BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 30 dicembre 1992 

  Modificazione  al  regolamento  emanato  il  2 luglio 1991 ai sensi
della  legge  2  gennaio  1991,   n.   1,   recante   la   disciplina
dell'attivita'    di   intermediazione   mobiliare   e   disposizioni
sull'organizzazione dei mercati.
(GU n.4 del 7-1-1993)

                          LA BANCA D'ITALIA
  Vista la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la  disciplina
dell'attivita'    di   intermediazione   mobiliare   e   disposizioni
sull'organizzazione dei mercati;
  Visto l'art. 45 del regolamento della Banca d'Italia del  2  luglio
1991  (di seguito regolamento) emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a) e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n.
1, riguardante, tra l'altro, i coefficienti minimi di patrimonio,  di
liquidita' e di concentrazione;
  Considerato  che  in sede internazionale non si e' ancora pervenuti
alla  definizione  di  un  univoco  sistema  di   misurazione   della
rischiosita'  e relativa copertura patrimoniale per operatori bancari
e non bancari nell'attivita' di intermediazione mobiliare;
  Vista la lettera n. BOR/RM/92009298 del 29  dicembre  1992  con  la
quale  la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa ha
comunicato la propria intesa ai sensi dell'art.  9,  comma  4,  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
                              Dispone:
  A  decorrere  dal  1› gennaio 1993 la formulazione dell'art. 45 del
regolamento e' sostituita dalla seguente:
  "1. Fino al 31 dicembre 1993 gli enti creditizi, per  le  attivita'
di  intermediazione mobiliare cui sono autorizzati ai sensi dell'art.
16, comma 1 della legge, possono mantenere il  sistema  di  copertura
patrimoniale in atto vigente.".
   Roma, 30 dicembre 1992
                                          Il direttore generale: DINI