N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1992
N. 802 Ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Arzignano, nel procedimento penale a carico di Panarotto Umberto ed altro Processo penale - Procedimento pretorile - Complessita' dello stesso - Ritenuta impossibilita' di verbalizzazione in forma riassuntiva e manuale - Mancata predisposizione da parte del Ministero di grazia e giustizia degli adempimenti necessari per contratti con ditte esterne per trascrizioni delle riproduzioni fonografiche o per l'effettuazione della verbalizzazione stenotipica - Omessa previsione per il giudice di avvalersi di personale tecnico esterno con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie - Lesione del principio del diritto di difesa - Violazione delle direttive della legge di delega nonche' dei principi di "buon andamento" dell'amministrazione della giustizia e della soggezione del giudice alla sola legge. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 51). (Cost., artt. 24, 76, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 8).(GU n.3 del 20-1-1993 )
IL PRETORE Osservato che: 1. - Nel procedimento penale n. 10102/92 R.G. a carico di Panarotto Umberto e Meggiolaro Antonio, oggi presenti - procedimento di estrema complessita' per la natura delle imputazioni, il numero e l'ampiezza dell'esame di testimoni e periti che si profila necessario - la difesa ed il p.m., concordemente: a) non hanno prestato il proprio consenso alla verbalizzazione riassuntiva (art. 567, terzo comma del c.p.p.); b) hanno anzi espressamente richiesto che si proceda alla verbalizzazione integrale, utilizzando il sistema della trascrizione delle registrazioni ovvero, quello della verbalizzazione stenotipica (art. 134, secondo comma del c.p.p.). 2. - Il pretore condivide l'assoluta necessita' di ricorrere, nel procedimento in questione, alla verbalizzazione integrale: non soltanto perche' cosi' hanno espressamente richiesto le parti, ma anche perche' l'estrema delicatezza e la particolare complessita' del procedimento rendono tale forma di verbalizzazione essenziale per la genuina documentazione dell'attivita' dibattimentale. Nel caso in questione, insomma, non si puo' certo parlare di attivita' dibattimentale dal contenuto semplice o di limitata rilevanza (art. 140, primo comma, prima parte del c.p.p.), ed anzi e' proprio la speciale rilevanza dell'attivita' dibattimentale ad imporre la verbalizzazione integrale. Nemmeno si puo' parlare di contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici (art. 140, primo comma, ultima parte del c.p.p.), in quanto: a) l'ufficio dispone dei necessari strumenti di riproduzione; b) gli ausiliari tecnici sono stati reperiti e con essi e' stato stipulato apposito contratto (v. punto 6 della presente ordinanza), la cui efficacia e' stata peraltro sospesa a tempo indeterminato (non per un periodo limitato) a causa del rifiuto della Corte dei conti di registrare contratti analoghi a quello stipulato dall'ufficio ed altresi' a causa dell'inerzia del ministero nell'adottare le iniziative necessarie per ovviare a tale stato di cose. La stessa Corte costituzionale, del resto: a) nell'affermare (ordinanza n. 284/1992) che in alcune, specifiche ipotesi non e' "essenziale, per garantire il contradditorio ed il diritto di difesa", adottare la verbalizzazione integrale, ha implicitamente ma sicuramente riconosciuto che in altre ipotesi la verbalizzazione integrale e' invece "essenziale" perche' sia garantito il rispetto delle citate garanzie costituzionali; b) ha positivamente affermato, in una sentenza di accoglimento (sentenza n. 529/1990), che "deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi" della verbalizzazione integrale, con la conseguente illegittimita' costituzionale, per contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8 della legge delega delle disposizioni tali da impedire "al giudice, che ne ravvisi i presupposti", di ricorrere a tale forma di verbalizzazione. 3. - Nel presente procedimento appare del tutto impossibile procedere alla verbalizzazione integrale attraverso il sistema della scrittura manuale da parte dell'ausiliario del giudice. Ed infatti: a) devono essere ascoltati, oltre agli imputati, 10 testimoni; b) assai numerose e complesse sono le circostanze sulle quali le parti hanno richiesto l'esame di testimoni; c) come risulta dalla nota 23 settembre 1992 della cancelleria in atti, in procedimenti analoghi per i quali si e' adottata la verbalizzazione integrale (effettuata attraverso il ricorso a stenotipisti esterni) il verbale dibattimentale e' risultato composto anche di 109 cartelle, pari a circa 135.000 lettere. Ipotizzando, con criterio ottimistico, che l'ausiliario del giudice possa manoscrivere 50 lettere al minuto, l'istruttoria dibattimentale, pur evitando di considerare i tempi morti, dovrebbe durare 45 ore circa, il che e' del tutto impensabile, se si considera che per ciascuno dei pretori dibattimentali della pretura circondariale sono fissati mensilmente numerosi processi, alcuni dei quali presentano caratteristiche di complessita' non dissimili da quelle del presente procedimento. Tali considerazioni, che rispondono al piu' elementare buon senso, trovano un riconoscimento normativo nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione, ai sensi del quale il giudice, ogni volta in cui ne "rileva l'esigenza", puo' richiedere al capo dell'ufficio di incaricare (attraverso un apposito contratto: v. il secondo comma dell'art. 51) personale esterno idoneo ad assicurare il servizio di stenotipia o di trascrizione delle riproduzioni. Lo stesso art. 134, secondo comma, ultima parte, ad avviso del pretore, deve essere interpretato (come si dira' meglio al punto 10 b) della presente ordinanza) in modo tale da consentire al giudice (e a nessun altro) di decidere se le caratteristiche del processo rendano possibile la verbalizzazione, anche integrale, attraverso la scrittura manuale. 4. - La verbalizzazione integrale deve percio' essere effettuata utilizzando il sistema della trascrizione delle fonoriproduzioni ovvero quello della verbalizzazione stenotipica. 5. - Nessuno di tali sistemi puo' peraltro essere adottato utilizzando il personale interno dell'amministrazione. Ed infatti: a) per quanto riguarda la trascrizione delle registrazioni il dirigente della cancelleria ha comunicato che non e' possibile destinare personale sufficiente per la trascrizione delle bobine (nota del 28 settembre 1992, in atti); b) per quanto riguarda la verbalizzazione stenotipica, l'ufficio non dispone degli stenotipisti. 6. - Occorrerebbe pertanto ricorrere ad un contratto con ditte esterne, secondo quanto espressamente previsto dal nuovo codice (art. 51 disposizioni di attuazione). Questo ufficio ha da tempo stipulato un simile contratto, seguendo alla lettera le modalita' indicate in apposita circolare del ministero di grazia e giustizia (si tratta della circolare del 29 novembre 1989 n. 4/7216/41) ed in una successiva deliberazione del consiglio giudiziario (si tratta della deliberazione comunicata dalla presidenza della Corte con nota 1244/1 P.P. del 18 novembre 1991). Il contratto in questione contempla sia il servizio di trascrizione delle bobine sia quello di verbalizzazione stenotipica ed e' stato applicato per alcuni dibattimenti che, come l'attuale, presentavano caratteristiche di elevata complessita'; esso ha dato ottimi risultati sotto ogni profilo. 7. - Recentemente peraltro si e' appreso il rifiuto della Corte dei conti di registrare un contratto del tutto analogo a quello stipulato da questa pretura (trattasi della deliberazione n. 43/1992, emessa nell'adunanza del 26 marzo 1992 e depositata in segreteria il 14 luglio 1992). Per comprendere le motivazioni di tale rifiuto, occorre ricordare che la disciplina della verbalizzazione dei dibattimenti si rinviene negli artt. 134, 135, 138 e 139 del nuovo codice di procedura e nell'art. 51 delle relative disposizioni di attuazione: le prime quattro norme contemplano la riproduzione fonografica o audiovisiva da effettuarsi normalmente attraverso "personale tecnico giudiziario", ma prevedono che, in mancanza di personale idoneo o sufficiente, il giudice possa richiedere l'assistenza di persona idonea estranea all'Amministrazione dello Stato. L'art. 51 delle disposizioni di attuazione stabilisce poi che a tal fine il capo dell'ufficio giudiziario possa stipulare appositi contratti con ditte esterne. Per il pagamento delle prestazioni affidate a ditte esterne la citata circolare del ministero di grazia e giustizia, cui si e' conformata la prassi degli uffici giudiziari (e fra gli altri della pretura di Vicenza), disponeva l'utilizzazione del modello 12, relativo alle cosiddette "spese di giustizia" (il sistema di pagamento normalmente utilizzato per i compensi di periti, interpreti, ecc.). La Corte dei conti ha pero' "bocciato" questo sistema di pagamento, sostanzialmente per due motivi: a) le "spese di giustizia" sono soltanto quelle elencate con precisione dal regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; 2) esse inoltre sono ancorate a tariffe approvate con norme leg- islative o regolamentari, che invece mancano per i servizi connessi alla trascrizione dei verbali dei dibattimenti penali. La Corte dei conti peraltro, oltre a giudicare scorretto il sistema di pagamento sin qui utilizzato, ha fornito precise indicazioni sul futuro, che spetta pero' al Ministero tradurre in pratica. La Corte infatti ha osservato che le spese relative alla verbalizzazione sono "connesse ad una delle funzioni indefettibili dello Stato", con la conseguenza che "il Tesoro ha il dovere di rendere disponibili i mezzi finanziari necessari e sufficienti, cosi' come l'amministrazione della giustizia ha il dovere di utilizzare tali risorse". Quanto al sistema di pagamento da utilizzare, la Corte indica in via alternativa tre strumenti, precisando che spetta al Ministero "scegliere la procedura piu' idonea a soddisfare il pubblico interesse e che sia in sintonia con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione". Il ministero tuttavia, benche' formalmente sollecitato (quesito di questo ufficio datato 7 settembre 1992, in atti) non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. 8. - Avuta notizia della decisione della Corte dei conti di cui al precedente punto 7, il pretore dirigente ha deliberato di sospendere a tempo indeterminato l'esecuzione del contratto relativo alla verbalizzazione stenotipica attraverso ditte esterne (nota 17 luglio 1992 del pretore dirigente, in atti). 9. - Una volta sospesa l'operativita' del contratto con le ditte esterne incaricate del servizio, non pare al pretore che, per assicurare la verbalizzazione stenotipica, il giudice possa conferire specifici incarichi per ciascun processo, applicando per analogia le disposizioni in tema di perizia (artt. 220 e ss. del c.p.p.) ovvero (come taluno ha suggerito) l'art. 268, settimo comma del c.p.p. in tema di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, il quale a sua volta espressamente richiama "le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie". Ed infatti: a) le norme sulle perizie e l'art. 268, settimo comma del c.p.p. sono relativi ad ipotesi assai specifiche e la loro applicazione non puo' essere arbitrariamente estesa ad ipotesi assai diverse; b) la normativa sulla verbalizzazione fa riferimento al "contratto" (art. 51 disposizioni di attuazione) quale unico strumento attraverso il quale poter assicurare, ricorrendo ad esterni, il servizio di trascrizione delle bobine o di verbalizzazione stenotipica. 10. - L'interpretazione "vivente" (quale risulta dalle osservazioni svolte ed in particolare dalla deliberazione della Corte dei conti di cui al punto 7. della normativa vigente conduce percio' ad un risultato che puo' essere cosi' sintetizzato: a) nel caso, purtroppo frequente, in cui il personale interno non sia sufficiente, per numero e/o qualificazione, ad assicurare la trascrizione delle bobine o la verbalizzazione stenotipica, il giudice del dibattimento potra' avvalersi di ditte esterne soltanto se ed in quanto il ministero abbia predisposto gli adempimenti necessari per assicurare la possibilita' di avvalersi di tale servizio. Attualmente, come sopra chiarito, tali adempimenti non sono stati predisposti. Ma non e' questo cio' che conta. Cio' che conta e' che la liberta' del giudice del dibattimento (e/o/ del capo dell'ufficio) di avvalersi di tali strumenti non e' garantita (come e' garantita, ad esempio, la liberta' del giudice di affidare - sotto la propria personale responsabilita' - incarichi peritali), ma e' subordinata alla effettuazione o meno da parte del ministero di determinati adempimenti organizzativi; b) nel predetto caso il giudice del dibattimento, quando, come nel caso di specie (v. sopra sub 3) sia impossibile la verbalizzazione integrale attraverso la scrittura manuale dell'ausiliario, potra' soltanto sospendere a tempo indeterminato il dibattimento, non essendo possibile, al di fuori di specifiche ipotesi tassativamente stabilite, procedere alla verbalizzazione riassuntiva. L'affermazione teste' formulata sub b) richiede una puntualizzazione, in relazione al contenuto dell'art. 134, secondo comma, ultima parte del c.p.p., ai sensi del quale, in caso di "impossibilita' di ricorso" alla stenotipia o ad altro strumento meccanico, il verbale, anche integrale, e' redatto "con la scrittura manuale". Se tale norma dovesse essere interpretata nel senso che non spetta al giudice (ma per esempio al ministero) decidere se sia il caso o meno di predisporre quanto necessario per effettuare la verbalizzazione integrale con la stenotipia o con altro strumento meccanico, essa sarebbe palesemente incostituzionale. Ma la norma in questione consente anche una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, e che, in quanto tale, deve essere preferita. L'art. 134, secondo comma, ultima parte infatti, ad avviso del pretore, fa riferimento ad ipotesi di impossibilita' contingente di avvalersi della stenotipia o di altro mezzo meccanico (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di malattia dell'operatore, di temporanea indisponibilita' della ditta esterna incaricata del servizio, o di contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione (art. 140, primo comma del c.p.p.)). Per tale ipotesi il codice vuole consentire al giudice (e a nessun altro) di decidere se le caratteristiche del processo rendano possibile la verbalizzazione, anche integrale, attraverso la scrittura manuale; in caso positivo, il processo verra' celebrato immediatamente, mentre in caso negativo dovra' subire un breve rinvio in attesa del superamento della contingente impossibilita' di avvalersi della stenotipia o di altro mezzo meccanico. 11. - Pare al pretore non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice, qualora rilevi l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato e non siano ancora operanti contratti con ditte esterne, di affidare a terzi per un singolo processo l'incarico di trascrivere le riproduzioni fonografiche o di effettuare la verbalizzazione stenotipica, con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie (analogamente a quanto previsto dall'art. 268, settimo comma del c.p.p.). Il sospetto di illegittimita' costituzionale sussiste, ad avviso del pretore, rispetto alle seguenti disposizioni della Costituzione della Repubblica: a) art. 24, secondo comma, in quanto il diritto di "difendersi provando" e' violato dall'impossibilita' di effettuare la verbalizzazione integrale con la stenotipia o con altro mezzo meccanico e dalla conseguente necessita', ove il giudice non ritenga possibile, per la natura del procedimento, la verbalizzazione integrale attraverso la scrittura manuale, di sospendere a tempo indeterminato il procedimento; b) art. 76, per contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega (v. sentenza della Corte n. 529/1990); c) art. 97, primo comma, in quanto il "buon andamento" dell'amministrazione della giustizia non e' assicurato, ed e' anzi impedito, da una normativa che subordina la possibilita' di effettuare la verbalizzazione integrale attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico all'adozione da parte del ministero di de- terminate iniziative organizzative; d) art. 101, secondo comma, in quanto il giudice non puo' ritenersi soggetto "soltanto alla legge" se la possibilita' o meno di ricorrere alla verbalizzazione integrale attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico e' subordinata all'adozione di determinate iniziative organizzative da parte del ministero. Non si tratta percio' soltanto, ne' principalmente, di un problema di "decoro" del processo, che, nell'imminenza dell'anno duemila, non puo' rimanere l'unica rilevante attivita' la cui documentazione resta affidata ad amanuensi. Nemmeno la questione puo' essere ridotta ai suoi aspetti, pure importanti, di "efficienza" e "qualita'" dell'attivita' giudiziaria: laddove certamente la non rilevantissima spesa necessaria per assicurare il servizio di stenotipia o di trascrizione delle fonoriproduzioni viene ampiamente compensata dal miglioramento complessivo di efficienza e produttivita' del sistema. Accanto e sopra questi aspetti vi sono precise esigenze di rispetto delle garanzie costituzionali, che si e' sopra cercato di evidenziare. 12. - La rilevanza della questione nel presente procedimento appare evidente. Se infatti le piu' volte citate disposizioni del codice e delle norme di attuazione venissero dichiarate parzialmente incostituzionali, nel senso sopra indicato, il pretore potrebbe e dovrebbe affidare ad esterni l'incarico della verbalizzazione stenotipica, con "le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie". In caso contrario, sulla base dell'interpretazione dell'art. 134, secondo comma, ultima parte del c.p.p. sopra indicata al punto 10 b), il dibattimento dovrebbe essere sospeso sino a quando il ministero non adottera' le iniziative necessarie (sul piano organizzativo) per consentire la stipula di contratti con ditte esterne.
P. Q. M. Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice, qualora rilevi l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato e non siano ancora operanti contratti con ditte esterne, di affidare a terzi per un singolo processo l'incarico di trascrivere le riproduzioni fonografiche o di effettuare la verbalizzazione stenotipica, con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il pretore: BUTTI 93C0010