N. 489 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese ex art. 210 del c.p.p. - Acquisizione al fascicolo dibattimentale - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 254/1992) - Ius superveniens: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Modificazioni all'art. 210, quinto comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilita' - Necessita' di riesame della rilevanza delle questioni relative agli artt. 210 e 503 del c.p.p. - Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P., artt. 210, 503 e 513) (Cost., art. 3).(GU n.1 del 7-1-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 210, 503 e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato; che, con il medesimo provvedimento, il giudice remittente ha altresi' sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi non prevedono che la disciplina sull'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento di talune dichiarazioni rese in precedenza dalle parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso; Considerato che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio sotto il profilo sollevato dal giudice a quo, per cui la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; che, con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l'art. 210, quinto comma, del codice di procedura penale e' stato modificato nel senso auspicato dal provvedimento di rimessione, per cui va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinche' riesamini la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1380