N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1992

                                N. 803
  Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 del pretore di Torino
 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana ed altri
 e E.N.P.A.L.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S.
    - Non applicabilita' della normativa perequativa stabilita per  le
    pensioni  corrisposte  dall'a.g.o.  (art.  5 della legge 15 aprile
    1985, n. 140) - Ingiustificata disparita' di  situazioni  analoghe
    attesa  l'identita' di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e
    dell'E.N.P.A.L.S. - Richiamo all'ordinanza di  rimessione  n.  602
    r.o. 1990 relativa a questione analoga - Questione gia' sottoposta
    all'esame  della  Corte  dal giudice rimettente con l'ordinanza n.
    728/1990 e riproposta (a  seguito  della  restituzione  atti,  per
    sopravvenuta  legge  n.  59/1991,  disposta  con l'ordinanza della
    Corte costituzionale n. 160/191)  sul  presupposto  del  permanere
    della  rilevanza  in  considerazione  del  fatto  che  gli aumenti
    previsti dalla legge n. 140/1985 decorrono  dal  1985  mentre  gli
    aumenti  di  cui  alla  legge  n. 59/1991 decorrono dal 1½ gennaio
    1990.
 (Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n.
    544, art. 4; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in
    legge 27 febbraio 1991, n. 59).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale nelle cause riunite iscritte  ai
 nn.  3312,  4548,  4556,  4564 e 4572/1990 r.g.l., promosse da Tallia
 Luciana + 4 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Jacoviello e dal
 dott.  proc.  Michele  Iacoviello contro l'E.N.P.A.L.S. rappresentato
 dall'avv. Massimo Cerisola e dal dott. proc. Maurizio Silimbani.
     A) I  ricorrenti,  tutti  pensionati  E.N.P.A.L.S.  con  pensioni
 aventi  decorrenza  originaria  anteriore  al  1½  luglio 1982, hanno
 richiesto  gli  aumenti  pensionistici  derivanti   dall'applicazione
 dell'art.  5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e, conseguentemente,
 dall'art. 3 della  legge  29  dicembre  1986,  n.  544,  sostenendone
 l'immediata applicabilita' all'E.N.P.A.L.S.
    Parte  convenuta eccepisce la sua estraneita' alle norme suddette,
 ritenendo viceversa applicabili le norme di cui agli artt.  10  della
 legge n. 140/1985 cit. ed all'art. 4 della legge n. 544/1988 cit.
     B)  Il  pretore  di  Torino,  con  propria  ordinanza emessa il 2
 novembre 1990 nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato  ed
 E.N.P.A.L.S.,  iscritta  al  n.  728  del  registro  ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
 serie  speciale, dell'anno 1990 ha gia' rimesso al vaglio della Corte
 delle  leggi  l'art.  10  cit.,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui prevede che le pensioni a carico
 delle forme di  previdenza  sostitutive  ed  esonerative  del  regime
 generale  vengano  rivalutate,  sentite le categorie interessate, con
 separati provvedimenti che tengano  conto  dei  criteri  previsti  in
 materia dalle specifiche normative delle singole questioni.
     C)  La  Corte costituzionale, con ordinanza depositata in data 18
 aprile 1991, ha disposto la restituzione degli  atti  al  pretore  di
 Torino  per  il  riesame della rilevanza della questione da parte del
 giudice a quo alla stregua della  normativa  sopravvenuta  (legge  27
 febbraio 1991, n. 59 di conversione del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409
 - in particolare art. 1 del citato provvedimento -).
    Questo  pretore  ritiene,  anche alla luce dello jus superveniens,
 ugualmente rilevante e non manifestamente infondata la questione gia'
 a suo tempo rimessa con ordinanza che, riguardando  processo  diverso
 dal  presente, si ritiene opportuno riportare integralmente in questa
 sede:
    "Il pretore sciogliendo la riserva che precede, premesso:
       a)  che  il  sig.  Renato  Ottazzi  ha  evocato   in   giudizio
 l'E.N.P.A.L.S. esponendo di essere titolare di posizione assicurativa
 presso  l'ente  stesso  e  di  godere  di  pensione con decorrenza da
 novembre  1976.  Egli  lamenta  che  l'E.N.P.A.L.S.  non  abbia   mai
 riconosciuto   ai   suoi  pensionati  il  diritto  agli  aumenti  del
 trattamento pensionistico di cui all'art. 5 della legge  n.  140/1985
 nonostante   l'identita'   di  normative  e  di  vicende  dei  regimi
 assicurativi I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S.;
       b)  che  identiche  questioni  erano  gia'   state   sottoposte
 all'esame  del  pretore  di  Torino da numerosi altri assicurati (con
 ricorso depositato in data 7 ottobre 1988,  Salomone  Carlo  +  altri
 contro  E.N.P.A.L.S.  r.g.l.    n.  14688/1988),  contoversia  in cui
 l'E.N.P.A.L.S.   aveva   sostenuto   l'applicabilita',   nei   propri
 confronti,  dell'art.  10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, secondo
 il quale le pensioni erogate dalle forme di previdenza sostitutive ed
 esonerative del regime generale dei lavoratori  dipendenti  avrebbero
 dovuto    essere    rivalutate   mediante   appositi   provvedimenti,
 condizionanti la sussistenza dei relativi diritti degli assicurati  e
 non posti in essere nel caso in esame;
       c)  che  la  domanda proposta dai predetti assicurati era stata
 accolta con sentenza 23 giugno-4 luglio  1989  in  base  ad  un  iter
 logico-argomentativo  che  muoveva  dalla  ricostruzione  del sistema
 normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello
 spettacolo gestita dall'E.N.P.A.L.S. per concludere nel  senso  della
 identita'  rispetto alla normativa concernente l'a.g.o. di competenza
 dell'I.N.P.S.
    L'art. 10 della legge n.  140/1985,  quindi,  non  avrebbe  potuto
 trovare  applicazione  nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. (nonostante la
 sua  formulazione  letterale,  comprensiva  di  tutte  le  forme   di
 previdenza   sostitutive  od  esonerative  del  regime  generale  dei
 lavoratori dipendenti) in quanto  -  storicamente  -  l'istituto  era
 sempre  stato  decisamente  differenziato  da tutte le altre gestioni
 sostitutive od esonerative e nei confronti dello  stesso  era  sempre
 stata   prevista   l'estenzione   delle   disposizioni  valevoli  per
 l'I.N.P.S.: pertanto, la norma  relativa  alla  perequazione  avrebbe
 dovuto  essere  l'art.  5  (formulato  in maniera tale da consentirne
 l'immediata applicabilita',  senza  necessita'  sulla  mediazione  di
 ulteriori  provvedimenti)  e  non  l'art. 10 della legge n. 140/1985,
 cosi' come sostenuto dagli assicurati;
       d) che a supporto di tali conclusioni erano stati utilizzati  i
 seguenti elementi normativi:
       1)  art.  2,  secondo  comma, del d.l.C.p.S. 16 luglio 1947, n.
 708, secondo  cui  l'iscrizione  all'ente  sostituisce  a  tutti  gli
 effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11
 novembre  1943,  n. 138 e successive modificazioni, e l'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di  cui
 al  r.d.l.  14  aprile  1939,  n.  636,  e successive modificazioni,
 precisando  che  'sono  applicabili  all'ente  tutti  i  benefici,  i
 privilegi  ed  esenzioni  tributarie  concessi all'Istituto Nazionale
 della Previdenza Sociale';
       2) art. 34, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218: 'Le
 norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni
 liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri  assicurati  ..'
 salvo le modifiche espressamente previste da detto articolo;
       3) art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903: 'Le disposizioni
 della  presente  legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita',
 la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono,
 in  quanto  applicabili,  alle  pensioni  liquidate  o  da  liquidare
 dall'ente   nazionale   della   previdenza  per  i  lavoratori  dello
 spettacolo';
       4)  art.  1   del   d.P.R.   31   dicembre   1971,   n.   1420:
 'L'assicurazione  obbligatoria  ..  e' gestita dall'ente nazionale di
 previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo  con  le
 norme  contenute  nel  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
 Stato 16 luglio 1947, n.  708  ..,  con  le  norme  che  disciplinano
 l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
 ed  i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e succes-
 sive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le  norme  introdotte
 nel presente decreto';
       5)  art.  12,  secondo  comma,  e  16  del  medesimo  d.P.R. n.
 1420/1971. Inoltre, a fondamento della citata pronuncia  del  pretore
 di  Torino,  era  stato altresi' posto il costante orientamento della
 S.C. la quale ha sottolineato come gia' la norma istitutiva dell'ente
 previdenziale  de quo (d.l.C.p.S. n. 708/1947), la quale prevedeva la
 particolare disciplina da attuarsi con decreti  delegati,  disponesse
 altresi'  che  -  fin  quando  tali  atti non fossero stati emanati -
 l'ente avrebbe dovuto  applicare  le  norme  concernenti  l'a.g.o.  a
 carico dell'I.N.P.S.: tale rinvio, a parere della S.C., indubbiamente
 di  carattere  generale,  e'  rimasto  operante  ed  e'  di  per  se'
 sufficiente  ad  escludere  che  possa  ritenersi   sussistente   una
 qualunque  deroga rispetto alla normativa I.N.P.S. per le prestazioni
 a carico dell'E.N.P.A.L.S.
    I richiami a detta disciplina, contenuti nelle  successive  leggi,
 poi,  lungi  da  costituire casi di pretesi limitati provvedimenti di
 estensione di alcune norme  dell'a.g.o.  integrano,  invece,  diretta
 applicazione  all'E.N.P.A.L.S.  delle norme successivamente in vigore
 per l'I.N.P.S. In forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R.  n.
 1720/1971, quindi, 'sono percio' applicabili alla forma previdenziale
 dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione
 generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui
 quali  si  fonda  il  sistema  assicurativo  generale  dei lavoratori
 dipendenti, dato che tali istituti non trovano  specifica  disciplina
 nella  normativa  particolare del settore di cui al d.l. n. 708/1947
 ed al d.P.R. n. 1420/1971' (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n.  6366,  e
 in  tal  senso  anche  Cass.  12 marzo 1982, n. 619; Cass. 13 gennaio
 1987, n. 158; Cass. 16 giugno 1983, n.415);
       e) che nel corso in giudizio di  appello  nei  confronti  della
 suddetta  sentenza,  il  tribunale  di  Torino ha ritenuta erronea la
 ricostruzione di cui si e' appena dato conto, prospettandosi  invece,
 come    la    sola   corretta,   l'interpretazione   che   presuppone
 l'assoggettamento  delle  pensioni  erogate  dall'E.N.P.A.L.S.   alle
 condizioni  stabilite  dall'art.  10 della legge n. 140/1985, e cioe'
 l'adozione per i miglioramenti previsti,  di  separati  provvedimenti
 (da  emanarsi,  sentite  le  categorie interessate, tenendo conto dei
 criteri previsti in materia della specifica normativa in  questione),
 con  accollo  degli  oneri  relativi  agli  enti previdenziali e alle
 categorie interessate.
    Il   tribunale   ha,   quindi,   dubitato    della    legittimita'
 costituzionale  -  con  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38 della
 Costituzione - degli artt. 7 e ss. del d.l. 31 luglio 1987, n.  317,
 (convertito  in  legge  3  ottobre  1987,  n. 398) nelle parti in cui
 escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui
 agli artt. 5 e 10 della legge  n.  140/1985  non  avendo  tali  norme
 trovato   attuazione   ne'   con  il  d.l.  appena  citato  ne'  con
 provvedimenti successivi, con  la  conseguente  irragionevolenza  del
 mantenimento  per una durata notevole della sperequazione a danno dei
 pensionati dell'E.N.P.A.L.S. ed ha, pertanto, sospeso il giudizio  in
 corso  e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, con ordinanza in
 data 18 luglio 1990.
    Osserva: nel corso del presente  giudizio  l'Ottazzi  -  prendendo
 atto  della  posizione assunta dal tribunale di Torino, nella materia
 de  qua  -  ha  formulato   ulteriori   questioni   di   legittimita'
 costituzionale.
    Richiamando   l'identita'   di   vicende   storico-giuridiche  tra
 l'I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S., egli dubita, infatti, della  legittimita'
 dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, in quanto la norma -
 nell'interpretazione   del   tribunale  di  Torino  -  esigerebbe  il
 'separato   provvedimento'  anche  nei  casi  di  enti  previdenziali
 sostitutivi che abbiano avuto vicende e regolamentazioni identiche  a
 quelle dell'a.g.o., assoggettando a differente trattamento situazioni
 del  tutto uguali con conseguente violazione, a suo parere, dell'art.
 3 della Costituzione.
    Ritiene il pretore di non potersi esimere dall'investire la  Corte
 costituzionale  di  tale questione: la stessa e' infatti, sicuramente
 rilevante (condizionando la soluzione della controversia) e sussiste,
 altresi' il requisito minimale della non manifesta infondatezza.
    Inoltre, anche se sotto un profilo differente, e' gia' pendente il
 giudizio  di  legittimita'  originato  dalla  citata  ordinanza   del
 Tribunale  di  Torino, ed e', pertanto, opportuno che venga esaminata
 anche la questione ora prospettata dall'assicurato, concernente norma
 diversa da quella censurata dal Tribunale.
                                P. Q. M.
    (Omissis)."
     D) A quanto  teste'  riportato,  che  comunque  integralmente  si
 richiama,   si   ritiene   oportuno   aggiungere   alcune   ulteriori
 osservazioni.
     D/1) La ratio del primo comma dell'art. 5 della legge n. 140/1985
 e' quella di ovviare a sperequazioni venute  a  determinarsi  per  la
 diversita' dell'epoca del pensionamento.
    Nella  relazione  parlamentare al Senato, si afferma che "per tali
 pensioni,  infatti,  si  sono  determinate  situazioni   diverse   di
 sperequazioni,  collegate  alle varie normative succedutesi nel tempo
 in materia dei criteri di calcolo delle pensioni: sistema di  calcolo
 in  forma  contributiva  anziche' retributiva; diverse percentuali di
 commisurazione  della  pensione   alla   retribuzione   pensionabile;
 retribuzione  annua  pensionabile  cristallizzata  nel  tempo  e  non
 rivalutata;  perequazione  applicata  all'importo   della   pensione,
 depurato  delle  quote  fisse  di perequazione maturatesi dal gennaio
 1976 in poi.
    In relazione a cio', gli  aumenti  previsti  vengono  graduati  in
 misura   decrescente  a  seconda  della  decorrenza  originale  della
 pensione"  (seduta  di  martedi'  2  aprile  1985  in  "Senato  della
 Repubblica,   IX   legislatura,  trecentotrentacinquesimo  resoconto,
 Giunte e commissioni parlamentari, pag. 26".
    Tale  esigenza  di   eliminazione   delle   sperequazioni   appare
 costituzionalmente rilevante ex artt. 3 e 38 della Costituzione.
    D/2)  Tutte  le  vicende che hanno provocato le sperequazioni sono
 state applicate sia ai pensionati E.N.P.A.L.S. che a quelli I.N.P.S.
    Infatti, come gia' accennato, la  suprema  Corte  ha  testualmente
 affermato  che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n.
 1420/1971 "sono applicabili alla forma previdenziale  dei  lavoratori
 dello  spettacolo  tutte  quelle  norme  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si
 fonda il sistema assicurativo  generale  dei  lavoratori  dipendenti,
 dato  che  tali  istituti  non  trovano  specifica  disciplina  nella
 normativa particolare del settore di cui al d.l. n.  708/1947  e  al
 d.P.R.  n.  1420/1971"  (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366; in tal
 senso, anche Cass. 12 marzo 1982, n. 1619; Cass. 13 gennaio  1987  n.
 148; Cass. 16 giugno 1983, n. 4158).
    Ed  ancora  si  e'  affermato  che  i pensionati E.N.P.A.L.S. sono
 "titolari  di  pensione  diretta  loro  liquidata  dall'E.N.P.A.L.S.,
 sostituto  legale  dell'I.N.P.S. per l'indicata assicurazione" (Cass.
 12 marzo 1982, n. 1619, in giust. civ. 1982, 1, 1168).
    La suddetta applicazione, poi, e' immediata e diretta, ed anzi non
 avviene neppure per un fenomeno di rinvio.
    Infatti:  anche  prima  dell'entrata  in  vigore  del  d.P.R.   n.
 1420/1971 era sempre la disciplina quadro dell'assicurazione generale
 ad  avere  permanente  vigenza,  ma  non  per  effetto di inesistente
 rinvio, bensi' per diretta applicazione" (cosi' Cass. 4158/1983 cit.;
 Cass. 13 gennaio 1987, n. 158, in giust. civ. 1987, 1, 503).
     D/3) Successivamente al  1981  sono  state  sempre  applicate  le
 stesse norme previdenziali ad entrambe gli enti, anche se non vi sono
 mai  state  norme  speciali di estensione all'E.N.P.A.L.S. di qualche
 innovazione legislativa.
    Cio'  e'  avvenuto,  ad  esempio,  nel  caso  della   perequazione
 automatica delle pensioni, con le sue numerose e varie evoluzioni.
    Anche  il  metodo  di calcolo retributivo delle pensioni ha subito
 delle variazioni, tutte puntualmente applicate anche all'E.N.P.A.L.S.
    La parificazione tra i due enti e' tale che, per  esplicita  norma
 di   legge   (art.   12   del   d.P.R.   n.  1420/1971)  la  pensione
 dell'E.N.P.A.L.S. non puo' essere inferiore o superiore alla pensione
 minima o massima dell'I.N.P.S.; infine, va rilevato che il pensionato
 che  abbia   usufruito   di   vesamenti   contributivi   sia   presso
 l'E.N.P.A.L.S.  che preso l'I.N.P.S. puo' in taluni casi, chiedere la
 pensione  ad  entrambi  gli  enti  con  assoluta  equiparazione   del
 trattamento, in base ad una convenzione tra i due enti del 1973.
     D/4)  Le vicende storiche delle pensioni sono state assolutamente
 identiche: in caso contrario l'importo  delle  pensioni  E.N.P.A.L.S.
 sarebbe  stato  cristallizzato  alla  data  del  d.P.R. n. 1420/1971,
 poiche' da allora non vi  e'  stata  piu'  nessuna  legge  "speciale"
 riguardante  il  calcolo delle pensioni E.N.P.A.L.S. che invece hanno
 subito, come quelle I.N.P.S., numerose modifiche.
    Si  vedano,  ad  esempio,  l'elevazione   della   percentuale   di
 retribuzione  pensionabile  in  relazione agli anni di contributi, la
 cadenza, la  misura  e  la  decorrenza  iniziale  della  perequazione
 automatica; la misura dei "tetti" pensionistici.
     D/5) Anche per la categoria dei pensionati E.N.P.A.L.S. si poneva
 la stessa ed identica esigenza - costituzionalmente rilevante - di un
 rimedio legislativo per tali sperequazioni.
    Poiche'    tali    sperequazioni   sono   "parallele"   a   quelle
 dell'I.N.P.S.,  come  detto,  parte  ricorrente  invoca  direttamente
 l'art. 5 della legge n. 140/1985, mentre parte convenuta eccepisce la
 mancanza di provvedimento ex art. 10 della stessa legge.
     E)  Come gia' detto nella precedente ordinanza di rimessione alla
 Corte costituzionale, ove il corpus normativo si  debba  interpretare
 nel  senso  che,  per  le  pensioni  erogate  dall'E.N.P.A.L.S.,  sia
 necessario  un  "separato  provvedimento"  -  da  emanarsi   con   le
 caratteristiche  previste  e  volute  dall'art.  10  della  legge  n.
 140/1985 e dal successivo art. 4 della legge n. 544/1988  -  si  deve
 registrare   la  vulnerazione,  da  parte  delle  due  norme  citate,
 dell'art. 3 della Costituzione,  laddove  assoggettano  a  differente
 trattamento  situazioni  del tutto uguali nelle loro vicende storico-
 giuridiche.
     F) A parere del pretore la questione prospettata appare rilevante
 nonostante  il d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27
 febbraio 1991, n. 59, e cio' per i motivi che seguono.
     F/1) Un primo elemento, anche se  puramente  letterale,  consiste
 nell'assoluta  mancanza  di alcuno specifico riferimento al "separato
 provvedimento"  di  cui  la  norma  in  questione   dovrebbe   essere
 attuazione  (ed infatti, mentre i soggetti destinatari della legge n.
 140/1985  sono  eclusivamente  i  pensionati  fino  al  giugno  1982,
 l'ambito  applicativo  della  legge  n. 59/1991 si estende a tutto il
 1988).
     F/2) Estremamente rilevante, in secondo luogo, e' il  fatto  che,
 mentre  gli  aumenti previsti dalla legge 140 decorrono dal 1985, gli
 aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono solo  dal  1½  gennaio
 1990.
    Di  conseguenza  le  due  normative  sono  diverse  sia per ambito
 applicativo  che  per  decorrenza  ne'   puo'   sostenersi   che   il
 provvedimento   di   cui   all'art.   10   della  legge  n.  140/1985
 consisterebbe appunto nella legge n. 55/1991, poiche' il  legislatore
 ha  emanato  esplicitamente  la  norma  di  cui  alla  legge  59  per
 l'E.N.P.A.L.S. (e cioe' il comma 2/ bis dell'art.  1)  qualificandola
 come "in deroga a quanto disposto nel comma 2".
    Poiche'  il secondo comma riguarda l'I.N.P.S., non si spiega l'uso
 del termine "in deroga" se non perche' la regola sia  l'identita'  di
 trattamento.
    Cio'  di  ragione,  fra  l'altro,  del perche' la legge n. 59/1991
 menzioni  esplicitamente  l'E.N.P.A.L.S.,  cosa  mai   accaduta   nei
 precedenti interventi, pure pacificamente applicabili ed applicati.
    In   tali   casi,   infatti,  si  applicava  l'identica  normativa
 dell'I.N.P.S. Orbene, poiche' nel caso il  legislatore  ha  istituito
 una   normativa   speciale,   ha  sentito  l'esigenza  di  menzionare
 esplicitamente l'E.N.P.A.L.S.: senza tale  esigenza  derogatrice,  il
 legislatore  non  avrebbe,  neppure  stavolta, operato tale esplicita
 menzione.
     F/3) Non e' neppure sostenibile che l'esigenza "sostanziale"  che
 ha  spinto  il legislatore ad includere l'E.N.P.A.L.S. nella legge 59
 e' stata quella di "compensare"  i  pensionati  E.N.P.A.L.S.  per  la
 mancata applicazione della legge n. 140.
    Infatti risulta con chiarezza dai lavori parlamentari che al d.l.
 n.  409/1990  era  stato  apportato,  al  Senato,  un  emendamento di
 iniziativa governativa tendente ad esplicitare, al  fine  di  evitare
 nuovi  equivoci,  che  l'art. 1 si applicava all'E.N.P.A.L.S. in modo
 identico a quello dell'I.N.P.S.
    In sede di commissione parlamentare venne peraltro  peggiorata  la
 situazione  dell'E.N.P.A.L.S.  con  decurtazione delle percentuali di
 aumento.
    La genesi della norma della legge  n.  59/1991  sull'E.N.P.A.L.S.,
 appare  pertanto del tutto diversa dall'attuazione dell'art. 10 della
 legge n. 140/1985.
     F/4) Occorre, poi, osservare che, anche la legge n.  59  contiene
 una  norma specifica per i fondi speciali, del tutto analoga a quelle
 della legge n. 140 e della legge n.  544,  e  precisamente  il  sesto
 comma dell'art. 2-bis.
    Se  fosse  stata  la  tesi  dell'E.N.P.A.L.S., secondo la quale il
 legislatore si e' occupato di questo ente previdenziale  negli  artt.
 10  della  legge  n.  140/1985  e 4 della legge n. 540/1988, nel caso
 della  legge  n.  59,  paradossalmente,  ai  pensionati  E.N.P.A.L.S.
 spetterebbero  due  volte  gli  aumenti:  una  prima  volta  in forza
 dell'art. 1, comma 2-bis, ed una seconda in  forza  dell'art.  2-bis,
 sesto comma (o meglio del successivo separato provvedimento attuativo
 di tale disposizione).
     G/5)  Anche  la  base di computo dei miglioramenti previsti dalla
 legge n. 140/1985 e' del tutto diversa da quella prevista dalla legge
 n. 59/1991: secondo la prima legge gli  aumenti  si  calcolano  sulla
 base  del  trattamento  in  atto  al  31 dicembre 1984, nella seconda
 considerando  l'importo  all'atto  della   prima   liquidazione   del
 trattamento pensionistico.
    Non solo, ma mentre la legge n. 140/1985 conferisce sicuramente ai
 pensionati  degli  aumenti, la legge n. 59/1991 non li prevede in via
 generale per tutti i  pensionati:  invero  l'art.  1,  ottavo  comma,
 stabilisce  che:  "e'  fatto  salvo in ogni caso, se e' piu' elevato,
 l'importo del trattamento pensionistico in pagamento".
    Dunque aumenti eventuali non generalizzati.
   Per vero, ai  pensionati  dell'E.N.P.A.L.S.,  ai  sensi  del  comma
 9-sexies  dell'art.  1,  non possono spettare in ogni caso incrementi
 della pensione inferiori a L. 50.000 mensili,  ma  cio'  non  fa  che
 confermare  quanto  appena osservato, se e' vero - come e' vero - che
 la legge  n.  140/1985,  presupponendo  trattamenti  differenziati  a
 seconda  delle  vicende  storiche subite dalle pensioni e legate alla
 loro decorrenza iniziale, non poteva che  presupporre,  nel  separato
 provvedimento  di  cui  all'art.  10  - che certamente avrebbe dovuto
 essere attuativo anche dei principi ispiratori della legge  stessa  -
 trattamenti altrettanto differenziati.
     G)  Tutto  quanto sopra osservato porta a concludere che la legge
 n. 59/1991 non e' legge attuativa del separato provvedimento  di  cui
 alle  norme degli artt. 10 della legge n. 140/1985 e 4 della legge n.
 544/1988  e  che,  pertanto,  non  dispiega  influenza  alcuna  sulla
 risoluzione della presente controversia.
     H)  Da ultimo il pretore osserva che, nella remota ipotesi in cui
 potesse la norma della legge  n.  59/1991  essere  interpretata  come
 attuazione  del  separato  provvedimento  di cui sopra, il suo art. 1
 incorrerebbe negli stessi vizi di costituzionalita' in cui si ritiene
 incorrano sia l'art. 10 della legge n. 140/1985 che  l'art.  4  della
 legge n. 544/1988.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 novembre 1987;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  10  della legge 14 aprile
 1985, n. 140, e 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544  (nonche',  in
 stretto  subordine,  dell'art.  1 del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409,
 convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59) per contrasto con l'art.
 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Letta in Torino, all'udienza del 16 novembre 1992.
                          Il pretore: CAMBRIA
    Depositato in cancelleria, oggi 17 novembre 1992.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 93C0011