MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1992 

  Integrazione  alla  tabella  dei  coefficienti  di ammortamento del
costo dei beni materiali strumentali  impiegati  per  l'esercizio  di
attivita'  commerciali,  arti  e  professioni,  approvata con decreto
ministeriale 31 dicembre 1988.
(GU n.4 del 7-1-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989 (*), con il quale e'
stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei  beni
strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni;
  Vista l'istanza del 30 giugno 1992, con la quale l'Alitalia - Linee
aeree  italiane  -  S.p.a.  ha chiesto la revisione della tabella dei
coefficienti di ammortamento relativamente al gruppo XVIII (Industria
dei trasporti e delle comunicazioni) - specie 1a, 2a e 3a  (trasporti
aerei,  marittimi, lacuali, fluviali e lagunari) ed in particolare la
riduzione del coefficiente  di  ammortamento  applicabile  alla  voce
"Aereo  completo  di  equipaggiamento  (compreso  di motore a terra e
salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)";
  Tenuto  conto  del  parere  tecnico  espresso  in  proposito  dalla
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 2B/2771
dell'11 novembre 1992;
  Considerata  l'opportunita'  di  operare  la predetta revisione per
tener conto dell'istanza sopra citata;
                              Decreta:
  Nel gruppo XVIII (Industria dei trasporti  e  delle  comunicazioni)
della  tabella  dei  coefficienti  di  ammortamento, approvata con il
decreto ministeriale 31 dicembre 1988,  il  coefficiente  applicabile
alla voce "Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra
e  salvo  norme  a  parte  in relazione ad esigenze di sicurezza)" e'
ridotto dal 14% al 12%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
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   (*) Supplemento ordinario n. 8.