N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1992

                                N. 802
 Ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dal pretore di Vicenza, sezione
 distaccata di Arzignano, nel procedimento penale a carico di
 Panarotto Umberto ed altro
 Processo penale - Procedimento pretorile - Complessita' dello stesso
    - Ritenuta impossibilita' di verbalizzazione in forma  riassuntiva
    e  manuale  -  Mancata  predisposizione  da parte del Ministero di
    grazia e giustizia degli adempimenti necessari per  contratti  con
    ditte  esterne  per trascrizioni delle riproduzioni fonografiche o
    per l'effettuazione della  verbalizzazione  stenotipica  -  Omessa
    previsione  per  il  giudice  di  avvalersi  di  personale tecnico
    esterno con le forme, i modi  e  le  garanzie  per  l'espletamento
    delle  perizie  -  Lesione  del  principio del diritto di difesa -
    Violazione delle direttive  della  legge  di  delega  nonche'  dei
    principi  di "buon andamento" dell'amministrazione della giustizia
    e della soggezione del giudice alla sola legge.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 51).
 (Cost., artt. 24, 76, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art.
    2, dir. 8).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                              IL PRETORE
    Osservato che:
    1. -  Nel  procedimento  penale  n.  10102/92  R.G.  a  carico  di
 Panarotto  Umberto e Meggiolaro Antonio, oggi presenti - procedimento
 di estrema complessita' per la natura delle imputazioni, il numero  e
 l'ampiezza dell'esame di testimoni e periti che si profila necessario
 - la difesa ed il p.m., concordemente:
       a)  non hanno prestato il proprio consenso alla verbalizzazione
 riassuntiva (art. 567, terzo comma del c.p.p.);
       b) hanno anzi  espressamente  richiesto  che  si  proceda  alla
 verbalizzazione  integrale, utilizzando il sistema della trascrizione
 delle registrazioni ovvero, quello della verbalizzazione  stenotipica
 (art. 134, secondo comma del c.p.p.).
    2.  - Il pretore condivide l'assoluta necessita' di ricorrere, nel
 procedimento  in  questione,  alla  verbalizzazione  integrale:   non
 soltanto  perche'  cosi'  hanno  espressamente richiesto le parti, ma
 anche perche' l'estrema delicatezza e la particolare complessita' del
 procedimento rendono tale forma di verbalizzazione essenziale per  la
 genuina  documentazione  dell'attivita'  dibattimentale.  Nel caso in
 questione,  insomma,  non  si  puo'  certo   parlare   di   attivita'
 dibattimentale  dal  contenuto semplice o di limitata rilevanza (art.
 140, primo comma, prima parte del c.p.p.),  ed  anzi  e'  proprio  la
 speciale   rilevanza  dell'attivita'  dibattimentale  ad  imporre  la
 verbalizzazione integrale.
    Nemmeno  si  puo'  parlare  di  contingente  indisponibilita'   di
 strumenti  di  riproduzione  o  di ausiliari tecnici (art. 140, primo
 comma, ultima parte del c.p.p.), in quanto:
       a) l'ufficio dispone dei necessari strumenti di riproduzione;
       b) gli ausiliari tecnici sono stati  reperiti  e  con  essi  e'
 stato  stipulato  apposito  contratto  (v.  punto  6  della  presente
 ordinanza), la cui  efficacia  e'  stata  peraltro  sospesa  a  tempo
 indeterminato (non per un periodo limitato) a causa del rifiuto della
 Corte  dei  conti di registrare contratti analoghi a quello stipulato
 dall'ufficio  ed  altresi'  a  causa   dell'inerzia   del   ministero
 nell'adottare  le  iniziative  necessarie per ovviare a tale stato di
 cose.
    La stessa Corte costituzionale, del resto:
       a)  nell'affermare  (ordinanza  n.  284/1992)  che  in  alcune,
 specifiche   ipotesi   non   e'   "essenziale,   per   garantire   il
 contradditorio ed il diritto di difesa", adottare la  verbalizzazione
 integrale, ha implicitamente ma sicuramente riconosciuto che in altre
 ipotesi  la  verbalizzazione integrale e' invece "essenziale" perche'
 sia garantito il rispetto delle citate garanzie costituzionali;
       b) ha positivamente affermato, in una sentenza di  accoglimento
 (sentenza  n.  529/1990),  che  "deve pur sempre essere conservata al
 giudice  la  possibilita'   di   avvalersi"   della   verbalizzazione
 integrale,  con  la  conseguente  illegittimita'  costituzionale, per
 contrasto con i criteri ed i principi  dell'art.  2,  punto  8  della
 legge  delega delle disposizioni tali da impedire "al giudice, che ne
 ravvisi i presupposti", di ricorrere a tale forma di verbalizzazione.
    3. -  Nel  presente  procedimento  appare  del  tutto  impossibile
 procedere  alla verbalizzazione integrale attraverso il sistema della
 scrittura manuale da parte dell'ausiliario del giudice. Ed infatti:
       a) devono essere ascoltati, oltre agli imputati, 10 testimoni;
       b) assai numerose e complesse sono le circostanze  sulle  quali
 le parti hanno richiesto l'esame di testimoni;
       c)  come risulta dalla nota 23 settembre 1992 della cancelleria
 in atti, in procedimenti analoghi per  i  quali  si  e'  adottata  la
 verbalizzazione   integrale   (effettuata  attraverso  il  ricorso  a
 stenotipisti esterni) il verbale dibattimentale e' risultato composto
 anche di 109 cartelle, pari a circa 135.000 lettere. Ipotizzando, con
 criterio ottimistico, che l'ausiliario del giudice possa manoscrivere
 50 lettere al minuto, l'istruttoria dibattimentale, pur  evitando  di
 considerare  i  tempi  morti, dovrebbe durare 45 ore circa, il che e'
 del tutto impensabile, se si considera che per ciascuno  dei  pretori
 dibattimentali  della  pretura circondariale sono fissati mensilmente
 numerosi processi, alcuni dei  quali  presentano  caratteristiche  di
 complessita' non dissimili da quelle del presente procedimento.
    Tali considerazioni, che rispondono al piu' elementare buon senso,
 trovano  un  riconoscimento normativo nell'art. 51 delle disposizioni
 di attuazione, ai sensi del quale il giudice, ogni volta  in  cui  ne
 "rileva   l'esigenza",   puo'  richiedere  al  capo  dell'ufficio  di
 incaricare (attraverso un apposito contratto:  v.  il  secondo  comma
 dell'art.  51)  personale esterno idoneo ad assicurare il servizio di
 stenotipia o di trascrizione delle riproduzioni.
    Lo stesso art. 134, secondo comma, ultima  parte,  ad  avviso  del
 pretore,  deve  essere interpretato (come si dira' meglio al punto 10
 b) della presente ordinanza) in modo tale da consentire al giudice (e
 a nessun altro)  di  decidere  se  le  caratteristiche  del  processo
 rendano  possibile la verbalizzazione, anche integrale, attraverso la
 scrittura manuale.
    4. - La verbalizzazione integrale deve percio'  essere  effettuata
 utilizzando  il  sistema  della  trascrizione  delle fonoriproduzioni
 ovvero quello della verbalizzazione stenotipica.
    5. -  Nessuno  di  tali  sistemi  puo'  peraltro  essere  adottato
 utilizzando il personale interno dell'amministrazione. Ed infatti:
       a)  per  quanto riguarda la trascrizione delle registrazioni il
 dirigente della  cancelleria  ha  comunicato  che  non  e'  possibile
 destinare  personale  sufficiente  per  la  trascrizione delle bobine
 (nota del 28 settembre 1992, in atti);
       b)  per  quanto  riguarda   la   verbalizzazione   stenotipica,
 l'ufficio non dispone degli stenotipisti.
    6.  -  Occorrerebbe  pertanto  ricorrere ad un contratto con ditte
 esterne, secondo quanto espressamente previsto dal nuovo codice (art.
 51 disposizioni di attuazione).
    Questo ufficio ha da tempo stipulato un simile contratto, seguendo
 alla  lettera  le  modalita'  indicate  in  apposita  circolare   del
 ministero  di  grazia  e  giustizia (si tratta della circolare del 29
 novembre 1989 n. 4/7216/41) ed in una  successiva  deliberazione  del
 consiglio giudiziario (si tratta della deliberazione comunicata dalla
 presidenza della Corte con nota 1244/1 P.P. del 18 novembre 1991).
    Il   contratto   in   questione   contempla  sia  il  servizio  di
 trascrizione delle bobine sia quello di  verbalizzazione  stenotipica
 ed  e'  stato  applicato per alcuni dibattimenti che, come l'attuale,
 presentavano caratteristiche di elevata complessita';  esso  ha  dato
 ottimi risultati sotto ogni profilo.
    7.  -  Recentemente  peraltro si e' appreso il rifiuto della Corte
 dei conti di registrare un  contratto  del  tutto  analogo  a  quello
 stipulato da questa pretura (trattasi della deliberazione n. 43/1992,
 emessa  nell'adunanza del 26 marzo 1992 e depositata in segreteria il
 14 luglio 1992).
    Per comprendere le motivazioni di tale rifiuto, occorre  ricordare
 che  la disciplina della verbalizzazione dei dibattimenti si rinviene
 negli artt. 134, 135, 138 e 139  del  nuovo  codice  di  procedura  e
 nell'art.  51  delle  relative  disposizioni  di attuazione: le prime
 quattro norme contemplano la riproduzione fonografica  o  audiovisiva
 da    effettuarsi    normalmente    attraverso   "personale   tecnico
 giudiziario", ma prevedono che, in mancanza  di  personale  idoneo  o
 sufficiente,  il  giudice  possa  richiedere  l'assistenza di persona
 idonea estranea all'Amministrazione  dello  Stato.  L'art.  51  delle
 disposizioni  di  attuazione  stabilisce  poi  che a tal fine il capo
 dell'ufficio giudiziario possa stipulare appositi contratti con ditte
 esterne.
    Per  il  pagamento  delle  prestazioni affidate a ditte esterne la
 citata circolare del ministero di  grazia  e  giustizia,  cui  si  e'
 conformata  la  prassi degli uffici giudiziari (e fra gli altri della
 pretura  di  Vicenza),  disponeva  l'utilizzazione  del  modello  12,
 relativo   alle  cosiddette  "spese  di  giustizia"  (il  sistema  di
 pagamento  normalmente  utilizzato  per   i   compensi   di   periti,
 interpreti, ecc.).
    La   Corte  dei  conti  ha  pero'  "bocciato"  questo  sistema  di
 pagamento, sostanzialmente per due motivi:
       a) le "spese di giustizia" sono soltanto  quelle  elencate  con
 precisione dal regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
      2) esse inoltre sono ancorate a tariffe approvate con norme leg-
 islative  o  regolamentari, che invece mancano per i servizi connessi
 alla trascrizione dei verbali dei dibattimenti penali.
    La Corte dei  conti  peraltro,  oltre  a  giudicare  scorretto  il
 sistema   di   pagamento  sin  qui  utilizzato,  ha  fornito  precise
 indicazioni sul futuro, che spetta pero'  al  Ministero  tradurre  in
 pratica.
    La   Corte  infatti  ha  osservato  che  le  spese  relative  alla
 verbalizzazione sono "connesse ad una  delle  funzioni  indefettibili
 dello  Stato",  con  la  conseguenza  che  "il Tesoro ha il dovere di
 rendere disponibili i mezzi finanziari necessari e sufficienti, cosi'
 come l'amministrazione della giustizia ha  il  dovere  di  utilizzare
 tali risorse".
    Quanto  al  sistema di pagamento da utilizzare, la Corte indica in
 via alternativa tre strumenti, precisando  che  spetta  al  Ministero
 "scegliere   la  procedura  piu'  idonea  a  soddisfare  il  pubblico
 interesse e che sia in sintonia con i principi  di  cui  all'art.  97
 della Costituzione".
    Il ministero tuttavia, benche' formalmente sollecitato (quesito di
 questo  ufficio  datato  7  settembre  1992,  in atti) non ha fornito
 alcuna indicazione al riguardo.
    8. - Avuta notizia della decisione della Corte dei conti di cui al
 precedente punto 7, il pretore dirigente ha deliberato di  sospendere
 a  tempo  indeterminato  l'esecuzione  del  contratto  relativo  alla
 verbalizzazione stenotipica attraverso ditte esterne (nota 17  luglio
 1992 del pretore dirigente, in atti).
    9.  -  Una volta sospesa l'operativita' del contratto con le ditte
 esterne incaricate  del  servizio,  non  pare  al  pretore  che,  per
 assicurare la verbalizzazione stenotipica, il giudice possa conferire
 specifici  incarichi per ciascun processo, applicando per analogia le
 disposizioni in tema di perizia (artt. 220 e ss. del  c.p.p.)  ovvero
 (come  taluno  ha  suggerito) l'art. 268, settimo comma del c.p.p. in
 tema di trascrizione delle intercettazioni telefoniche,  il  quale  a
 sua  volta espressamente richiama "le forme, i modi e le garanzie per
 l'espletamento delle perizie". Ed infatti:
       a) le norme sulle perizie  e  l'art.  268,  settimo  comma  del
 c.p.p.   sono   relativi  ad  ipotesi  assai  specifiche  e  la  loro
 applicazione non puo' essere arbitrariamente estesa ad ipotesi  assai
 diverse;
       b)   la  normativa  sulla  verbalizzazione  fa  riferimento  al
 "contratto"  (art.  51  disposizioni  di  attuazione)   quale   unico
 strumento   attraverso  il  quale  poter  assicurare,  ricorrendo  ad
 esterni,  il   servizio   di   trascrizione   delle   bobine   o   di
 verbalizzazione stenotipica.
    10.   -   L'interpretazione   "vivente"   (quale   risulta   dalle
 osservazioni svolte ed in particolare dalla deliberazione della Corte
 dei conti di cui al punto 7. della normativa vigente conduce  percio'
 ad un risultato che puo' essere cosi' sintetizzato:
       a)  nel  caso, purtroppo frequente, in cui il personale interno
 non sia sufficiente, per numero e/o qualificazione, ad assicurare  la
 trascrizione  delle  bobine  o  la  verbalizzazione  stenotipica,  il
 giudice del dibattimento potra' avvalersi di ditte  esterne  soltanto
 se  ed  in  quanto  il  ministero  abbia  predisposto gli adempimenti
 necessari  per  assicurare  la  possibilita'  di  avvalersi  di  tale
 servizio. Attualmente, come sopra chiarito, tali adempimenti non sono
 stati predisposti. Ma non e' questo cio' che conta. Cio' che conta e'
 che   la  liberta'  del  giudice  del  dibattimento  (e/o/  del  capo
 dell'ufficio) di avvalersi di tali strumenti non e'  garantita  (come
 e' garantita, ad esempio, la liberta' del giudice di affidare - sotto
 la  propria  personale  responsabilita'  - incarichi peritali), ma e'
 subordinata alla effettuazione o  meno  da  parte  del  ministero  di
 determinati adempimenti organizzativi;
       b)  nel predetto caso il giudice del dibattimento, quando, come
 nel  caso  di  specie  (v.  sopra   sub   3)   sia   impossibile   la
 verbalizzazione    integrale    attraverso   la   scrittura   manuale
 dell'ausiliario, potra' soltanto sospendere a tempo indeterminato  il
 dibattimento,  non  essendo  possibile,  al  di  fuori  di specifiche
 ipotesi  tassativamente  stabilite,  procedere  alla  verbalizzazione
 riassuntiva.
    L'affermazione    teste'    formulata    sub   b)   richiede   una
 puntualizzazione, in relazione al contenuto  dell'art.  134,  secondo
 comma,  ultima  parte  del  c.p.p.,  ai  sensi  del quale, in caso di
 "impossibilita' di ricorso" alla  stenotipia  o  ad  altro  strumento
 meccanico,  il verbale, anche integrale, e' redatto "con la scrittura
 manuale". Se tale norma dovesse essere interpretata nel senso che non
 spetta al giudice (ma per esempio al ministero) decidere  se  sia  il
 caso  o  meno  di  predisporre  quanto  necessario  per effettuare la
 verbalizzazione integrale con la stenotipia  o  con  altro  strumento
 meccanico,  essa sarebbe palesemente incostituzionale. Ma la norma in
 questione consente anche  una  diversa  interpretazione,  conforme  a
 Costituzione,  e  che,  in quanto tale, deve essere preferita. L'art.
 134, secondo comma, ultima parte infatti, ad avviso del  pretore,  fa
 riferimento  ad  ipotesi  di  impossibilita' contingente di avvalersi
 della stenotipia o di altro mezzo meccanico (si  pensi,  ad  esempio,
 all'ipotesi     di    malattia    dell'operatore,    di    temporanea
 indisponibilita' della ditta esterna incaricata del  servizio,  o  di
 contingente  indisponibilita' di strumenti di riproduzione (art. 140,
 primo comma del c.p.p.)). Per tale ipotesi il codice vuole consentire
 al giudice (e a nessun altro) di decidere se le  caratteristiche  del
 processo  rendano  possibile  la  verbalizzazione,  anche  integrale,
 attraverso la scrittura manuale; in caso positivo, il processo verra'
 celebrato immediatamente, mentre in caso negativo  dovra'  subire  un
 breve   rinvio   in   attesa   del   superamento   della  contingente
 impossibilita'  di  avvalersi  della  stenotipia  o  di  altro  mezzo
 meccanico.
    11. - Pare al pretore non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  51  delle  disposizioni  di
 attuazione del c.p.p., nella parte in cui non  consente  al  giudice,
 qualora  rilevi l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo
 all'amministrazione dello Stato e non siano ancora operanti contratti
 con ditte esterne, di  affidare  a  terzi  per  un  singolo  processo
 l'incarico   di   trascrivere   le  riproduzioni  fonografiche  o  di
 effettuare la verbalizzazione stenotipica, con le forme, i modi e  le
 garanzie  per  l'espletamento  delle  perizie  (analogamente a quanto
 previsto dall'art. 268, settimo comma del c.p.p.).
    Il sospetto di illegittimita' costituzionale sussiste,  ad  avviso
 del  pretore,  rispetto alle seguenti disposizioni della Costituzione
 della Repubblica:
       a) art. 24, secondo comma, in quanto il diritto di  "difendersi
 provando"   e'   violato   dall'impossibilita'   di   effettuare   la
 verbalizzazione  integrale  con  la  stenotipia  o  con  altro  mezzo
 meccanico  e dalla conseguente necessita', ove il giudice non ritenga
 possibile,  per  la  natura  del  procedimento,  la   verbalizzazione
 integrale  attraverso  la  scrittura  manuale,  di sospendere a tempo
 indeterminato il procedimento;
       b) art. 76, per contrasto con i criteri ed i principi dell'art.
 2, punto 8, della legge delega (v. sentenza della Corte n. 529/1990);
       c)  art.  97,  primo  comma,  in  quanto  il  "buon  andamento"
 dell'amministrazione  della  giustizia  non e' assicurato, ed e' anzi
 impedito,  da  una  normativa  che  subordina  la   possibilita'   di
 effettuare  la  verbalizzazione  integrale attraverso la stenotipia o
 altro strumento meccanico all'adozione da parte del ministero di  de-
 terminate iniziative organizzative;
       d)  art.  101,  secondo  comma,  in  quanto il giudice non puo'
 ritenersi soggetto "soltanto alla legge" se la possibilita' o meno di
 ricorrere alla verbalizzazione integrale attraverso la  stenotipia  o
 altro  strumento meccanico e' subordinata all'adozione di determinate
 iniziative organizzative da parte del ministero.
    Non si tratta percio' soltanto, ne' principalmente, di un problema
 di "decoro" del processo, che, nell'imminenza dell'anno duemila,  non
 puo' rimanere l'unica rilevante attivita' la cui documentazione resta
 affidata ad amanuensi.
    Nemmeno  la  questione  puo'  essere ridotta ai suoi aspetti, pure
 importanti, di "efficienza" e "qualita'" dell'attivita'  giudiziaria:
 laddove   certamente  la  non  rilevantissima  spesa  necessaria  per
 assicurare  il  servizio  di  stenotipia  o  di  trascrizione   delle
 fonoriproduzioni   viene   ampiamente  compensata  dal  miglioramento
 complessivo di efficienza e produttivita' del sistema.
    Accanto e  sopra  questi  aspetti  vi  sono  precise  esigenze  di
 rispetto  delle  garanzie  costituzionali, che si e' sopra cercato di
 evidenziare.
    12. - La  rilevanza  della  questione  nel  presente  procedimento
 appare evidente.
    Se  infatti  le  piu' volte citate disposizioni del codice e delle
 norme    di    attuazione    venissero    dichiarate     parzialmente
 incostituzionali,  nel  senso  sopra  indicato, il pretore potrebbe e
 dovrebbe  affidare  ad  esterni  l'incarico   della   verbalizzazione
 stenotipica,  con  "le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento
 delle perizie".
    In  caso contrario, sulla base dell'interpretazione dell'art. 134,
 secondo comma, ultima parte del c.p.p. sopra indicata al punto 10 b),
 il dibattimento dovrebbe essere sospeso sino a  quando  il  ministero
 non  adottera' le iniziative necessarie (sul piano organizzativo) per
 consentire la stipula di contratti con ditte esterne.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante nel giudizio  in  corso  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 51
 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in  cui  non
 consente  al  giudice,  qualora  rilevi  l'esigenza  di  avvalersi di
 personale tecnico estraneo  all'amministrazione  dello  Stato  e  non
 siano  ancora  operanti  contratti  con  ditte esterne, di affidare a
 terzi  per  un  singolo  processo  l'incarico   di   trascrivere   le
 riproduzioni   fonografiche   o   di  effettuare  la  verbalizzazione
 stenotipica, con le forme, i modi e le  garanzie  per  l'espletamento
 delle perizie, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 76, 97,
 primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                           Il pretore: BUTTI

 93C0010