N. 491 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Persone offese - Notifica del decreto di citazione
 a giudizio nei termini  minimi  previsti  per  l'imputato  -  Mancata
 previsione  - Inapplicabilita' delle norme denunciate nel processo  a
 quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.1 del 7-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 555, terzo
 comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
 con ordinanza emessa il 24  gennaio  1992  dal  Pretore  di  Brescia,
 Sezione  distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a
 carico  di  Torri  Alberto, iscritta al n. 373 del registro ordinanze
 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  24  gennaio 1992 il Pretore di
 Brescia,  Sezione  distaccata  di  Gardone  Val  Trompia,  dopo  aver
 premesso  che,  nel corso di un procedimento penale per il delitto di
 omicidio  colposo,  le   persone   offese,   depositata   una   lista
 testimoniale  il  15  gennaio  1992,  si sono costituite parti civili
 all'udienza del 17 gennaio 1992  e  che  nella  medesima  udienza  il
 difensore  dell'imputato  ha  eccepito  "la  tardivita'  dell'istanza
 istruttoria" a  norma  dell'art.  79,  terzo  comma,  del  codice  di
 procedura    penale,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale:
      a) dell'art. 555, terzo comma, del codice di  procedura  penale,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  che  alla  persona  offesa venga
 notificato  il  decreto  di  citazione  a  giudizio,  per  violazione
 dell'art.   3   della   Costituzione,  in  quanto  si  determina  una
 irragionevole disparita' di trattamento tra la parte offesa citata  a
 giudizio dal giudice per le indagini preliminari, essendo in tal caso
 prevista  la  notificazione del decreto di citazione a giudizio, e la
 parte offesa  citata  a  giudizio  dal  pubblico  ministero  che  "ha
 semplicemente diritto ad essere citata ex art. 558/2 c.p.p.";
      b) dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  che  alla  persona  offesa venga
 notificato il decreto di citazione a giudizio  negli  stessi  termini
 minimi  previsti  per  l'imputato,  per violazione degli artt. 3 e 24
 della Costituzione, in quanto "mentre l'imputato  ha  sostanzialmente
 45  gg.  di  tempo  per cercare e trovare prove a discarico, la parte
 offesa-parte civile, stante il  contemporaneo  disposto  degli  artt.
 558/2  e  79/3  c.p.p.,  ne  potrebbe  avere  in  astratto  solo  5",
 generandosi in tal modo "una disparita' di trattamento in  ordine  al
 concreto  esercizio  del  diritto  alla prova" lesivo di entrambi gli
 invocati parametri;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  e
 comunque non fondate;
    Considerato   che,   come   correttamente   osserva   l'Avvocatura
 interveniente, entrambe le disposizioni oggetto di impugnativa  hanno
 gia'  ricevuto  integrale applicazione ed esaurito gli effetti che le
 stesse sono destinate a produrre, essendo ritualmente intervenuta nel
 procedimento a quo tempestiva costituzione di parte civile  ad  opera
 dei  soggetti  a  cio'  legittimati  ed  in  virtu'  della rispettiva
 citazione davanti al giudice odierno rimettente,  sicche',  dovendosi
 quest'ultimo  pronunciare  su di una eccezione riguardante la tardiva
 presentazione di una lista testimoniale a norma dell'art.  79,  terzo
 comma,  c.p.p.,  nel  delibare  la  fondatezza  di tale eccezione, il
 medesimo  giudice  avrebbe   dovuto   sottoporre   a   sindacato   di
 costituzionalita'  non  le  disposizioni  che  mirano a consentire ai
 soggetti  danneggiati  dal  reato  di costituirsi parte civile, ma la
 preclusione  che  la  parte  civile  rinviene  nell'avvalersi   della
 facolta'  di  presentare  le liste dei testimoni, ove la costituzione
 sia intervenuta, come nella specie,  dopo  la  scadenza  del  termine
 previsto dall'art. 468, primo comma, del codice di rito;
      e  che,  pertanto,  non potendo piu' le norme denunciate trovare
 applicazione nel processo a quo, le questioni, cosi'  come  proposte,
 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  555,  terzo comma, e 558,
 secondo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,  sollevate,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24 della Costituzione, dal Pretore di
 Brescia, Sezione distaccata di Gardone Val Trompia,  con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1382