N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1992
N. 794 Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Carrante Saido Bernardino ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro Impiego pubblico - Polizia di Stato - Concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario - Ammissione a partecipare delle assistenti (appartenenti alla ex carriera di concetto) del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 - Mancata previsione della ammissione degli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori forniti della medesima anzianita' e dello stesso titolo di studio - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti in situazioni omogenee attesa l'equiparazione delle predette due categorie di personale nel ruolo unico degli ispettori di polizia - Incidenza sul diritto al lavoro nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 1½ aprile 1981, n. 121, art. 36, decima dir., n. 30; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, art. 52). (Cost., artt. 3, 4 e 97).(GU n.1 del 7-1-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 4533 e 4534 del 1990 proposti dai sigg. Carrante Saido Bernardino, Trabalzini Piero, Forria Gavino, Loddo Carmine, Gambardella Pasquale, Giorgio Giuseppe, Accettura Natale, tuti ispettori Capo della Polizia di Stato, elettivamente domiciliati in Roma alla via del Circo Massimo n. 7 presso lo studio del dott. proc. Mario Marrone dal quale sono rappresentati e difesi contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore e, per quanto occorre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro- tempore non costituiti in giudizio per l'annullamento del decreto del Ministro dell'interno in data 18 agosto 1990, pubblicato il 18 ottobre 1990, con cui e' stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di n. 36 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, per l'anno 1988 (I ricorso) e del decreto del Ministro dell'interno in data 18 agosto 1990, pubblicato il 19 ottobre 1990, con cui e' stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di 11 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, per l'anno 1989, (II ricorso) entrambi i provvedimenti nella parte in cui non sono stati ammessi a partecipare ai concorsi gli ex marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella parte in cui sono state ammesse a partecipare ai concorsi anche le appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo di polizia femminile assunte in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1½ aprile 1981, n. 121, e di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale inclusi i provvedimenti, finora comunicati ai soli ricorrenti Carrante e Gambardella, di reiezione delle istanze di partecipazione ai concorsi, presentate dai ricorrenti; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla publlica udienza del 28 magio 1992 il relatore consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresi', l'avv. Marrone per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con i ricorsi notificati entrambi il 15 dicembre 1990, depositati il 28 dicembre successivo i ricorrenti sopra nominati, ispettori capo della Polizia di Stato, ex marescialli del disciolto Corpo delle guardie di p.s., impugnano i bandi di concorso specificati in epigrafe, concernenti concorsi interni per titoli di servizio e colloquio, per il conferimento di posti di commissario del ruolo dei commissari di Polizia di Stato per gli anni, rispettivamente, 1988 e 1989, lamentando che al concorso in questione siano state ammesse a partecipare esclusivamente le appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile in servizio alla data di applicazione del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336. Rilevato che al concorso sono state ammesse anche le appartenenti al disciolto Corpo della polizia femminile assunte in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 1½ aprile 1981, n. 121; dato atto che i concorsi sono stati indetti in applicazione dell'art. 36, decimo comma, n. 30 della legge 1½ aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336; precisato altresi' di aver presentato domanda intesa alla partecipazione ai concorsi venendone esclusi, i ricorrenti deducono contro gli impugnati provvedimenti coincidenti censure cosi' intitolate: 1. - Violazione di legge per illegittimita' costituzionale dell'art. 36, decimo comma, n. 30 della legge 1½ aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 della Costituzione della Repubblica. 2. - Violazione di legge art. 36, decimo comma, n. 30, della legge 1½ aprile 1981, n. 121, e art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336. Col primo motivo di impugnazione, muovendo dall'esame delle posizioni di partenza degli ex marescialli e delle assistenti della Polizia femminile nel previgente assetto, nonche' evidenziando la sostanziale equiparazione operata dalla legge n. 121/1981 mediante l'inclusione nell'unico ruolo degli ispettori di entrambe le categorie, sia pure con modalita' piu' articolate per gli ex marescialli, i ricorrenti incentrano le loro censure direttamente e immediatamente sull'art. 36, decimo comma, n. 30, della legge n. 121 cit., che riserva alle soli assistenti della polizia femminile la possibilita' di accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato e sull'art. 52 del d.P.R. n. 336/1982 che ha tradotto i benefici di cui al cit. art. 36, decimo comma, n. 30, della legge n. 121/1981 nella previsione di concorsi per titoli di servizio e colloquio riservati alle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile per l'accesso alla qualifica di commissario. Essi rinvengono nelle citate norme la violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione per avere il legislatore (delegante e delegato) assicurato privilegi ad una categoria di dipendenti senza che vi sia una corrispondenza sostanziale diversita' delle situazioni giuridiche regolate (art. 3 della Costituzione), per avere, cosi' operando, apertamente disatteso i principi di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e per avere, in- fine, precluso, ai soli ricorrenti di realizzare, attraverso un lavoro commisurato alle proprie capacita', il diritto fondamentale allo sviluppo della personalita' (art. 4 della Costituzione). Il secondo motivo pone invece il problema della apertura della partecipazione al concorso anche di assistenti assunte dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, in cio' rinvenendosi la direttiva violazione delle fonti primarie di cui l'amministrazione ha inteso fare applicazione. Con successive memorie i ricorrenti, i quali non hanno beneficiato della richiesta sospensione incidentale dei provvedimenti impugnati, hanno ulteriormente illustrato le ragioni difensive. Non si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata. D I R I T T O 1. - I due ricorsi propongono identiche questioni ancorche' riferentesi a separate procedure concorsuali; essi inoltre sono proposti dai medesimi ricorrenti e contro coincidenti autorita'; pertanto, e' opportuna la loro riunione per essere esaminati in unico contesto. 2. - Delle due questioni proposte la prima investe procedure concorsuali per gli effetti riflessi della prospettata questione di legittimita' costituzionale, mentre la questione posta con il secondo motivo, concernente la prevista ammissione al concorso anche di assistenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, propone una ordinaria censura di illegittimita' diretta del provvedimento impugnato che pero' non puo' essere presa in esame dal collegio della decisione sulla denunciata violazione degli artt. 3, 97 e 4 della Costituzione ad opera degli art. 36, ex direttiva, n. 30 della legge 1½aprile 1981, n. 121, e dell'art. 52 del d.P.R., n. 336. Dalla non manifesta infondatezza della questione, prima, e dell'eventuale giudizio di incostituzionalita' da parte della Corte, dipende infatti la titolarita' di un interesse, in capo agli attuali ricorrenti, a non vedere estesa la competizione concorsuale a soggetti i quali - a loro dire - non avrebbero titolo a parteciparvi. Il collegio deve quindi preliminarmente accertare se sia o meno manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, la quale e', comunque, rilevante, dal momento che dal suo fondamento o meno dipende, in via derivata l'invalidita' o validita' dei bandi impuganti e dell'esclusione dai concorsi alla posizione di commissario degli attuali ricorrenti. 3. - Cio' premesso, osserva il collegio che la questione proposta viene ad incidere su posizioni di privilegio attribuite dall'ordinamento alle ex assistenti di polizia nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto della Sicurezza pubblica, a seguito alla riforma introdotta con legge 1½ aprile 1981, n. 121, di delega, avendo il legislatore delegato stabilito all'art. 36 (ordinamento del personale) direttiva decima, n. 30, della legge n. 121 suddetta che i decreti da emanarsi in forza della delega prevista al primo comma, prevedessero che alle assistenti della polizia femminile in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge continuasse ad applicarsi, per un periodo di dieci anni la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato ed avendo quindi il legisltaore delegato, in conformita' al disposto di cui trattasi, previsto l'espletamento di un concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per l'accesso alla qualifica di commissario, senza prevedere analogo beneficio in favore degli ex marescialli inquadrati, come le assistenti del previgente assetto, nel ruolo degli ispettori. Ora non vi e' dubbio che il trattamento sperequativo individuato dai ricorrenti debba farsi risalire a situazioni non equiparate del precedente ordinamento che vedeva le assistenti di Polizia per definizione appartenenti alla carriera di concetto, e come tali aventi titolo ad accedere sia et simpliciter nel ruolo degli ispettori di polizia (aventi mansioni di concetto) e i marescialli, di contro, appartenenti a categoria che, se pure non grammaticalmente definita riconducibile alla carriera esecutiva, se non altro non equiparabile (quanto meno senza ulteriori verifiche) a quella di concetto. Su tale specifico aspetto della questione ha avuto modo di pronunciarsi, sia pure con riguardo a diversa fattispecie, la sezione (sentenza 4 ottobre 1989, n. 1336) e non vi e' ragione per il collegio di discostarsi da una tale interpretazione. E' certo peraltro che il legislatore nazionale ha individuato punti di coincidenza fra le diverse posizioni nel momento in cui ha previsto l'inquadramento di entrambe le categorie, sia pure sulla base di differenti presupposti, nel medesimo ruolo degli ispettori. Piu' in particolare l'equiparazione e' stata leglislativamente attestata: a) fra assistenti che avessero maturato il tredicesimo anno di servizio e i marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per titoli di servizio nonche' i marescialli di prima classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, tutti inquadrabili, sia pure con diverso ordine di graduatoria nella qualifica finale del ruolo degli ispettori; b) fra assistenti fino a 13 anni di servizio e marescialli in carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, e marescialli di prima classe aventi titolo per l'inquadramento nella qualifica finale (ma ivi non collocati per mancanza di posti), tutti inquadrabili nella terza qualifica del ruolo degli ispettori. Una tale constatazione ne suggerisce immediatamente un'altra e cioe' che per i marescialli carica speciale la verifica di merito e' stata ipotizzata dal legislatore esclusivamente per l'accesso alla quarta qualifica, mentre non e' stata neppure ipotizzata per l'inquadramento nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con cio' stabilendosi una assoluta equiparazione fra assistenti (fino a 13 anni di servizio) e l'anzidetta categoria dei marescialli carica speciale, che non puo' avere altra radice se non nella riconducibilita' delle mansioni, in buona misura, prevalentemente a quelle proprie della carriera di concetto da cui le assistenti provenivano. Muovendo da tali considerazioni, ritiene il collegio che nel quadro normativo tracciato dalla decima direttiva e' intravedibile una equiordinazione delle categorie assistenti di pubblica sicurezza - marescialli, quanto meno a partire dalla posizione di maresciallo di prima classe, sia pure condizionata ad una previa verifica della professionalita' e preparazione culturale, neppure richiesta tuttavia per i marescialli carica speciale, salvo per cio' che concerne l'accesso alla qualifica finale. E' dunque evidente in tale assetto, che le disposizioni che consentono alle sole assistenti di Polizia di accedere alle disposizioni di commissario avvalendosi di un concorso riservato per titoli ed esami specificamente contemplato per la categoria dall'art. 52 del d.P.R. n. 336/1982, senza che analogo beneficio venga accordato agli ex marescialli collocati in identica posizione nel ruolo degli ispettori e con conicidente anzianita' (e titolo di stu- dio) non puo' ragionevolmente ricondursi al discrezionale ed insindacabile potere del legislatore di assicurare privilegi ad una determinata categoria di lavoratori, apparendo piuttosto espressione di un iniquo trattamento di disfavore verso altra categoria di lavoratori (gli ex marescialli) i quali peraltro (a determinate condizioni) sono stati ritenuti equiparabili alla categoria favorita e comunque equiordinati nel nuovo assetto Cio' appare al collegio fortemente sospetto di irrazionalita' e in contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione particolarmente con riguardo alle posizioni dei marescialli carica speciale, che costituivano gia' nel previgente assetto "personale di particolare preparazione professionale", adibito all'espletamento di qualificate funzioni (legge 3 novembre 1963, n. 1543), ma analoga iniquita' deve rilevarsi anche con riferimento ai marescialli di prima classe scelti e di prima classe, se si tiene conto delle mansioni affidate nel preesistente ordinamento ove si consideri, fra l'altro, l'attribuibilita' ai medesimi del comando di stazioni ( ex art. 120 del r.d. 30 novembre 1930, n. 1629) e la possibilita' di sostituire i funzionari (art. 129, ultimo comma, del r.d. n. 1629 cit.). Ne' puo' disconoscersi il fondato sospetto che la sperequazione attuata all'interno del medesimo ruolo e della stessa qualifica finisca con l'alterare, in tale posizione di lavoro, il rapporto di equiordinazione che pure lo stesso legislatore delegato aveva previsto fra marescialli e assistenti inquadrati nella quarta e terza qualifica ispettiva, in quanto l'aver consentito soltanto alle assistenti e non anche ai marescialli una possibilita' privilegiata di accesso alla qualifica di commissario, e' ragionevole ritenere che finisca col risolversi in un minor prestigio professionale della categoria all'interno del ruolo e, in definitiva, in una compromissione dello sviluppo della personalita' attraverso un lavoro commisurato alle capacita' (art. 4 della Costituzione). Per tutte le considerazioni che precedono il giudizio deve essere sospeso, dovendosi dunque trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio alla definizione del quale deve anche essere rinviato l'esame del secondo motivo di impugnazione.
P. Q. M. Riunisce i ricorsi in epigrafe; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1½ aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nella parte in cui a parita' di anzianita' e titolo di studio non consentono agli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori di partecipare al concorso riservato previsto dall'art. 52 del d.P.R., n. 336; Sospende il giudizio sui ricorsi riuniti; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione; Dispone altresi' che la presente ordinanza, a cura della segreteria sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 28 maggio 1992. Il presidente: CAMOZZI Il consigliere: CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI 92C1370