MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 gennaio 1993 

  Riduzione  del  limite  minimo dell'estratto secco netto del vino a
denominazione di  origine  controllata  "Latisana  del  Friuli  Pinot
grigio".
(GU n.12 del 16-1-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  recante  norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini;
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente  "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini 'Latisana del Friuli' ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1› ottobre 1987
con il quale  sono  state  apportate  modifiche  al  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Vista  la  proposta  del  comitato  nazionale  per  la tutela delle
denominazioni di origine dei vini intesa a ridurre il  limite  minimo
dell'estratto  secco  netto  del  vino  'Latisana  del  Friuli  Pinot
grigio', stabilito dall'art. 6 del  disciplinare  di  produzione  del
vino di cui trattasi;
  Visto  l'art.  6,  ultimo comma, del disciplinare di produzione del
vino suddetto, cosi'  come  modificato  con  il  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica 1› ottobre 1987, che prevede la facolta'
del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di  modificare  con
proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  adeguare l'art. 6 del disciplinare di
produzione  dei  vini  D.O.C.  'Latisana  del  Friuli'  alla   citata
proposizione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione
di  origine  controllata  'Latisana del Friuli Pinot grigio' previsto
nella misura del  20  per  mille  dall'art.  6  del  disciplinare  di
produzione   cosi'   come  ultimamente  modificato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 1›  ottobre  1987,  e'  modificato  nella
misura del 15 per mille.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA