UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.5 del 8-1-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
dell'11 giugno 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  decreti  indicati  nelle  premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  All'art. 17, titolo III, relativo al corso  di  laurea  in  scienze
politiche,   vengono  inseriti  nel  biennio  di  specializzazione  i
seguenti insegnamenti complementari:
   diritto dell'ambiente;
   diritto commerciale e industriale;
   economia regionale;
   economia e politica delle imprese pubbliche;
   economia e finanza degli enti locali;
   economia delle comunita' europee;
   antropologia sociale;
   storia della sociologia;
   sociologia dei gruppi;
   sociologia dello sviluppo;
   istituzioni di statistica economica;
   politica internazionale contemporanea;
   storia sociale;
   storia dell'organizzazione internazionale;
   storia ed istituzioni dei Paesi islamici;
   tecnica della legislazione.
  Gli articoli 21 e 23 vengono soppressi e  sostituiti  dai  seguenti
nuovi articoli:
                              Art. 21.
  "L'esame  di laurea consiste nella discussione di una dissertazione
scritta svolta dal candidato  in  materia  da  lui  scelta  sul  tema
approvato  da  uno  o  piu' professori. Superato l'esame di laurea lo
studente consegue il titolo  di  dottore  in  scienze  politiche  con
l'indicazione dell'indirizzo prescelto".
                              Art. 23.
  "L'attivita' scientifica e didattica si avvale per il coordinamento
tra  le  varie  discipline di insegnamento di istituti policattedra e
dipartimenti".
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 30 ottobre 1992
                                                    Il rettore: DOZZA