oggi il Governo non ha proposto impugnativa.
   4. - Mentre era dunque  in  corso  la  seconda  approvazione  della
 suddetta  legge  provinciale,  sulla  Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16
 ottobre 1992 e'  stato  pubblicato  il  decreto  del  Ministro  della
 sanita'  del  29  settembre 1992, meglio indicato in epigrafe, con il
 quale il Ministro pretende  di  disciplinare  anche  nella  provincia
 autonoma  di Bolzano il corso biennale per la formazione specifica in
 medicina generale, di cui alla direttiva CEE n. 86/457: cioe'  quello
 stesso  corso  che  e'  oggetto della disciplina del disegno di legge
 provinciale n. 155/92 gia' approvato dal consiglio provinciale.
    Poiche'  il  suddetto  decreto  ministeriale  e' gravemente lesivo
 delle  attribuzioni  costituzionalmente  spettanti  alla   provincia,
 questa lo impugna con il presente atto, per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione   delle  attribuzioni  costituzionali  della  provincia
 autonoma ricorrente, di cui agli artt. 8, n. 29,  9,  n.  10,  e  16,
 primo  comma,  dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670) e relative norme d'attuazione (d.P.R. 1½  novembre  1973,  n.
 689;  d.P.R.  28  marzo 1975, n. 474; art. 3 d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 267).
    Con il decreto impugnato il Ministro  della  sanita'  pretende  di
 dettare  una  disciplina  del  concorso  per l'ammissione ai corsi di
 formazione specifica in medicina generale (di cui alla direttiva  CEE
 n.  86/457),  in modo assolutamente vincolante anche per la provincia
 autonoma di Bolzano, ancorche' si tratti  di  materia  di  competenza
 provinciale,  in  relazione  alla  quale spetta alla stessa provincia
 dare attuazione alla normativa comunitaria.
    Le attribuzioni provinciali risultano lese, in  particolare,  gia'
 dal  fatto che il decreto (art. 1) pretende di fissare il contingente
 dei  medici  da  ammettere  al  corso  della  provincia  di   Bolzano
 (oltretutto  in  una  misura - venti medici - non corrispondente alle
 effettive esigenze della provincia).
    Ma, al di la' di questo, tutta la disciplina contenuta nel decreto
 e' lesiva delle attribuzioni provinciali per il fatto che essa  detta
 una disciplina analitica del corso di formazione che si deve svolgere
 nella  provincia  di Bolzano, anche con norme specificamente riferite
 alla provincia stessa (art. 21). Una disciplina che, come risulta con
 evidenza dal testo del decreto,  il  Ministro  della  sanita'  assume
 essere integralmente vincolante per la provincia autonoma ricorrente.
    Viceversa,  come  gia'  si  e' detto, si tratta di una materia (la
 formazione professionale dei medici) che  appartiene  alla  esclusiva
 competenza  della  provincia.  Onde  e' ad essa che spetta di attuare
 autonomamente la relativa disciplina comunitaria.
    Come gia' codesta ecc.ma Corte ha affermato (sent.  n.  191/1991),
 quando   non  si  tratti  di  attivita'  formative  che  si  svolgono
 nell'ambito universitario, come certamente non e' nel caso dei  corsi
 di  formazione  in  questione,  la materia dell'addestramento e della
 formazione professionale pertiene  alla  competenza  esclusiva  della
 provincia   autonoma   ricorrente.   La  qual  cosa  e'  stata  anche
 recentemente confermata dalla norma di attuazione  dello  statuto  di
 cui all'art. 3 del citato d.lgs. n. 267/1992.
    Del  resto,  come  pure  si e' detto, si tratta di materia gia' in
 passato ripetutamente fatta oggetto di leggi provinciali,  senza  che
 mai  lo  Stato  ne  abbia contestato la costituzionalita': ricordiamo
 ancora una volta, in particolare, l'art. 2 della legge provinciale n.
 1/1977; l'art. 19 della legge provinciale n. 1/1984; il  d.p.g.p.  n.
 20/1986; e l'art. 20 della legge provinciale n. 33/1988.
    Non  vi  e' dubbio, dunque, che i corsi di formazione specifica in
 medicina generale (di cui alla direttiva  CEE  n.  86/457)  rientrano
 nelle  materie  di competenza provinciale, e che pertanto l'impugnato
 decreto del Ministro  della  sanita'  e'  lesivo  delle  attribuzioni
 costituzionalmente spettanti alla provincia.
                               P. Q. M.
    Vogli  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  che  non  spetta  al  Ministro  della  sanita',
 relativamente  alla  provincia  di  Bolzano,  di disciplinare i corsi
 biennali di formazione specifica in medicina generale,  di  stabilire
 il  contingente  dei  medici  da ammettervi, e di emanare il relativo
 bando di concorso; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato
 d.m. 29 settembre 1992.
      Roma, addi' 14 dicembre 1992
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

 92C1363