MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 5 gennaio 1993 

  Divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio  nazionale,
per un periodo di giorni otto.
(GU n.4 del 7-1-1993)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  che
dispone,   tra  l'altro,  che  il  Ministero  dell'ambiente  curi  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  che
dispone  che  il  Ministero  dell'ambiente  curi  l'adempimento delle
convenzioni internazionali concernenti  l'ambiente  e  il  patrimonio
naturale;
  Visto  l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  eventualmente
competenti, il potere di emanare ordinanze contingibili per la tutela
dell'ambiente  qualora  si  verifichino  situazioni  di  grave  danno
ambientale;
  Visto l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  concernente
la  riduzione  o il divieto, per periodi prestabiliti, della caccia a
determinate specie della fauna selvatica, per importanti  o  motivate
ragioni  connesse  alla  consistenza  faunistica  e  per sopravvenute
particolari condizioni  ambientali  stagionali  o  climatiche  o  per
malattie o altre calamita';
  Visto l'art. 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992,
n.  157, concernente il divieto di caccia su terreni coperti in tutto
o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica  delle
Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
  Visto l'art. 21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, concernente il divieto di caccia negli stagni, nelle paludi e
negli  specchi  d'acqua  artificiali  in  tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
  Accertato che nelle attuali condizioni  meteo-climatiche,  a  causa
della  loro  gravita',  si  ravvisano  i  presupposti  previsti dagli
articoli 19 e 21 della sopra citata legge n. 157;
  Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave  pericolo
di  danno  ambientale  per la minaccia alla fauna selvatica in quanto
per tali condizioni, la fauna  selvatica  stessa  risulta  essere  in
condizioni  di  maggiore  vulnerabilita',  e  che tale stato di grave
pericolo, in quanto di  rilevanza  nazionale,  impone  l'adozione  di
idonee  misure  conservazionistiche  da parte dell'Autorita' centrale
dello Stato;
  Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire  l'insorgenza  di
fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza della fauna selvatica e
per  favorire una piu' efficace attivita' di controllo da parte delle
autorita' competenti e' quello di sospendere ogni attivita' venatoria
su tutto il territorio  nazionale  interessato  dai  fenomeni  meteo-
climatici di cui in premessa, per un periodo di giorni otto;
                               Ordina:
  E' vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di attivita'
venatoria  per  giorno  otto  dalla  data  della  pubblicazione della
presente ordinanza.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' immediatamente eseguibile.
   Roma, 5 gennaio 1993
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                   RIPA DI MEANA
        Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
          FONTANA