N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 1993
N. 1 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Disposizioni relative a concorsi pubblici per l'attuazione della direttiva C.E.E. in materia di formazione specifica in medicina generale e specialistica - Disciplina dei corsi di formazione ed indicazione degli effetti conseguenti al superamento dei corsi stessi - Fissazione annuale del contingente di laureati da ammettere ai corsi, nonche' indicazione dei requisiti per la partecipazione agli stessi e dei criteri di priorita' nella ammissione - Disciplina difforme da quella fissata col decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di attivita' formativa, svolgentesi nell'ambito universitario o post- universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 191/1991. (Legge provincia di Bolzano approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame a seguito di rinvio governativo artt. 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, 5 e 7). (Cost., art. 127; statuto Trentino-Alto Adige, art. 55).(GU n.2 del 13-1-1993 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12, legalmente domiciliato, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo e quarto comma; 3; 4; 5 e 7 della legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica e sull'applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unita' sanitarie locali approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 10 dicembre 1992. F A T T O Il consiglio provinciale di Bolzano aveva approvato, in data 7 luglio 1992, la legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che le disposizioni in essa contenuta esulavano dalle competenze legislative provinciali e, in particolare, da quella relativa all'addestramento e alla formazione professionale e contrastavano con i principi fissati con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256 di attuazione della direttiva n. 88/457 delle Comunita' economiche europee in tema di formazione specifica in medicina generale. Il consiglio provinciale il 4 dicembre 1992 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge, apportando al testo originario modifiche non significative rispetto ai rilievi governativi. Avverso l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio dei Ministri con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per i seguenti M O T I V I La legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica verte su materia che non appartiene alla competenza legislativa esclusiva ne' a quella concorrente della provincia autonoma di Bolzano. Come la Corte costituzionale ha avuto recentemente occasione di precisare (sentenza 2 maggio 1991 n. 191), l'attivita' formativa che si svolge nell'ambito dell'universita' o in sede postuniversitaria e che si conclude con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali non ha nulla a che vedere con la materia relativa all'addestramento e alla formazione professionale affidata alla competenza esclusiva delle province autonome dall'art. 8 n. 29 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tale competenza provinciale attiene, infatti, esclusivamente a quelle attivita' di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate fuori dell'ordinamento scolastico o comunque nell'ambito della sola istruzione primaria o secondaria. Ne' la provincia autonoma di Bolzano puo' invocare, per dare fondamento di legittimita' alla legge in esame, la competenza concorrente indicata dall'art. 9 n. 10 relativa all'assistenza sanitaria e ospedaliera. E' principio pacifico che tale materia comprenda anche la formazione degli operatori sanitari, ma limitatamente all'istruzione di tipo professionale necessaria per l'addestramento del personale ausiliario delle professioni sanitarie. Si tratta, infatti, niente piu' che di una specificazione della materia che spetta alle regioni e, nel caso in esame, alle province autonome, nel campo dell'istruzione professionale. La competenza in tema di assistenza sanitaria, insomma, non puo comprendere l'attivita di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore o postuniversitaria, perche' rispetto a tale ambito si arresta ogni competenza regionale o provinciale. Ne consegue che, in tema di formazione specifica in medicina generale e specialistica, che e' tipica attivita' di formazione culturale e scientifica di livello postuniversitario, la provincia di Bolzano non puo' vantare alcuna competenza legislativa e, dunque, puo' solo regolamentare le attivita' che le siano attribuite dalla legge statale in materia, che nella specie e' quella di attuazione delle direttive comunitarie gia' sopra indicata. E' per tale ragione che numerose disposizioni della legge provinciale in esame appaiono viziate da illegittimita' costituzionale. Con l'art. 1 della legge provinciale viene indicato quale e' l'effetto del conseguimento dell'attestato di formazione specifica rilasciato a seguito del positivo superamento del corso. Come e' evidente, se la legge provinciale non e' competente a disciplinare i corsi di formazione specifica, perche' di livello postuniversitario, non puo' essere ritenuta compentente neppure a disciplinare gli effetti del superamento del corso. Dunque, o la disposizione dell'art. 1 si intende che faccia salvi i diritti acquisiti indicati dall'art. 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o, altrimenti, deve dirsi irreparabilmente viziata da illegittimita' costituzionale. Altrettanto illegittime per difetto di competenza della legge provinciale in materia sono i primi quattro commi dell'art. 2 della legge. E precisamente: il primo comma, perche' attribuisce alla provincia il potere di fissare ogni anno il contingente dei laureati da ammettere ai corsi di formazione nonche' quello di emanare il relativo bando, laddove alla provincia, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del 1991, compete solo di fornire indicazioni per la determinazione del contingente, che viene fissato dal Ministro della sanita', al quale spetta anche l'emanazione del bando; il secondo comma perche' indicata i requisiti per la partecipazione ai corsi che solo il Ministro della sanita', invece, puo' fissare, in quanto competente ad emanare il bando; il terzo comma perche' determina un criterio di priorita' nell'ammissione ai corsi, in difformita' da quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo, che assegna al Ministro il potere di indicare i punteggi a disposizione della commissione per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi; il quarto comma perche' fissa il contenuto del bando di concorso che, come si e' gia' osservato, e' di competenza del Ministro, non della provincia. E' altresi' illegittima anche la disposizione, contenuta nell'art. 3 della legge provinciale, che assegna al rappresentante della provincia di Bolzano il potere di concorrere alla sottoscrizione dell'attestato di formazione da rilasciare ai candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione. L'art. 5 del decreto legislativo attribuisce il rilascio dell'attestato di formazione alla commissione giudicatrice; l'assegnazione ad uno dei componenti del potere di concorrere alla sottoscrizione dell'attestato equivale evidentemente a sanzionare di invalidita' l'attestato che sia privo di quella firma, mentre la legge provinciale non e' competente a fissare i criteri di validita' dell'attestato. Con l'attribuire la firma anche ad uno dei componenti la legge inoltre sembra assegnare a questo una sorta di potere di veto che altera l'equilibrio tra i membri della commissione e finisce sostanzialmente per modificarne la composizione, come voluta dal legislatore nazionale. Anche la disposizione dell'art. 4 appare viziata da illegittimita', atteso che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 non prevede alcuna corresponsione di assegni di studio ai partecipanti ai corsi e l'introduzione di una provvidenza del genere, oltre che ingiustamente discriminatoria, non poggia su alcuna competenza provinciale. L'aumento dell'organico del personale provinciale, disposto dall'art. 5 della legge, non trova alcuna giustificazione e contrasta con il fondamentale principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perche' assolutamente non correlato a dimostrate esigenze di funzionalita' della struttura organizzativa provinciale. E' infatti evidente che l'esigenza di un adeguamento del personale provinciale potrebbe ragionevolmente presentarsi solo in presenza di corsi di formazione con un elevato numero di partecipanti e, quindi, di una notevole quantita' di adempimenti da effettuare. Del tutto esorbitante dalle competenze provinciali sono, infine, le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, nel testo ora riapprovato. La disciplina dei corsi di formazione specifica in medicina generale e specialistica certamente non rientra, come si e' gia' sopra osservato, nelle competenze legislative attribuite alle prov- ince autonome e, dunque, altrettanto certamente non rientra in tali competenze neppure stabilire, seppure in via transitoria, quali siano i titoli equipollenti all'attestato di formazione specifica. Se infatti esula dalla competenza provinciale determinare quali siano gli effetti del conseguimento dell'attestato di formazione e a quali aree professionali esso consenta di accedere, e' evidente che esula dalla competenza stessa anche determinare quali siano i titoli universitari e professionali che permettano di operare in quelle medesime aree professionali, pur in assenza del superamento del corso di formazione specifica.
Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle sopra indicate norme della legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica riapprovata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame e comunicata in data 10 dicembre 1992. Roma, addi' 23 dicembre 1992 Carlo SALIMEI, avvocato dello Stato 93C0006