Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtiroler).(GU n.6 del 9-1-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtiroler), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 giugno 1985), decreto ministeriale 31 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 1987) e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1992), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. _______________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige" (Sudtiroler) Art. 1. La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Sudtiroler", da sola nel caso del vino spumante ovvero, negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche: Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller; Pinot bianco o Weissburgunder; Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling renano o Rheinriesling; Riesling x Sylvaner o Muller Thurgau; Sylvaner (o Silvaner); Sauvignon; Traminer aromatico o Gewurztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller; Lagrein rosato o rose' (Kretzer); Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein; Merlot rosato o rose' (Kretzer); Merlot; Cabernet (Sauvignon e/o Franc); Cabernet - Lagrein; Cabernet - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder; Pinot nero rosato o rose' (Kretzer) o Blauburgunder Kretzer (o Rose'); Malvasia o Malvasier; Schiave (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch); Schiava grigia o Grauvernatsch; Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten); Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o Meraner); Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener); Terlano (in lingua tedesca Terlaner); Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler), e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" aventi diritto alla menzione "classico" (in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro". La denominazione "Alto Adige Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol Eisacktaler") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner, "Klausner Leitacher", alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner") puo' essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner Muller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", "Terlano", "Valle Isarco" o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma. Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano e Valle Isarco, anche nella traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Sudtiroler), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate nei rispettivi disciplinari precedenti, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art. 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale: I. "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtiroler") senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1: a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige Schiave (o Schiave dell'Alto Adige) per i cui vigneti e' stabilita una presenza minima del 85 per cento di vitigni Schiave (e sottovarieta'). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE; b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti o vini nuovi tra Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe le varieta' siano presenti per oltre il 20 per cento del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon; c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve Pinot bianco e/o Chardonnay almeno 70 per cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot grigio, iscritti ai rispettivi albi. II. "Alto Adige"/"Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol"/"Bozner Leiten"): vigneti con almeno il 90 per cento di vitigni Schiave (e sottovarieta') e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero. III. "Alto Adige"/"Meranese di Collina" (in lingua tedesca "Sudtirol"/"Meraner Hugel"): vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiave (e sottovarieta'). IV. "Alto Adige"/"Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol"/ "St. Magdalener"): vigneti con almeno 90 per cento di vitigni Schiave (e sottovarieta'). Per la differenza fino al 10 per cento e' consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero. V. "Alto Adige"/"Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner": a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varieta' specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau). Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra e' ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 per cento del totale, purche' le relative uve provvengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi; b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Muller Thurgau. E' ammessa la presenza di altri vitigni purche' da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima del 5 per cento; c) per il vino spumante Alto Adige Terlano e' consentito l'impiego di uve di tutte le varieta' provenienti dai vigneti di cui al punto a), iscritti agli albi, purche' con la composizione percentuale di cui al precedente punto b). VI. "Alto Adige"/"Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol/ Eisacktaler"): a) per i vini monovarietali designati con la specificazione obbligatoria Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner: vigneti composti esclusivamente da vitigni corrispondenti a tali specificazioni; b) per vini designati con la menzione "Sudtirol"/"Eisacktaler Klausner Leitacher", vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e sottovarieta' e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein, situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa. Art. 3. La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita: I. "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtiroler") senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1: il territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Alto Adige". II. "Alto Adige"/"Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol"/"Bozner Leiten"): il territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli di Bolzano". III. "Alto Adige"/"Meranese di Collina" o "Meranese" (in lingua tedesca "Sudtirol"/"Meraner Hugel" o "Meraner"): il territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Meranese di collina". IV. "Alto Adige"/"Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol"/ "St. Magdalener"): il territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Santa Maddalena", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, sostituendo nel primo capoverso i nomi Cornedo e Cardano con "Cardano" nel comune di Cornedo. V. "Alto Adige"/"Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol/Terlaner"): al territorio delimitato dall'art. 4, parte a), ultimo capoverso del disciplinare di produzione del vino Terlano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e' aggiunta la frase: "Sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar". VI. "Alto Adige"/"Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol/ Eisacktaler"): l'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Alto Adige"/"Valle Isarco" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e' sostituito dal seguente testo: "Le uve destinate alla produzione dei vini 'Valle Isarco' devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro. Tale zona di produzione e' costituita come segue: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord est sulla curva di livello di m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Siffiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da ove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas e Pietra Rossa fino quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Gando. Poi, nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita' Tecelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (localita' Perara), 766, passa sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483 + 500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469 + 200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza nel fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), piega a sud seguendo la curva a livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione teste' descritta sono da includere anche i vigneti: 1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva a livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva a livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per la quota 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes; 2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord della quota 826 e 891; 3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita' S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570); 4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores; 5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza col fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso 'Sudtirol'/'Eisacktaler Klausner Leitacher' la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano". Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura: I. Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco. II. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine "Alto Adige"/"Colli di Bolzano" sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione. III. Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige"/"Meranese di Collina" sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest. IV. Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Alto Adige"/"Santa Maddalena" sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione. V. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige"/"Terlano" sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle. VI. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige"/"Valle Isarco" sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura. 2. La produzione massima di uve ammesse per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini "Alto Adige" con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcoolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore, ai sottoelencati limiti. Produzione Titolo max uva per alcoolometrico ettaro minimo naturale (q.li) (vol.%) - - I. Alto Adige Moscato giallo 100 10 Alto Adige Pinot bianco 130 10,5 Alto Adige Pinot grigio 130 11 Alto Adige Chardonnay 130 10,5 Alto Adige Riesling italico 130 10,5 Alto Adige Riesling renano 130 10,5 Alto Adige Riesling x Sylvaner (Muller Thurgau) 130 10,5 Alto Adige Sylvaner 130 10,5 Alto Adige Sauvignon 130 10,5 Alto Adige Traminer aromatico 120 11 Alto Adige Moscato rosa 60 12 Alto Adige Lagrein rosato 140 10,5 Alto Adige Lagrein scuro 140 11 Alto Adige Merlot rosso e rosato 130 10,5 Alto Adige Cabernet 110 11 Alto Adige Pinoto nero e rosato 120 11 Alto Adige Malvasia 110 11 Alto Adige Schiave 140 10 Alto Adige Schiava grigia 140 11 II. Alto Adige Colli di Bolzano 130 10 III. Alto Adige Meranese di Collina 125 10 IV. Alto Adige Santa Maddalena 125 10,5 V. Alto Adige Terlano 130 10,5 Alto Adige Terlano Pinot bianco 130 10,5 Alto Adige Terlano Chardonnay 130 10,5 Alto Adige Terlano Riesling italico 130 10,5 Alto Adige Terlano Riesling renano 130 10,5 Alto Adige Terlano Sylvaner 130 10,5 Alto Adige Terlano Muller Thurgau 130 10,5 Alto Adige Terlano Sauvignon 130 10,5 VI. Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Silvaner 130 10 Alto Adige Valle Isarco Veltliner 120 10 Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau 130 10 Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Kerner 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher 125 10 La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20 per cento. Per l'anno di impianto la resa e' zero. 3. Ai limiti massimi di resa di uva per ettaro sopra elencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi. Per quanto concerne i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzione di vitigno e i vini "Alto Adige" privi di sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dall'assessorato, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dall'assessorato non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. 4. Per quanto riguarda i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" col nome dei vitigni Schiave, Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Muller Thurgau, Sylvaner Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini "Alto Adige"/"Colli di Bolzano", "Alto Adige"/"Meranese di Collina", "Alto Adige"/"Santa Maddalena"; i vini "Alto Adige"/"Terlano" con il nome dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Muller Thurgau e i vini "Alto Adige"/"Valle Isarco", con il nome dei vitigni Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, in annate ad andamento climatico particolarmente sfavorevole, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura puo' ridurre di mezzo grado il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo fissato dal presente disciplinare, purche' prima della fine del periodo vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa. Art. 5. 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate per i vini "Alto Adige"/"Colli di Bolzano", "Alto Adige"/"Meranese di Collina", "Alto Adige"/"Santa Maddalena" e "Alto Adige"/"Terlano" nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini "Alto Adige Valle Isarco", nel territorio del comune di Bolzano e nei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve. Inoltre per i vini "Alto Adige"/"Valle Isarco" l'assessore provinciale competente puo' consentire di anno in anno e per determi- nate quantita' di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 e' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, e sentita la provincia autonoma di Bolzano, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento, purche' tali ditte dimostrino che la suddetta pratica e' di uso tradizionale e costante. 3. Fermo restando che i vini designati col nome di un vitigno devono provenire comunque per almeno l'85 per cento delle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la specificazione della medesima varieta' di vite, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti, non iscritti nell'albo relativo al prodotto da correggere, puo' essere effettuata: I. Per i vini "Alto Adige" privi di sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni i raccomandati della provincia di Bolzano. Per il vino proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di correzione di cui sopra puo' essere elevata al 10 per cento. II. Per i vini "Alto Adige"/"Colli di Bolzano" nella misura massima del 10 per cento del volume, con mosti o vini provenienti anche da altre zone. III. Per i vini "Alto Adige"/"Meranese di Collina" nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti e vini provenienti anche da altre zone. IV. Per i vini "Alto Adige"/"Santa Maddalena", nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purche' ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano. V. Per i vini "Alto Adige"/"Valle Isarco" in misura massima del 10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia di Bolzano, oppure con mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Muller Thurgau; dal vitigno Muller Thurgau per il vino Sylvaner. Le uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino "Alto Adige"/"Valle Isarco". Per il vino rosso "Alto Adige"/"Valle Isarco Klausner Leitacher" e' tuttavia consentita la tradizionale correzione con 10 per cento di uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purche' prodotte in provincia di Bolzano. 4. L'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati e' consentita secondo le norme CEE. Il relativo volume, se del caso, e' compreso nella percentuale di correzione consentita ai sensi del punto 3. 5. La resa massima di uva in vino sfecciato e dopo l'eventuale correzione non deve superare i seguenti limiti: Resa max uva/vino (%) I. Alto Adige Moscato giallo 70 Alto Adige Pinot bianco 70 Alto Adige Pinot grigio 70 Alto Adige Chardonnay 70 Alto Adige Riesling italico 70 Alto Adige Riesling renano 70 Alto Adige Riesling x Silvaner (Muller Thurgau) 70 Alto Adige Silvaner 70 Alto Adige Sauvignon 70 Alto Adige Traminer aromatico 70 Alto Adige Moscato rosa 65 Alto Adige Lagrein rosato 70 Alto Adige Lagrein scuro 70 Alto Adige Merlot rosso e rosato 70 Alto Adige Cabernet 70 Alto Adige Pinot nero e rosato 70 Alto Adige Malvasia 70 Alto Adige Schiave 70 Alto Adige Schiava grigia 70 II. Alto Adige Colli di Bolzano 70 III. Alto Adige Meranese di Collina 70 IV. Alto Adige Santa Maddalena 70 V. Alto Adige Terlano 70 Alto Adige Terlano Pinot bianco 70 Alto Adige Terlano Chardonnay 70 Alto Adige Terlano Riesling italico 70 Alto Adige Terlano Riesling renano 70 Alto Adige Terlano Silvaner 70 Alto Adige Terlano Muller Thurgau 70 Alto Adige Terlano Sauvignon 70 VI. Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio 70 Alto Adige Valle Isarco Silvaner 70 Alto Adige Valle Isarco Veltliner 70 Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau 70 Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico 70 Alto Adige Valle Isarco Kerner 70 Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher 70 6. Per quanto riguarda i vini "Alto Adige Schiave" o "Schiave dell'Alto Adige", "Alto Adige"/"Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto Adige", "Alto Adige"/"Colli di Bolzano", "Alto Adige"/"Meranese di Collina", "Alto Adige"/"Santa Maddalena", una resa di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per cento e' tollerata, ma il prodotto eccedente non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed e' assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica. Nel computo della resa uva/vino si comprendono le correzioni eventuali, ma non le fecce. 7. I vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtiroler") Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche' ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. La denominazione "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (Sudtiroler) senza altra qualificazione e' riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti e alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente dei vitigni Pinot nero e Pinot grigio. I vini "Alto Adige"/"Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol"/ "Terlaner") possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche' ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini aventi diritto alla predetta denominazione. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la spumantizzazione devono essere effettuate dall'interno della zona di vinificazione stabilita per le rispettive uve. Art. 6. 1. I vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: I. ALTO ADIGE: Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller): colore: giallo paglierino; odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot bianco (Weibburgunder): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sopido, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot grigio (Rulander): colore: giallo paglierino; odore: non molto spiccato, gradevole; sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Chardonnay: colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Riesling italico: colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: delicato gradevole; sapore: secco pieno, leggero di corpo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Riesling renano (Rheinriesling): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Riesling x Sylvaner (Muller Thurgau): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, morbido, fruttato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sylvaner (Silvaner): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore: asciutto, delicato, fresco armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sauvignon: colore: giallo tendente al verdognolo; odore: gradevole fruttato; sapore: asciutto, con aroma caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Traminer aromatico (Gewurztraminer): colore: giallo paglierino fino a dorato; odore: leggermente aromatico fino a intenso; sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Moscato rosa (Rosenmuskateller): colore: da rosso a rosso rubino chiaro; odore: delicato e gradevole; sapore: dolce, gradevolmente di moscato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Lagrein rosato (Lagrein Kretzer): colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni; odore: delicato, gradevole; sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel): colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: asciutto, gradevole tipico della varieta'; sapore: morbido, vellutato, pieno; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer o Merlot Rose'): colore: rosato con riflessi arancioni; odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Cabernet: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, pieno lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Cabernet - Lagrein: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etero; sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Cabernet - Merlot: colore: rubino intenso fino a granato; odore: caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Pinot nero (Blauburgunder): colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato; odore: etero, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Pinot nero rosato o Pinot nero rose' (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder Rose'): colore: rosato; odore: fruttato, armonico, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Malvasia (Malvasier): colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni; odore: gradevole, profumato; sapore: asciutto morbido, pieno, armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Schiave (Vernatsch): colore: da rosso rubino chiaro a medio; odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Schiava grigia (Grauvernatsch): colore: rosso rubino chiaro fino medio; odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Spumante: spuma: fine, regolare, persistente; colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito; sapore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato, se del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno; gradazione minima alla produzione: 10,5; titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. II. "ALTO ADIGE"/"COLLI DI BOLZANO": colore: rosso rubino da chiaro a medio; odore: profumato caratteristico; sapore: pieno, morbido armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. III. "ALTO ADIGE"/"MERANESE DI COLLINA": colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; odore: caratteristico con leggero profumo; sapore: armonico, sapido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. IV. "ALTO ADIGE"/"SANTA MADDALENA": colore: da rosso rubino a granato intenso; odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etero dopo breve invecchiamento; sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. V. "ALTO ADIGE"/"TERLANO": Bianco: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico, fruttato e delicato; sapore: asciutto, giustamente acido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot bianco (Weibburgunder): colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, mediamente pieno; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Chardonnay: colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Riesling italico (Welschriesling): colore: giallo verdognolo; odore: caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, vivace, di corpo, armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Riesling renano (Rheinriesling): colore: giallo verdognolo tendente al giallo; odore: caratteristico del vitigno; sapore: asciutto di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Silvaner (o Sylvaner): colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico; sapore: di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Muller Thurgau: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sauvignon: colore: giallo verdognolo tendente al paglierino; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Spumante (tutti i tipi): spuma: fine, regolare, persistente; colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito; sapore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato se del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno; gradazione alcoolica minima alla produzione: 10,5; titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. VI. "ALTO ADIGE"/"VALLE ISARCO": Pinot grigio (Rula'nder): colore: giallo paglierino; odore: vinoso con leggero profumo caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Silvaner (Sylvaner): colore: giallo chiaro, verdognolo; odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Veltliner: colore: giallo tendente al verdolino; odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Muller Thurgau: colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli; odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido; titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Kerner: colore: giallo verdognolo; odore: leggermente aromatico, fine; sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Traminer aromatico (Gewu'rztraminer): colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli; odore: leggermente aromatico, fino a intenso; sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Klausner Leitacher: colore: rosso chiaro fino a rubino; odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: leggermente acidulo, di corpo; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. 2. I vini "Alto Adige" o dell'"Alto Adige", "Alto Adige"/"Terlano", "Alto Adige"/"Valle Isarco", ottenuti da uve Cabernet, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo di "goudron" (catrame) se invecchiati in botti di legno. 3. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. I. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare, possono essere determi- nate caratteristiche e condizioni produttive piu' rigorose per aree piu' ristrette specificamente delimitate (sottozone), a seguito di domanda sottoscritta da tanti viticoltori che rappresentino almeno la meta' della superfice iscritta all'albo dei vigneti per l'area suddetta e della relativa produzione di uva. Per il prodotto delle sottozone come sopra delimitate e rispondente alle caratteristiche e condizioni produttive stabilite dal relativo decreto, che si intende far parte a ogni effetto del presente disciplinare, e' consentito l'impiego nell'etichettatura della menzione "vigna" o "Gewa'chs" o Wachstum accompagnata dal relativo toponimo. II. Per i vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o Lagrein) e "Alto Adige Lagrein rosato" (o rose'), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries", in lingua tedesca "Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries". III. Per i vini "Alto Adige"/"Meranese di Collina" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e' consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o, in lingua tedesca "Burggra'fler". IV. Per i vini "Alto Adige"/"Santa Maddalena" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico" o in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches ursprungsgebiet". V. Per i vini "Alto Adige"/"Terlano" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita da comuni di Terlano, Andriano e Nalles, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet". VI. Per i vini "Alto Adige"/"Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 2 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner". VII. I vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o "Lagrein"), "Alto Adige Merlot", "Alto Adige Pinot nero", "Alto Adige Cabernet" ("Cabernet Sauvignon" e/o "franc"), "Alto Adige Cabernet Merlot", "Alto Adige Cabernet-Lagrein", se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica "riserva". Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1 gennaio successivo alla produzione delle uve. VIII. La menzione tradizionale "denominazione d'origine controllata" deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzioni di vitigno o al di sotto del nome d'origine "Alto Adige" e della menzione geografica di cui all'art. 1. Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere, o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione. IX. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "ex- tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie e gli altri recipienti contenenti i vini a denominazione d'origine "Alto Adige" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purche' veritiera e documentabile. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini siano designati, in conformita' alle norme del presente disciplinare con le specificazioni "riserva", "di Gries" ("Grieser" o "aus Gries"), "di Bressanone" ("Brixner"), "classico" ("Klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet"), "del Burgraviato" ("Burggrafler"), "vigna" ("Wachstun o Gewachs"). E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno il consumatore, nonche' di indicazione che facciano riferimento a unita' amministrative, localita' o zone delimitate conformemente al disposto dell'art. 14 del reg. n. 355/1979, comprese nelle zone delimitate dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provvengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Tuttavia per il vino "Alto Adige"/"Meranese di Collina" tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Ku'chelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers, e per il vino "Alto Adige"/"Santa Maddalena" tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand). Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano. Art. 8. I. Il vino "Alto Adige Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto Adige" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di volume nominale di litri 0,375 e 0,750 con capsula a tappo di sughero. Per il vino "Alto Adige"/"Santa Maddalena" immesso al consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure: a) 0,375 o 0,75 litri tappo a sughero con capsula o a vite; b) 0,25, 0,5, 1 litri tappo di sughero o tappo a corona con capsula, o tappo a vite; c) 1,5 litri magnum tipo bordolese con tappo a sughero e capsula.