N. 497 SENTENZA 16 - 29 dicembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione - Regione Marche - Legge regionale - Rilievi governativi
 -  Riapprovazione  con  maggioranza  semplice  anziche'  assoluta  -
 Considerazione della legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
 come "nuova" - Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Marche approvata il 2 giugno 1992)
 
 (Cost., art. 127).
(GU n.1 del 7-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Marche approvata il 2 giugno 1992 dal Consiglio regionale, avente per
 oggetto:   "Determinazione   delle   aliquote,   per   l'anno   1992,
 dell'addizionale all'imposta erariale di  trascrizione  di  cui  alla
 legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale
 all'imposta  di  consumo  sul  gas  metano  usato come combustibile e
 dell'importo regionale sostitutivo per le  utenze  esenti",  promosso
 con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
 23 giugno 1992, depositato  in  cancelleria  il  1›  luglio  1992  ed
 iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  1›  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il  ricorrente,  e
 l'Avvocato Piero Alberto Capotosti per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  nei confronti della legge della Regione
 Marche 2 giugno 1992, intitolata: "Determinazione delle aliquote, per
 l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di
 cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni,  dell'addizionale
 regionale   all'imposta   di   consumo  sul  gas  metano  usato  come
 combustibile e  dell'imposta  regionale  sostitutiva  per  le  utenze
 esenti".
    A  giudizio del ricorrente, la legge regionale impugnata - oggetto
 di deliberazione una prima volta il 15 gennaio 1992 e rinviata per il
 riesame - avrebbe dovuto essere  approvata  a  maggioranza  assoluta,
 secondo   quanto   richiede   l'art.   127  della  Costituzione  come
 interpretato da questa Corte (v. sentt. nn. 79 del  1989  e  154  del
 1990),  a  nulla  rilevando che in sede di riapprovazione siano state
 apportate modificazioni in senso  conforme  ai  rilievi  governativi.
 Pertanto, poiche' la legge impugnata e' stata approvata a maggioranza
 "semplice",   il   ricorrente  chiede  che  ne  venga  dichiarata  la
 illegittimita' costituzionale.
    2.  - Si e' costituita la Regione Marche contestando la fondatezza
 del ricorso e chiedendone il rigetto o l'inammissibilita'.
    La Regione precisa, innanzitutto, che nella seduta  del  2  giugno
 1992  il  Consiglio regionale non ha affatto provveduto a riapprovare
 con modificazioni la delibera legislativa gia' approvata nella seduta
 consiliare del 15 gennaio  1992,  oggetto  di  rinvio  da  parte  del
 Governo.  Al  contrario,  nella  seduta  del  2  giugno  il Consiglio
 regionale ha approvato, per la prima volta, una delibera legislativa,
 la quale, anche se ha il medesimo  oggetto  di  quella  precedente  e
 anche  se recepisce i rilievi formulati dal Governo in relazione alla
 precedente delibera legislativa, si caratterizza come nuova e diversa
 rispetto a quest'ultima. A tal fine, la Regione Marche  osserva  che,
 una  volta  intercorso  il rinvio governativo, si e' adottata una via
 completamente diversa da  quella  del  riesame  e  della  conseguente
 riapprovazione.  Questa  circostanza, ad avviso della stessa Regione,
 risulta evidente sia per  il  fatto  che  la  Giunta  regionale,  con
 delibera  n.  648  del 2 marzo 1992, ha assunto la formale iniziativa
 legislativa di predisporre "un nuovo  testo  che  tiene  conto  delle
 surriferite  osservazioni del Governo", sia per il fatto che al nuovo
 testo della  proposta  di  legge  della  Giunta  regionale  e'  stato
 attribuito  un  numero  diverso  da quello della precedente proposta,
 sia, infine, per il fatto che la nuova proposta  di  legge  e'  stata
 "assegnata",   e   non  "riassegnata",  alla  competente  commissione
 referente e da questa "esaminata",  e  non  gia'  "riesaminata".  Del
 resto,  continua  la  resistente,  lo stesso Presidente del Consiglio
 regionale ha comunicato al Governo  l'avvenuta  "approvazione"  della
 delibera  legislativa impugnata, e non gia' la "riapprovazione" della
 delibera gia' approvata e rinviata.
    Sulla base di questa ricostruzione dei fatti,  la  Regione  Marche
 sottolinea  come  nel procedimento legislativo in questione sia stato
 seguito il suggerimento contenuto nella decisione n. 154 del 1990  di
 questa  Corte,  consistente  nella  possibilita',  per la Regione, di
 "iniziare (a seguito del rinvio) un  nuovo  procedimento  legislativo
 sulla  stessa  materia,  avente  ad  oggetto anche un testo normativo
 identico  a  quello   votato   nella   prima   deliberazione,   salva
 l'espunzione delle disposizioni contestate".
    In  definitiva, conclude la Regione, nel caso di specie si sarebbe
 registrata, non gia' una  illegittima  riapprovazione  a  maggioranza
 semplice  di  una  legge  non "nuova", ma la legittima approvazione a
 maggioranza semplice di  una  legge  regionale  per  la  prima  volta
 sottoposta  alla votazione del Consiglio regionale. Conseguentemente,
 ad avviso  della  stessa  Regione,  il  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  sarebbe inammissibile, in quanto, avendo ad
 oggetto una legge regionale "nuova", avrebbe dovuto essere  preceduto
 dal rinvio della legge stessa per il riesame del Consiglio regionale.
 In  ogni  caso,  il  ricorso  sarebbe  anche infondato, in quanto nel
 procedimento di approvazione della delibera legislativa impugnata non
 si e' verificata alcuna violazione dell'art. 127 della Costituzione.
    3. - Nel corso della discussione orale l'Avvocatura  dello  Stato,
 nel  ricordare  che  la  sentenza n. 154 del 1990 ha affermato che la
 Regione puo' iniziare  un  nuovo  procedimento  legislativo  dopo  il
 rinvio   governativo,   osserva   che,   pur  non  contrastando  tale
 affermazione, lo Stato, in mancanza di un potere di  controllo  sugli
 interna  corporis  del Consiglio regionale, sarebbe privo di adeguati
 strumenti per verificare se la legge approvata sia frutto di un nuovo
 procedimento,  dal momento che la comunicazione della legge regionale
 al Governo consta della semplice trasmissione dell'articolato votato,
 senza che a questo siano allegati la relazione o, in genere, i lavori
 preparatori, e senza alcuna indicazione sul numero d'ordine assegnato
 alla proposta approvata.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ritualmente
 depositato  un  ricorso  di legittimita' costituzionale nei confronti
 della legge della Regione Marche 2 giugno 1992 (Determinazione  delle
 aliquote,  per  l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di
 trascrizione di cui alla legge 952/1977 e  successive  modificazioni,
 dell'addizionale  regionale  all'imposta  di  consumo  sul gas metano
 usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva  per  le
 utenze  esenti), adducendo che la stessa, essendo stata riapprovata a
 maggioranza semplice, avrebbe violato l'art. 127 della  Costituzione,
 il quale, come questa Corte ha piu' volte affermato, richiede che una
 legge  regionale,  gia'  approvata  una prima volta e poi rinviata al
 Consiglio  regionale  per  il  riesame,  puo'  ritenersi  validamente
 deliberata  soltanto  ove abbia riportato, in sede di riapprovazione,
 la maggioranza assoluta dei voti.
    2. - Il ricorso va dichiarato inammissibile.
    Al  fine  di  decidere   sulle   contestazioni   di   legittimita'
 costituzionale  mosse  dal  Governo  nei  confronti della legge della
 Regione  Marche  oggetto  di  impugnazione,  occorre  verificare   se
 quest'ultima  configuri  una  "legge  nuova",  per la quale, ai sensi
 dell'art. 127 della Costituzione,  e'  sufficiente  l'approvazione  a
 maggioranza   semplice   oppure   se  la  stessa  legge  debba  esser
 considerata come la riapprovazione di  una  legge,  gia'  votata  una
 prima  volta  dal  Consiglio  regionale e rinviata a quest'ultimo per
 procedere a un riesame, per la quale  il  ricordato  art.  127  della
 Costituzione  impone la maggioranza assoluta (v., specialmente, sent.
 n. 154 del 1990).
    Nella decisione appena citata questa Corte ha gia'  rilevato  come
 la  definizione giurisprudenziale di una legge regionale quale "legge
 nuova", ai fini dell'applicazione dell'art. 127  della  Costituzione,
 si  e'  ispirata nel corso degli anni a criteri di vario genere. Dopo
 alcune iniziali pronunzie che hanno ancorato la qualificazione  della
 "novita'"  della  legge regionale a un criterio "sostanzialistico" e,
 segnatamente,  al  grado  di  incisivita'  e  alla  rilevanza   delle
 modificazioni  apportate  in  sede  di  riesame  al testo della legge
 rinviata - cosi' da poter  dedurre  dalla  natura  "sostanziale"  dei
 mutamenti  introdotti  la  ricorrenza  in  concreto  della intenzione
 "innovativa" del legislatore regionale -, questa Corte, allo scopo di
 evitare  le  numerose  contestazioni  e  le  ineludibili   incertezze
 connesse  alla  determinazione  caso  per  caso dell'importanza delle
 modificazioni apportate, ha fatto ricorso, a partire  dalla  sentenza
 n.  40  del  1977,  a  un  criterio formale particolarmente rigoroso.
 Secondo quest'ultimo orientamento, infatti, andavano considerate come
 "non  nuove",  ai  fini   dell'applicazione   dell'art.   127   della
 Costituzione,  solamente  le  leggi che fossero state riapprovate dal
 Consiglio regionale "nel medesimo identico testo  che  aveva  formato
 oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio".
    Tuttavia,  anche  l'applicazione  di tale criterio ha dato luogo a
 gravi inconvenienti. In particolare, l'orientamento appena  ricordato
 -  nel  permettere l'instaurarsi di una catena di rinvii a seguito di
 modificazioni del tutto formali o estrinseche  alle  norme  contenute
 nell'atto  rinviato  e, persino, a seguito dell'introduzione da parte
 del legislatore regionale delle stesse  modificazioni  suggerite  dal
 Governo   in  sede  di  rinvio  -  ha  favorito  l'indebito  innesto,
 nell'ambito di una fase preordinata al controllo di legittimita',  di
 prassi  di  negoziazione  politica  fra  controllore  e  controllato,
 destinate a produrre di sovente ingiustificate disparita' fra regione
 e regione nei risultati del controllo medesimo. Allo scopo  di  porre
 fine  a tali deprecate prassi, questa Corte, a partire dalla sentenza
 n. 158 del 1988, ha applicato un diverso criterio  di  qualificazione
 della  "novita'"  delle  leggi regionali, il quale, senza ritornare a
 parametri "sostanzialistici", e' rivolto a impedire  la  reiterazione
 dei  rinvii  e a restituire alla relativa fase i caratteri propri del
 controllo di legittimita' costituzionale, nel piu' rigoroso  rispetto
 di quanto richiede l'art. 127 della Costituzione.
    Nelle  sue piu' recenti pronunzie (v. sentt. nn. 158 del 1988, 79,
 80 e 561 del 1989, 122 e 154 del 1990) questa Corte ha affermato che,
 ai fini dell'art. 127 della Costituzione, deve considerarsi come "non
 nuova" qualsiasi legge regionale rinviata che in sede di riesame  sia
 stata   modificata   dal  Consiglio  regionale  esclusivamente  nelle
 disposizioni consequenzialmente  interessate  dal  rinvio  ovvero  in
 parti  dell'atto  legislativo medesimo prive di significato normativo
 (preambolo, formula promulgativa, etc.); mentre, sempreche' si  resti
 nell'ambito  di  un  medesimo  procedimento  legislativo,  una  legge
 regionale rinviata va considerata come "nuova",  ai  sensi  dell'art.
 127  della  Costituzione,  soltanto  nell'ipotesi (inversa) in cui il
 legislatore  in  sede  di  riesame  abbia   apportato   modificazioni
 (ovviamente  comportanti mutamenti del significato normativo) dirette
 a  inserirsi  in  parti  estranee  rispetto  a  quelle  censurate  o,
 comunque,  dirette  a  incidere su disposizioni non interessate dalle
 osservazioni contenute nel rinvio governativo.
    Questo criterio - il  quale  e'  di  carattere  "formale",  e  non
 "sostanziale",  poiche'  fa  dipendere  la "novita'" della legge, non
 gia' dalla natura o dall'importanza del mutamento  apportato,  bensi'
 dal  dato,  certo ed evidente, che la disposizione modificata nel suo
 significato normativo dal legislatore regionale sia o non  sia  stata
 coinvolta dalle censure contenute nel precedente rinvio governativo -
 non   preclude,   tuttavia,  al  legislatore  regionale  di  disporre
 liberamente del procedimento legislativo in corso. Come questa  Corte
 ha   precisato  nella  sentenza  n.  154  del  1990,  il  legislatore
 regionale, essendo  nella  posizione  di  chi  e'  investito  di  una
 potesta'  "libera",  ha  la  piena  disponibilita'  del  procedimento
 legislativo, nel senso che puo' rinunciare ad esso o puo' revocare la
 delibera di cui quello consta e "puo',  persino,  iniziare  un  nuovo
 procedimento  legislativo sulla stessa materia avente ad oggetto (..)
 anche un  testo  normativo  identico  a  quello  votato  nella  prima
 deliberazione, salva l'espunzione delle disposizioni contestate".
    3. - Proprio la vicenda da ultimo rievocata risponde integralmente
 al caso di specie.
    In  data  15  gennaio  1992 il Consiglio regionale delle Marche ha
 approvato con l'ordinaria procedura legislativa la proposta di  legge
 n.  197,  presentata  l'8  gennaio  1992  ad  iniziativa della Giunta
 regionale, recante il  titolo  "Determinazione  delle  aliquote,  per
 l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di
 cui  alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale
 regionale  all'imposta  di  consumo  sul  gas   metano   usato   come
 combustibile  e  dell'imposta  regionale  sostitutiva  per  le utenze
 esenti". Questa delibera legislativa, con telegramma del 18  febbraio
 1992,   e'  stata  rinviata  al  Consiglio  regionale  da  parte  del
 Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle  disposizioni
 contenute  negli  artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, le quali,
 in contrasto con le leggi statali che  fissano  la  decorrenza  delle
 addizionali  introdotte  a  partire  dalla  data di entrata in vigore
 delle  leggi  regionali  che  le   adottano,   prevedevano   l'inizio
 dell'efficacia  delle addizionali da esse varate al 31 dicembre 1991,
 cioe' a partire da una data anteriore  all'entrata  in  vigore  della
 legge regionale medesima.
    Tuttavia,   dopo  che  la  Giunta  regionale  delle  Marche  aveva
 deliberato in data 2 marzo 1992 di presentare al Consiglio  regionale
 una  nuova  proposta di legge, avente lo stesso titolo e un contenuto
 normativo analogo a quello proprio della delibera  precedente,  salva
 l'espunzione  delle  disposizioni  colpite  dal  rinvio, il Consiglio
 regionale   ha   proceduto   all'esame   della    stessa    proposta,
 contrassegnata  con  il  distinto  numero  d'ordine  213, seguendo la
 procedura d'urgenza, culminata, nella seduta del 2 giugno  1992,  con
 l'approvazione  della  legge  a  maggioranza  semplice.  Dopo  che la
 delibera legislativa approvata e' stata comunicata, in data 8  giugno
 1992,  al  Commissario  del  Governo,  quest'ultimo  ha  provveduto a
 trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei ministri accompagnando
 il testo normativo con una lettera con la  quale  si  diceva  che  la
 legge  inviata  era  stata  "riapprovata  a  maggioranza semplice dal
 Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo".
    Non vi puo' esser  dubbio  che  la  legge  regionale  oggetto  del
 ricorso  governativo  deve  considerarsi  come "nuova", ai sensi e ai
 fini dell'art. 127 della Costituzione. Infatti, pur a prescindere dal
 rilievo (che sarebbe, di  per  se',  sufficiente)  per  il  quale  la
 "novita'"  della  legge  si  deduce  dal  fatto  che  il  legislatore
 regionale ha introdotto modifiche incidenti su  disposizioni  diverse
 da  quelle  consequenzialmente  interessate dal rinvio (segnatamente:
 l'art. 1, primo comma,  e'  stato  innovato  grazie  alla  elevazione
 dell'aliquota  dal 50 per cento al 55 per cento), l'incontestabilita'
 della scelta del  legislatore  regionale  di  dar  vita  a  un  nuovo
 procedimento legislativo si deduce chiaramente, oltre che dal rilievo
 che  la  proposta  approvata e' contrassegnata con un numero d'ordine
 diverso da quello proprio del disegno di legge  oggetto  del  rinvio,
 dal  fatto  che  sia  stato seguito per l'approvazione della delibera
 impugnata un procedimento diverso da quello utilizzato  in  occasione
 della  legge  rinviata,  iniziato con una nuova proposta della Giunta
 regionale. E cio' e' tanto piu' rilevante se si  tiene  presente  che
 l'art. 89 del Regolamento consiliare della Regione Marche prevede che
 "la legge regionale rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 127 della
 Costituzione  viene  riassegnata  alla  competente  commissione ed e'
 riesaminata dal Consiglio con la stessa procedura seguita a norma del
 presente regolamento per la prima approvazione del provvedimento".
    Ne'  puo'  valere  in  senso contrario l'osservazione in base alla
 quale, in assenza di un potere di controllo  sugli  interna  corporis
 del  Consiglio  regionale,  il  Governo  sarebbe privo degli elementi
 necessari per poter verificare se la regione abbia iniziato un  nuovo
 procedimento  legislativo.  In  realta',  poiche'  non e' precluso al
 Commissario del Governo seguire  i  lavori  legislativi  regionali  -
 costituendo,  anzi,  questa  attivita'  espressione  del principio di
 leale cooperazione, che deve informare i rapporti tra Stato e regioni
 -, non vi puo'  esser  dubbio  che  il  Governo  e'  nella  giuridica
 possibilita'   di  essere  adeguatamente  informato  dal  suo  stesso
 Commissario del procedimento  legislativo  seguito  e  dell'eventuale
 fatto  che  il Consiglio regionale abbia iniziato, successivamente al
 rinvio governativo, un nuovo procedimento  legislativo.  Naturalmente
 cio' non esime la regione dal dovere, anch'esso inerente al principio
 di  leale cooperazione, di mettere in atto tutte le iniziative idonee
 a render riconoscibile, da parte  del  Commissario  del  Governo,  la
 natura  e la identita' dell'iter legislativo seguito e sfociato nella
 deliberazione comunicata al Commissario medesimo.
    Sulla base dei motivi  sopra  indicati  il  ricorso  esaminato  in
 questo giudizio dev'essere dichiarato inammissibile. Infatti, poiche'
 la  legge  approvata  il 2 giugno 1992 dal Consiglio regionale con un
 voto adottato a maggioranza semplice deve esser considerata una legge
 "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il Governo,  prima
 di  promuovere  la  questione di legittimita' costituzionale, avrebbe
 dovuto dar  corso  al  rinvio  della  legge  al  Consiglio  regionale
 affinche'   quest'ultimo,   a  norma  dello  stesso  art.  127  della
 Costituzione, fosse posto nella condizione di  procedere  al  riesame
 della legge stessa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 della  legge  della  Regione  Marche  approvata  il  2  giugno   1992
 (Determinazione  delle  aliquote,  per  l'anno 1992, dell'addizionale
 all'imposta erariale di trascrizione di cui  alla  legge  952/1977  e
 successive  modificazioni,  dell'addizionale regionale all'imposta di
 consumo  sul  gas  metano  usato  come  combustibile  e  dell'imposta
 regionale sostitutiva per le utenze esenti), sollevata dal Presidente
 del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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