MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  inerente  la  domanda  di   modificazione   al
   disciplinare   di   produzione   della  denominazione  di  origine
   controllata "Alto Adige" (Sudtiroler).
(GU n.6 del 9-1-1993)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  controllata  "Alto  Adige"  (Sudtiroler),
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 aprile
1975,  (Gazzetta  Ufficiale  n.   190   del   18   luglio   1975)   e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 5 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del  14  giugno
1985), decreto ministeriale 31 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 214
del  14  settembre  1987)  e decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23  settembre
1992), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                           _______________
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtiroler)
                               Art. 1.
 
   La  denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto
Adige" in lingua tedesca "Sudtiroler", da  sola  nel  caso  del  vino
spumante  ovvero, negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da
una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:
    Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;
    Pinot bianco o Weissburgunder;
    Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder;
    Chardonnay;
    Riesling italico o Welschriesling;
    Riesling renano o Rheinriesling;
    Riesling x Sylvaner o Muller Thurgau;
    Sylvaner (o Silvaner);
    Sauvignon;
    Traminer aromatico o Gewurztraminer;
    Moscato rosa o Rosenmuskateller;
    Lagrein rosato o rose' (Kretzer);
    Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein;
    Merlot rosato o rose' (Kretzer);
    Merlot;
    Cabernet (Sauvignon e/o Franc);
    Cabernet - Lagrein;
    Cabernet - Merlot;
    Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder;
    Pinot nero rosato o rose' (Kretzer) o  Blauburgunder  Kretzer  (o
Rose');
    Malvasia o Malvasier;
    Schiave   (Schiava   grossa   e   Schiava  gentile)  o  Vernatsch
(Grossvernatsch und Edelvernatsch);
    Schiava grigia o Grauvernatsch;
    Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten);
    Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o
Meraner);
    Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener);
    Terlano (in lingua tedesca Terlaner);
    Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler),
e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo'  essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento  CEE  n. 2392/89 per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
aventi  diritto  alla  menzione   "classico"   (in   lingua   tedesca
"klassisch"  o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore",
ottenuti da uve prodotte nei comuni  di  Caldaro,  Appiano,  Termeno,
Cortaccia,  Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal
disciplinare di produzione della denominazione d'origine  controllata
"Caldaro" o "Lago di Caldaro".
   La  denominazione  "Alto  Adige  Valle  Isarco" (in lingua tedesca
"Sudtirol Eisacktaler")  e'  accompagnata  obbligatoriamente  da  una
delle seguenti menzioni di vitigno:
    Traminer  aromatico,  Pinot  grigio,  Veltliner, Silvaner, Muller
Thurgau, Kerner, "Klausner Leitacher", alle condizioni stabilite  dal
presente disciplinare.
   La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol
Terlaner")  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione  di  uno  dei
seguenti  vitigni:  Pinot  bianco,  Chardonnay,   Riesling   italico,
Riesling  renano, Sauvignon, Sylvaner Muller Thurgau, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare.
   Le menzioni di vitigno che  accompagnano  le  denominazioni  "Alto
Adige"   o   "dell'Alto   Adige",  "Terlano",  "Valle  Isarco"  o  le
equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono  essere  espresse
in lingua tedesca come indicato al primo comma.
   Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina
o  Meranese,  Santa  Maddalena,  Terlano  e Valle Isarco, anche nella
traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di
origine controllata,  sono  riservate  ai  vini  a  denominazione  di
origine controllata Alto Adige (Sudtiroler), ottenuti da uve raccolte
da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate nei rispettivi
disciplinari  precedenti, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e
rispondenti alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare.
 
                               Art. 2.
 
   Le  denominazioni  d'origine  controllate  di  cui all'art. 1 sono
riservate ai vini ottenuti da  uve  di  vigneti  iscritti  agli  albi
aventi la seguente composizione varietale:
   I.   "Alto   Adige"   o   "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtiroler") senza sottodenominazioni geografiche  di  cui  all'art.
1:
    a)  con  la  specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 95
per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige
Schiave (o Schiave dell'Alto Adige) per i cui  vigneti  e'  stabilita
una   presenza  minima  del  85  per  cento  di  vitigni  Schiave  (e
sottovarieta').  Possono  essere  presenti  nei   vigneti,   per   la
differenza  fino  al  5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento
altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e  raccomandati
ai sensi delle norme CEE;
    b)   con  la  specificazione  di  due  vitigni  (Cabernet-Merlot,
Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti  o  vini  nuovi  tra
Cabernet  Sauvignon  o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da
vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe  le  varieta'  siano
presenti  per  oltre  il  20  per  cento  del totale. In etichetta il
vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono  riportati  in
caratteri  uguali  e  sulla  stessa  riga,  utilizzando  il  sinonimo
Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon;
    c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve  Pinot  bianco  e/o
Chardonnay  almeno  70  per  cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot
grigio, iscritti ai rispettivi albi.
   II.  "Alto  Adige"/"Colli   di   Bolzano"   (in   lingua   tedesca
"Sudtirol"/"Bozner Leiten"):
    vigneti  con  almeno  il  90  per  cento  di  vitigni  Schiave (e
sottovarieta') e per la differenza solo  vitigni  Lagrein  e/o  Pinot
nero.
   III.   "Alto  Adige"/"Meranese  di  Collina"  (in  lingua  tedesca
"Sudtirol"/"Meraner Hugel"):
    vigneti  costituiti  esclusivamente   da   vitigni   Schiave   (e
sottovarieta').
   IV.  "Alto Adige"/"Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol"/
"St. Magdalener"):
    vigneti  con  almeno  90  per  cento  di   vitigni   Schiave   (e
sottovarieta').  Per la differenza fino al 10 per cento e' consentita
la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero.
   V. "Alto Adige"/"Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner":
    a) con specificazione di vitigno:
     vigneti costituiti esclusivamente  con  vitigni  della  varieta'
specificata  (Pinot  bianco,  Chardonnay,  Riesling italico, Riesling
renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau).
   Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale  di  cui
sopra  e'  ammessa  l'utilizzazione  di  uve  provenienti dagli altri
vitigni sopra elencati nella misura massima  del  10  per  cento  del
totale,  purche'  le  relative  uve  provvengano da vigneti aziendali
iscritti nei rispettivi albi;
    b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante:  vigneti
con  Pinot  bianco  e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la
restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da:
     Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e  Muller
Thurgau.  E'  ammessa  la  presenza  di  altri vitigni purche' da uve
bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima
del 5 per cento;
    c)  per  il  vino  spumante  Alto  Adige  Terlano  e'  consentito
l'impiego  di uve di tutte le varieta' provenienti dai vigneti di cui
al  punto  a),  iscritti  agli  albi,  purche'  con  la  composizione
percentuale di cui al precedente punto b).
   VI.  "Alto  Adige"/"Valle  Isarco"  (in  lingua tedesca "Sudtirol/
Eisacktaler"):
    a) per i  vini  monovarietali  designati  con  la  specificazione
obbligatoria  Traminer  aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner,
Muller Thurgau, Kerner: vigneti composti  esclusivamente  da  vitigni
corrispondenti a tali specificazioni;
    b)  per  vini  designati  con la menzione "Sudtirol"/"Eisacktaler
Klausner Leitacher", vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e
sottovarieta' e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o  Lagrein,
situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
   I.   "Alto   Adige"   o   "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtiroler") senza una delle sottodenominazioni geografiche  di  cui
all'art. 1:
    il   territorio   delimitato  dall'art.  3  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige".
   II.  "Alto  Adige"/"Colli   di   Bolzano"   (in   lingua   tedesca
"Sudtirol"/"Bozner Leiten"):
    il   territorio   delimitato  dall'art.  3  del  disciplinare  di
produzione della  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di
Bolzano".
   III.  "Alto  Adige"/"Meranese  di Collina" o "Meranese" (in lingua
tedesca "Sudtirol"/"Meraner Hugel" o "Meraner"):
    il  territorio  delimitato  dall'art.  3  del   disciplinare   di
produzione  della  denominazione  di origine controllata "Meranese di
collina".
   IV. "Alto Adige"/"Santa Maddalena" (in lingua tedesca  "Sudtirol"/
"St. Magdalener"):
    il   territorio   delimitato  dall'art.  3  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di   origine   controllata   "Santa
Maddalena",  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1971, sostituendo nel primo capoverso i nomi Cornedo e Cardano
con "Cardano" nel comune di Cornedo.
   V. "Alto Adige"/"Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol/Terlaner"):
   al territorio delimitato dall'art. 4, parte a),  ultimo  capoverso
del disciplinare di produzione del vino Terlano approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1975 e modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986  e'  aggiunta
la frase:
   "Sempre  in  comune  di  Meltina  sono compresi i vigneti dei masi
Gorl, Bergjosel e Legar".
   VI. "Alto Adige"/"Valle  Isarco"  (in  lingua  tedesca  "Sudtirol/
Eisacktaler"):
    l'art.  3  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione
d'origine  controllata  "Alto  Adige"/"Valle  Isarco"  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e' sostituito
dal seguente testo:
   "Le  uve  destinate alla produzione dei vini 'Valle Isarco' devono
essere prodotte nella zona che comprende in parte il  territorio  dei
seguenti  comuni:  Barbiano,  Bressanone,  Castelrotto, Chiusa, Fie',
Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro.
   Tale zona di produzione e' costituita come segue:
    la delimitazione inizia  nel  comune  di  Renon  nell'abitato  di
Signato  a quota 848 per seguire in direzione nord est sulla curva di
livello di m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte
dell'abitato di Auna  di  Sotto,  passa  per  le  quote  887  e  885,
attraversa  il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in
direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del
Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Siffiano,  continua
per  quota  784  ivi  scende nel greto del rio Fosco da ove sale alla
curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas
e Pietra Rossa fino quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la  quota
791  (Saubach)  nel  comune di Barbiano per proseguire sulla curva di
livello di m 800 tagliando il rio Gando.
   Poi, nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per
le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino
a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo  la  curva
di  livello  di  m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m
800 e continua fino a quota 825 in localita' S. Valentino.
   Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per  la  quota  760,
attraversa  il  torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di
detto torrente fino alla cava di sabbia a quota  800  m  e  tocca  la
quota  863  (S.  Giuseppe),  entra  quindi  nel  comune di Velturno e
prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849
(localita' Gioviniano), passa per S.  Croce  e  tocca  la  quota  860
(Holtzer).  Continua  nel comune di Bressanone a quota 836 (localita'
Tecelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua  per  le  quote
778  (localita'  Perara),  766,  passa  sotto  la  localita' Pinzago,
raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le  quote
733  (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788
(Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km  483
+  500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud,
passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la  strada  statale
della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla
strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del
vigneto  del  maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il
confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada
provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a  quota
824  per  raggiungere  all'altezza  del maso Colcucco di Sotto (quota
748) il fiume Rienza che segue fino  alla  confluenza  con  l'Isarco.
Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada
statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a
Novacella,  quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del
rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine  prosegue  lungo  il
rio  Scaleres,  fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue
fino che questa interseca la strada statale n. 12 al  km  477.  Segue
poi  la  strada  statale n. 12 in direzione sud fino al km 469 + 200,
volge quindi ad est, taglia il fiume  Isarco  e  la  ferrovia,  tocca
quota  645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg
(quota 597),  Stark  (quota  662),  tocca  le  quote  636,  650,  671
(Laghedo)  comprende  il  maso  Oberfundneid (quota 710) passa per le
quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad
est  (Val  Gardena)  passa  per  le  quote  693  (S. Caterina), 822 e
scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva  a  quota  838
per  scendere  dalla  quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio
Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza nel  fiume
Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km
453  (ponte  coperto)  volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota
763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica,  tocca  le
quote  809  e  712,  segue  la curva di livello m 800 passando per le
quote 812, 805, volge  ad  est,  include  Fie'  di  Sotto,  tocca  la
provinciale  di  Fie' (km 7), piega a sud seguendo la curva a livello
700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad
incrociare la strada n. 12 al km 451.    Ivi  prosegue  sulla  strada
statale  fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota
618, comprende i  masi  Sacker  (quota  506),  Frommer  (quota  664),
Dornacher,  piega  a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla
strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino  a  toccare
il  confine  comunale  sulla strada per Signato, ivi prende la strada
fino alla quota 623  per  seguire  la  curva  di  livello  m  625  in
direzione  verso  il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto
torrente ad est e raggiunge il punto di  partenza  della  descrizione
(Signato quota 848).
   Nella  zona di produzione teste' descritta sono da includere anche
i vigneti:
    1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro  la
seguente  delimitazione:  il  confine, partendo a quota 604, segue in
direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino  a  quota
781  (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva a livello m 850
fino alla strada provinciale di Tiso sale  lungo  detta  strada  fino
alla  curva a livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del
paese di Tiso al livello m 850, passa  per  la  quota  810,  797  (S.
Bartolomeo),  764  per  congiungersi al punto di partenza (quota 604)
sulla strada provinciale di Funes;
    2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente
entro i seguenti confini: la  fascia  di  terreno  posta  a  sud  est
dell'abitato  di  Naz  e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente
dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord della quota 826
e 891;
    3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di
Bressanone entro la seguente delimitazione: il  confine  partendo  da
quota  570  in  direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla
curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto  rio  fino  a
650  m,  passa  per  quota  823  e  867  in  localita'  S. Andrea per
ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m
700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose  e  segue  il
tracciato fino a quota 768.
   Continua  in  direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota
596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in  direzione  nord
seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al
punto di partenza (quota 570);
    4)  della  frazione  di Albes del comune di Bressanone a nord-est
dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di  Eores
fino  a  quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest
la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;
    5)  della  frazione  di Tisana nel comune di Castelrotto compresi
entro la seguente delimitazione: il confine  partendo  da  quota  520
(confine  con  il  comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la
strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello  m  700
per  scendere  lungo  il rio di Tisana fino alla confluenza col fiume
Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di  detto  fiume  al
punto di partenza lungo il confine comunale.
   Tuttavia   per  il  vino  rosso  'Sudtirol'/'Eisacktaler  Klausner
Leitacher' la zona di produzione delle uve e' limitata al  territorio
delimitato  precedentemente  e  facente parte dei comuni di Velturno,
Chiusa, Villandro e Barbiano".
 
                               Art. 4.
 
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla  produzione  dei  vini  di  cui  all'art. 1 devono essere atte a
conferire alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura:
    I.  Per  le  uve  destinate  alla   produzione   dei   vini   con
denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige",
senza  altra  sottodenominazione  geografica,  sono  da  considerarsi
idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei  vigneti,  unicamente  i
vigneti  ubicati  in  terreni di favorevole giacitura ed esposizione,
con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m.  se
composti  da  vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra
di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.
    II. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine "Alto Adige"/"Colli di Bolzano" sono da considerarsi idonei
ai fini dell'iscrizione all'albo dei  vigneti  unicamente  i  vigneti
collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
    III. Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione
d'origine  controllata  "Alto  Adige"/"Meranese  di  Collina" sono da
considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300
ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest.
    IV. Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
d'origine  controllata  "Alto  Adige"/"Santa   Maddalena"   sono   da
considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.
    V.  Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata "Alto  Adige"/"Terlano"  sono  da  escludere  i
vigneti di terreni non idonei di fondovalle.
    VI. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine   controllata   "Alto   Adige"/"Valle   Isarco"   sono   da
considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti,  i
vigneti  ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia
natura.
   2. La produzione massima di uve ammesse per i vini "Alto Adige"  o
"dell'Alto  Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini "Alto
Adige" con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art.  1,  per
ettaro  di  coltura  specializzata,  non  deve essere superiore, e il
titolo alcoolometrico volumico naturale dei  mosti  non  deve  essere
inferiore, ai sottoelencati limiti.
 
                                   Produzione              Titolo
                                   max uva per         alcoolometrico
                                     ettaro           minimo naturale
                                     (q.li)                 (vol.%)
                                        -                      -
I.   Alto Adige Moscato giallo         100                     10
     Alto Adige Pinot bianco           130                     10,5
     Alto Adige Pinot grigio           130                     11
     Alto Adige Chardonnay             130                     10,5
     Alto Adige Riesling italico       130                     10,5
     Alto Adige Riesling renano        130                     10,5
     Alto Adige Riesling x Sylvaner
       (Muller Thurgau)                130                     10,5
     Alto Adige Sylvaner               130                     10,5
     Alto Adige Sauvignon              130                     10,5
     Alto Adige Traminer aromatico     120                     11
     Alto Adige Moscato rosa            60                     12
     Alto Adige Lagrein rosato         140                     10,5
     Alto Adige Lagrein scuro          140                     11
     Alto Adige Merlot rosso e
       rosato                          130                     10,5
     Alto Adige Cabernet               110                     11
     Alto Adige Pinoto nero e
       rosato                          120                     11
     Alto Adige Malvasia               110                     11
     Alto Adige Schiave                140                     10
     Alto Adige Schiava grigia         140                     11
II.  Alto Adige Colli di Bolzano       130                     10
III. Alto Adige Meranese di
       Collina                         125                     10
IV.  Alto Adige Santa Maddalena        125                     10,5
V.   Alto Adige Terlano                130                     10,5
     Alto Adige Terlano Pinot
       bianco                          130                     10,5
     Alto Adige Terlano
       Chardonnay                      130                     10,5
     Alto Adige Terlano Riesling
       italico                         130                     10,5
     Alto Adige Terlano Riesling
       renano                          130                     10,5
     Alto Adige Terlano Sylvaner       130                     10,5
     Alto Adige Terlano Muller
       Thurgau                         130                     10,5
     Alto Adige Terlano Sauvignon      130                     10,5
VI.  Alto Adige Valle Isarco Pinot
       grigio                          100                     10,5
     Alto Adige Valle Isarco
       Silvaner                        130                     10
     Alto Adige Valle Isarco
       Veltliner                       120                     10
     Alto Adige Valle Isarco Muller
       Thurgau                         130                     10
     Alto Adige Valle Isarco Traminer
       aromatico                       100                     10,5
     Alto Adige Valle Isarco Kerner    100                     10,5
     Alto Adige Valle Isarco Klausner
       Leitacher                       125                     10
 
   La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per
il  secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un
massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza  la  tolleranza
del 20 per cento.
   Per l'anno di impianto la resa e' zero.
   3.  Ai  limiti  massimi  di resa di uva per ettaro sopra elencati,
anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la  produzione  dovra'
essere  riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purche'
la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.
   Per quanto concerne i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con  o
senza   menzione   di   vitigno  e  i  vini  "Alto  Adige"  privi  di
sottodenominazioni  geografiche  di  cui  all'art.  1,  la  provincia
autonoma     di    Bolzano,    con    provvedimento    dell'assessore
all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,
di  anno  in  anno,  prima  della vendemmia, puo' stabilire un limite
massimo di produzione di uva per ettaro inferiore  a  quello  fissato
dal   presente   disciplinare,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al  comitato  nazionale
per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini.
   Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dall'assessorato,  ma rientri in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti  stabiliti
dall'assessorato non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
   4. Per quanto riguarda i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" col
nome  dei  vitigni Schiave, Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay,
Riesling italico, Riesling renano, Muller Thurgau,  Sylvaner  Lagrein
rosato, Schiava grigia; i vini "Alto Adige"/"Colli di Bolzano", "Alto
Adige"/"Meranese  di Collina", "Alto Adige"/"Santa Maddalena"; i vini
"Alto Adige"/"Terlano" con il  nome  dei  vitigni  Chardonnay,  Pinot
bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Muller Thurgau e
i  vini "Alto Adige"/"Valle Isarco", con il nome dei vitigni Traminer
aromatico, Pinot grigio,  Veltliner,  Silvaner,  Muller  Thurgau,  in
annate   ad   andamento  climatico  particolarmente  sfavorevole,  la
provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  provvedimento  dell'assessore
all'agricoltura  puo' ridurre di mezzo grado il titolo alcoolometrico
volumico naturale minimo fissato dal presente  disciplinare,  purche'
prima  della  fine  del  periodo  vendemmiale  e per il solo prodotto
dell'annata in causa.
 
                               Art. 5.
 
   1.  Nella  vinificazione  sono  ammesse   soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   2.  Le  operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delle uve di cui all'art. 2.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate per i
vini "Alto  Adige"/"Colli  di  Bolzano",  "Alto  Adige"/"Meranese  di
Collina",  "Alto  Adige"/"Santa  Maddalena"  e "Alto Adige"/"Terlano"
nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini "Alto
Adige  Valle  Isarco",  nel  territorio  del  comune di Bolzano e nei
comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di  produzione  delle
uve.
   Inoltre   per  i  vini  "Alto  Adige"/"Valle  Isarco"  l'assessore
provinciale competente puo' consentire di anno in anno e per determi-
nate quantita' di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al  di
fuori  della  zona  anzidetta,  ma  all'interno  del territorio della
provincia di Bolzano.
   Per  i  vini  "Alto  Adige"  o   "dell'Alto   Adige"   senza   una
sottodenominazione  geografica  di  cui  all'art.  1  e' facolta' del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle  ditte
interessate,  e  sentita la provincia autonoma di Bolzano, consentire
che la  vinificazione  possa  avvenire  nella  provincia  di  Trento,
purche'  tali  ditte  dimostrino  che  la  suddetta pratica e' di uso
tradizionale e costante.
   3. Fermo restando che i vini designati  col  nome  di  un  vitigno
devono  provenire  comunque per almeno l'85 per cento delle uve dello
stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la  specificazione
della  medesima varieta' di vite, la tradizionale correzione con uve,
mosti o vini provenienti da vigneti, non iscritti nell'albo  relativo
al prodotto da correggere, puo' essere effettuata:
    I. Per i vini "Alto Adige" privi di sottodenominazione geografica
di  cui  all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e
con uve, mosti o vini provenienti  dalle  uve  a  colore  analogo  di
vitigni i raccomandati della provincia di Bolzano.
   Per  il  vino  proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di
correzione di cui sopra puo' essere elevata al 10 per cento.
    II. Per i vini  "Alto  Adige"/"Colli  di  Bolzano"  nella  misura
massima  del  10  per  cento del volume, con mosti o vini provenienti
anche da altre zone.
    III. Per i vini "Alto Adige"/"Meranese di Collina"  nella  misura
massima  del  10  per  cento  del volume con mosti e vini provenienti
anche da altre zone.
    IV. Per i  vini  "Alto  Adige"/"Santa  Maddalena",  nella  misura
massima  del  10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o
Pinot nero provenienti da vigneti situati anche  al  di  fuori  della
zona  di  produzione  delimitata nell'art. 3 purche' ubicati entro il
territorio della provincia di Bolzano.
    V. Per i vini "Alto Adige"/"Valle Isarco" in misura  massima  del
10  per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia
di Bolzano, oppure con mosti o vini  provenienti  dal  vitigno  Pinot
bianco  per  i  vini  Traminer  aromatico,  Pinot grigio, Veltliner e
Muller Thurgau; dal vitigno Muller Thurgau per il vino  Sylvaner.  Le
uve,  mosti  o  vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono
essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il  vino
"Alto Adige"/"Valle Isarco".
   Per  il  vino rosso "Alto Adige"/"Valle Isarco Klausner Leitacher"
e' tuttavia consentita la tradizionale correzione con 10 per cento di
uve a bacca rossa o di relativi mosti e  vini,  purche'  prodotte  in
provincia di Bolzano.
   4.   L'aggiunta  di  mosti  concentrati  o  di  mosti  concentrati
rettificati e' consentita secondo le norme CEE. Il  relativo  volume,
se  del  caso, e' compreso nella percentuale di correzione consentita
ai sensi del punto 3.
   5. La resa massima di uva in vino  sfecciato  e  dopo  l'eventuale
correzione non deve superare i seguenti limiti:
 
                                                             Resa max
                                                             uva/vino
                                                                (%)
I.   Alto Adige Moscato giallo                                    70
     Alto Adige Pinot bianco                                      70
     Alto Adige Pinot grigio                                      70
     Alto Adige Chardonnay                                        70
     Alto Adige Riesling italico                                  70
     Alto Adige Riesling renano                                   70
     Alto Adige Riesling x Silvaner (Muller Thurgau)              70
     Alto Adige Silvaner                                          70
     Alto Adige Sauvignon                                         70
     Alto Adige Traminer aromatico                                70
     Alto Adige Moscato rosa                                      65
     Alto Adige Lagrein rosato                                    70
     Alto Adige Lagrein scuro                                     70
     Alto Adige Merlot rosso e rosato                             70
     Alto Adige Cabernet                                          70
     Alto Adige Pinot nero e rosato                               70
     Alto Adige Malvasia                                          70
     Alto Adige Schiave                                           70
     Alto Adige Schiava grigia                                    70
II.  Alto Adige Colli di Bolzano                                  70
III. Alto Adige Meranese di Collina                               70
IV.  Alto Adige Santa Maddalena                                   70
V.   Alto Adige Terlano                                           70
     Alto Adige Terlano Pinot bianco                              70
     Alto Adige Terlano Chardonnay                                70
     Alto Adige Terlano Riesling italico                          70
     Alto Adige Terlano Riesling renano                           70
     Alto Adige Terlano Silvaner                                  70
     Alto Adige Terlano Muller Thurgau                            70
     Alto Adige Terlano Sauvignon                                 70
VI.  Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio                         70
     Alto Adige Valle Isarco Silvaner                             70
     Alto Adige Valle Isarco Veltliner                            70
     Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau                       70
     Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico                   70
     Alto Adige Valle Isarco Kerner                               70
     Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher                   70
 
   6.  Per  quanto  riguarda  i  vini "Alto Adige Schiave" o "Schiave
dell'Alto Adige", "Alto Adige"/"Schiava  grigia"  o  "Schiava  grigia
dell'Alto    Adige",   "Alto   Adige"/"Colli   di   Bolzano",   "Alto
Adige"/"Meranese di Collina",  "Alto  Adige"/"Santa  Maddalena",  una
resa  di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per
cento e' tollerata, ma il prodotto  eccedente  non  ha  diritto  alla
denominazione d'origine controllata ed e' assunto in carico, se ne ha
i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica.
   Nel  computo  della  resa  uva/vino  si  comprendono le correzioni
eventuali, ma non le fecce.
   7. I vini "Alto Adige" o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtiroler")  Pinot  bianco,  Chardonnay,  Pinot  grigio, Pinot nero
possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche'  ottenuti
con  mosti  o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione.
   La denominazione "Alto Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (Sudtiroler)
senza  altra qualificazione e' riservata allo spumante ottenuto dalle
uve dei  seguenti  vitigni  iscritti  all'albo  dei  vigneti  e  alle
condizioni   previste   dal  precedente  art.  4:  Pinot  bianco  e/o
Chardonnay non meno del 70 per cento e per la  restante  percentuale,
congiuntamente  o  disgiuntamente  dei  vitigni  Pinot  nero  e Pinot
grigio.
   I vini  "Alto  Adige"/"Terlano"  (in  lingua  tedesca  "Sudtirol"/
"Terlaner")  possono  essere  elaborati  nella  tipologia  "spumante"
purche' ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini  aventi
diritto alla predetta denominazione.
   Le   operazioni   di   elaborazione   dei  mosti  o  vini  per  la
spumantizzazione devono essere effettuate dall'interno della zona  di
vinificazione stabilita per le rispettive uve.
                               Art. 6.
 
   1.  I  vini  a  denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o
"dell'Alto Adige" di cui all'art.  1  del  presente  disciplinare  di
produzione,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
I. ALTO ADIGE:
   Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):
    colore: giallo paglierino;
    odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
    sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot bianco (Weibburgunder):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore:  gradevolmente  amarognolo,  giustamente  acido,  sopido,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot grigio (Rulander):
    colore: giallo paglierino;
    odore: non molto spiccato, gradevole;
    sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Chardonnay:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Riesling italico:
    colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
    odore: delicato gradevole;
    sapore: secco pieno, leggero di corpo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Riesling renano (Rheinriesling):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Riesling x Sylvaner (Muller Thurgau):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, morbido, fruttato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Sylvaner (Silvaner):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
    sapore: asciutto, delicato, fresco armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo tendente al verdognolo;
    odore: gradevole fruttato;
    sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Traminer aromatico (Gewurztraminer):
    colore: giallo paglierino fino a dorato;
    odore: leggermente aromatico fino a intenso;
    sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Moscato rosa (Rosenmuskateller):
    colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
    odore: delicato e gradevole;
    sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
    colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel):
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: asciutto, gradevole tipico della varieta';
    sapore: morbido, vellutato, pieno;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer o Merlot Rose'):
    colore: rosato con riflessi arancioni;
    odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
    sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Cabernet:
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
    sapore: asciutto, pieno lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Cabernet - Lagrein:
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etero;
    sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Cabernet - Merlot:
    colore: rubino intenso fino a granato;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Pinot nero (Blauburgunder):
    colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
    odore: etero, gradevole, caratteristico;
    sapore:  asciutto  morbido  o  pieno  con  retrogusto amarognolo,
armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   Pinot nero rosato o Pinot  nero  rose'  (Blauburgunder  Kretzer  o
Blauburgunder Rose'):
    colore: rosato;
    odore: fruttato, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Malvasia (Malvasier):
    colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
    odore: gradevole, profumato;
    sapore: asciutto morbido, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   Schiave (Vernatsch):
    colore: da rosso rubino chiaro a medio;
    odore: gradevole, fruttato caratteristico;
    sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Schiava grigia (Grauvernatsch):
    colore: rosso rubino chiaro fino medio;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
    sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Spumante:
    spuma: fine, regolare, persistente;
    colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
    odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
    sapore:  secco,  se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato,
se del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno;
    gradazione minima alla produzione: 10,5;
    titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
II. "ALTO ADIGE"/"COLLI DI BOLZANO":
    colore: rosso rubino da chiaro a medio;
    odore: profumato caratteristico;
    sapore: pieno, morbido armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
III. "ALTO ADIGE"/"MERANESE DI COLLINA":
    colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
    odore: caratteristico con leggero profumo;
    sapore: armonico, sapido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
IV. "ALTO ADIGE"/"SANTA MADDALENA":
    colore: da rosso rubino a granato intenso;
    odore: vinoso,  caratteristico,  con  profumo  ricordante  quello
della viola, etero dopo breve invecchiamento;
    sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
V. "ALTO ADIGE"/"TERLANO":
   Bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, fruttato e delicato;
    sapore: asciutto, giustamente acido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot bianco (Weibburgunder):
    colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, mediamente pieno;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Chardonnay:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Riesling italico (Welschriesling):
    colore: giallo verdognolo;
    odore: caratteristico del vitigno;
    sapore: asciutto, vivace, di corpo, armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Riesling renano (Rheinriesling):
    colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
    odore: caratteristico del vitigno;
    sapore: asciutto di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Silvaner (o Sylvaner):
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Spumante (tutti i tipi):
    spuma: fine, regolare, persistente;
    colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
    odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
    sapore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato se
del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno;
    gradazione alcoolica minima alla produzione: 10,5;
    titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
VI. "ALTO ADIGE"/"VALLE ISARCO":
   Pinot grigio (Rula'nder):
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
    sapore:   asciutto,   di   corpo,   fresco,   sapido,  gradevole,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Silvaner (Sylvaner):
    colore: giallo chiaro, verdognolo;
    odore: vinoso e  leggero  profumo  delicato,  caratteristico  del
vitigno;
    sapore:   asciutto,   delicato,  fresco,  giustamente  di  corpo,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Veltliner:
    colore: giallo tendente al verdolino;
    odore: vinoso e leggero  profumo  gradevole,  caratteristico  del
vitigno;
    sapore:  asciutto,  fresco,  di  fruttato, sapido, giustamente di
corpo, caratteristico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli;
    odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Kerner:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: leggermente aromatico, fine;
    sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Traminer aromatico (Gewu'rztraminer):
    colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;
    odore: leggermente aromatico, fino a intenso;
    sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico
e aromatico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Klausner Leitacher:
    colore: rosso chiaro fino a rubino;
    odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: leggermente acidulo, di corpo;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   2.    I   vini   "Alto   Adige"   o   dell'"Alto   Adige",   "Alto
Adige"/"Terlano",  "Alto  Adige"/"Valle  Isarco",  ottenuti  da   uve
Cabernet,  Merlot,  Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot
bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo  di
"goudron" (catrame) se invecchiati in botti di legno.
   3.  E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste
modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto
secco netto.
 
                               Art. 7.
 
   I. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  su
proposta  della  provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno dei vini
di cui all'art. 1 del presente disciplinare, possono essere  determi-
nate  caratteristiche  e condizioni produttive piu' rigorose per aree
piu' ristrette specificamente delimitate (sottozone),  a  seguito  di
domanda sottoscritta da tanti viticoltori che rappresentino almeno la
meta'  della  superfice  iscritta  all'albo  dei  vigneti  per l'area
suddetta e della relativa produzione di uva.
   Per  il  prodotto  delle  sottozone  come   sopra   delimitate   e
rispondente  alle  caratteristiche  e condizioni produttive stabilite
dal relativo decreto, che si intende far parte  a  ogni  effetto  del
presente  disciplinare,  e'  consentito  l'impiego nell'etichettatura
della menzione "vigna"  o  "Gewa'chs"  o  Wachstum  accompagnata  dal
relativo toponimo.
   II.  Per  i  vini  "Alto  Adige Lagrein scuro" (o Lagrein) e "Alto
Adige Lagrein rosato" (o rose'),  ottenuti  con  uve  provenienti  da
vigneti  siti  nel  comune  di  Bolzano,  e'  consentito  indicare in
etichetta la specificazione "Lagrein di  Gries",  in  lingua  tedesca
"Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries".
   III. Per i vini "Alto Adige"/"Meranese di Collina" ottenuti da uve
provenienti  da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello)
di Tirolo e' consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o, in
lingua tedesca "Burggra'fler".
   IV. Per i vini "Alto  Adige"/"Santa  Maddalena"  prodotti  da  uve
ottenute  da  vigneti  siti  nella  zona  d'origine piu' antica, gia'
indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre  1931  (in  Gazzetta
Ufficiale  n.  290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione
del territorio di produzione del  vino  tipico  Santa  Maddalena,  e'
consentito  l'uso  della  specificazione  aggiuntiva  "classico" o in
lingua tedesca "klassisch" o "klassisches ursprungsgebiet".
   V. Per i vini "Alto Adige"/"Terlano" prodotti da uve  ottenute  da
vigneti  siti nella zona di origine piu' antica, costituita da comuni
di  Terlano,  Andriano  e   Nalles,   e'   consentito   l'uso   della
specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o
"klassisches Ursprungsgebiet".
   VI.  Per  i  vini  "Alto  Adige"/"Valle  Isarco"  prodotti con uve
ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e  Varna,  compresi
nel  territorio  delimitato dall'art. 2 del presente disciplinare per
la suddetta denominazione, e' consentito  indicare  in  etichetta  la
specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner".
   VII.  I vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o "Lagrein"), "Alto Adige
Merlot", "Alto Adige Pinot nero", "Alto  Adige  Cabernet"  ("Cabernet
Sauvignon"  e/o  "franc"),  "Alto Adige Cabernet Merlot", "Alto Adige
Cabernet-Lagrein", se sottoposti ad un periodo di  invecchiamento  di
almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica "riserva".
Il  periodo  di  invecchiamento  di  cui sopra decorre dal 1› gennaio
successivo alla produzione delle uve.
   VIII.   La   menzione   tradizionale   "denominazione    d'origine
controllata"  deve essere riportata in etichetta immediatamente al di
sotto del nome di origine "Alto Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  con  o
senza  menzioni  di  vitigno  o  al di sotto del nome d'origine "Alto
Adige" e della menzione geografica di cui all'art. 1.
   Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere,  o  accompagnare
nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto  Adige"  a  condizione  che venga indicato in caratteri di
uguale o non maggiore dimensione.
   IX.  E'  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  di  origine
controllata  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  "ex-
tra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie e
gli altri recipienti contenenti  i  vini  a  denominazione  d'origine
"Alto  Adige"  puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione,
purche' veritiera e documentabile.
   L'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve  deve  sempre
figurare  nei casi in cui i vini siano designati, in conformita' alle
norme del presente disciplinare con le specificazioni "riserva",  "di
Gries"  ("Grieser"  o  "aus  Gries"),  "di  Bressanone"  ("Brixner"),
"classico"  ("Klassisch"  o  "klassisches   Ursprungsgebiet"),   "del
Burgraviato" ("Burggrafler"), "vigna" ("Wachstun o Gewachs").
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo
e  non  siano tali da poter trarre in inganno il consumatore, nonche'
di indicazione che  facciano  riferimento  a  unita'  amministrative,
localita'  o  zone  delimitate conformemente al disposto dell'art. 14
del reg. n. 355/1979, comprese nelle zone delimitate  dal  precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente provvengano le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Tuttavia  per  il  vino  "Alto Adige"/"Meranese di Collina" tra le
indicazioni  di  localita'  sono  consentite  soltanto  le  seguenti:
Ku'chelberg,  Gneid,  Rosengarten,  Lebenberg,  Labers, e per il vino
"Alto Adige"/"Santa Maddalena" tra le indicazioni di  localita'  sono
consentite  soltanto  le  seguenti:  Santa  Giustina  (St.  Justina),
Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina  (Guntschna),  San
Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand).
   Le   menzioni   consentite   nell'etichettatura   possono   essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme  sul
bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.
 
                               Art. 8.
 
   I. Il vino "Alto Adige Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto
Adige"  deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di
volume nominale di litri  0,375  e  0,750  con  capsula  a  tappo  di
sughero.  Per  il  vino  "Alto  Adige"/"Santa  Maddalena"  immesso al
consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure:
     a) 0,375 o 0,75 litri tappo a sughero con capsula o a vite;
     b) 0,25, 0,5, 1 litri tappo di sughero  o  tappo  a  corona  con
capsula, o tappo a vite;
     c)  1,5  litri  magnum  tipo  bordolese  con  tappo  a sughero e
capsula.