N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1992
N. 803 Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 del pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana ed altri e E.N.P.A.L.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. - Non applicabilita' della normativa perequativa stabilita per le pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140) - Ingiustificata disparita' di situazioni analoghe attesa l'identita' di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e dell'E.N.P.A.L.S. - Richiamo all'ordinanza di rimessione n. 602 r.o. 1990 relativa a questione analoga - Questione gia' sottoposta all'esame della Corte dal giudice rimettente con l'ordinanza n. 728/1990 e riproposta (a seguito della restituzione atti, per sopravvenuta legge n. 59/1991, disposta con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 160/191) sul presupposto del permanere della rilevanza in considerazione del fatto che gli aumenti previsti dalla legge n. 140/1985 decorrono dal 1985 mentre gli aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono dal 1½ gennaio 1990. (Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 20-1-1993 )
IL PRETORE Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nelle cause riunite iscritte ai nn. 3312, 4548, 4556, 4564 e 4572/1990 r.g.l., promosse da Tallia Luciana + 4 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Jacoviello e dal dott. proc. Michele Iacoviello contro l'E.N.P.A.L.S. rappresentato dall'avv. Massimo Cerisola e dal dott. proc. Maurizio Silimbani. A) I ricorrenti, tutti pensionati E.N.P.A.L.S. con pensioni aventi decorrenza originaria anteriore al 1½ luglio 1982, hanno richiesto gli aumenti pensionistici derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e, conseguentemente, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1986, n. 544, sostenendone l'immediata applicabilita' all'E.N.P.A.L.S. Parte convenuta eccepisce la sua estraneita' alle norme suddette, ritenendo viceversa applicabili le norme di cui agli artt. 10 della legge n. 140/1985 cit. ed all'art. 4 della legge n. 544/1988 cit. B) Il pretore di Torino, con propria ordinanza emessa il 2 novembre 1990 nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 ha gia' rimesso al vaglio della Corte delle leggi l'art. 10 cit., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengano rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole questioni. C) La Corte costituzionale, con ordinanza depositata in data 18 aprile 1991, ha disposto la restituzione degli atti al pretore di Torino per il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo alla stregua della normativa sopravvenuta (legge 27 febbraio 1991, n. 59 di conversione del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409 - in particolare art. 1 del citato provvedimento -). Questo pretore ritiene, anche alla luce dello jus superveniens, ugualmente rilevante e non manifestamente infondata la questione gia' a suo tempo rimessa con ordinanza che, riguardando processo diverso dal presente, si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede: "Il pretore sciogliendo la riserva che precede, premesso: a) che il sig. Renato Ottazzi ha evocato in giudizio l'E.N.P.A.L.S. esponendo di essere titolare di posizione assicurativa presso l'ente stesso e di godere di pensione con decorrenza da novembre 1976. Egli lamenta che l'E.N.P.A.L.S. non abbia mai riconosciuto ai suoi pensionati il diritto agli aumenti del trattamento pensionistico di cui all'art. 5 della legge n. 140/1985 nonostante l'identita' di normative e di vicende dei regimi assicurativi I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S.; b) che identiche questioni erano gia' state sottoposte all'esame del pretore di Torino da numerosi altri assicurati (con ricorso depositato in data 7 ottobre 1988, Salomone Carlo + altri contro E.N.P.A.L.S. r.g.l. n. 14688/1988), contoversia in cui l'E.N.P.A.L.S. aveva sostenuto l'applicabilita', nei propri confronti, dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, secondo il quale le pensioni erogate dalle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti avrebbero dovuto essere rivalutate mediante appositi provvedimenti, condizionanti la sussistenza dei relativi diritti degli assicurati e non posti in essere nel caso in esame; c) che la domanda proposta dai predetti assicurati era stata accolta con sentenza 23 giugno-4 luglio 1989 in base ad un iter logico-argomentativo che muoveva dalla ricostruzione del sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'E.N.P.A.L.S. per concludere nel senso della identita' rispetto alla normativa concernente l'a.g.o. di competenza dell'I.N.P.S. L'art. 10 della legge n. 140/1985, quindi, non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. (nonostante la sua formulazione letterale, comprensiva di tutte le forme di previdenza sostitutive od esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti) in quanto - storicamente - l'istituto era sempre stato decisamente differenziato da tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative e nei confronti dello stesso era sempre stata prevista l'estenzione delle disposizioni valevoli per l'I.N.P.S.: pertanto, la norma relativa alla perequazione avrebbe dovuto essere l'art. 5 (formulato in maniera tale da consentirne l'immediata applicabilita', senza necessita' sulla mediazione di ulteriori provvedimenti) e non l'art. 10 della legge n. 140/1985, cosi' come sostenuto dagli assicurati; d) che a supporto di tali conclusioni erano stati utilizzati i seguenti elementi normativi: 1) art. 2, secondo comma, del d.l.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, secondo cui l'iscrizione all'ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 novembre 1943, n. 138 e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, precisando che 'sono applicabili all'ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale'; 2) art. 34, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218: 'Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati ..' salvo le modifiche espressamente previste da detto articolo; 3) art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903: 'Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'ente nazionale della previdenza per i lavoratori dello spettacolo'; 4) art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420: 'L'assicurazione obbligatoria .. e' gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 .., con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le norme introdotte nel presente decreto'; 5) art. 12, secondo comma, e 16 del medesimo d.P.R. n. 1420/1971. Inoltre, a fondamento della citata pronuncia del pretore di Torino, era stato altresi' posto il costante orientamento della S.C. la quale ha sottolineato come gia' la norma istitutiva dell'ente previdenziale de quo (d.l.C.p.S. n. 708/1947), la quale prevedeva la particolare disciplina da attuarsi con decreti delegati, disponesse altresi' che - fin quando tali atti non fossero stati emanati - l'ente avrebbe dovuto applicare le norme concernenti l'a.g.o. a carico dell'I.N.P.S.: tale rinvio, a parere della S.C., indubbiamente di carattere generale, e' rimasto operante ed e' di per se' sufficiente ad escludere che possa ritenersi sussistente una qualunque deroga rispetto alla normativa I.N.P.S. per le prestazioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. I richiami a detta disciplina, contenuti nelle successive leggi, poi, lungi da costituire casi di pretesi limitati provvedimenti di estensione di alcune norme dell'a.g.o. integrano, invece, diretta applicazione all'E.N.P.A.L.S. delle norme successivamente in vigore per l'I.N.P.S. In forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1720/1971, quindi, 'sono percio' applicabili alla forma previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si fonda il sistema assicurativo generale dei lavoratori dipendenti, dato che tali istituti non trovano specifica disciplina nella normativa particolare del settore di cui al d.l. n. 708/1947 ed al d.P.R. n. 1420/1971' (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366, e in tal senso anche Cass. 12 marzo 1982, n. 619; Cass. 13 gennaio 1987, n. 158; Cass. 16 giugno 1983, n.415); e) che nel corso in giudizio di appello nei confronti della suddetta sentenza, il tribunale di Torino ha ritenuta erronea la ricostruzione di cui si e' appena dato conto, prospettandosi invece, come la sola corretta, l'interpretazione che presuppone l'assoggettamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. alle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 140/1985, e cioe' l'adozione per i miglioramenti previsti, di separati provvedimenti (da emanarsi, sentite le categorie interessate, tenendo conto dei criteri previsti in materia della specifica normativa in questione), con accollo degli oneri relativi agli enti previdenziali e alle categorie interessate. Il tribunale ha, quindi, dubitato della legittimita' costituzionale - con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione - degli artt. 7 e ss. del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, (convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398) nelle parti in cui escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 140/1985 non avendo tali norme trovato attuazione ne' con il d.l. appena citato ne' con provvedimenti successivi, con la conseguente irragionevolenza del mantenimento per una durata notevole della sperequazione a danno dei pensionati dell'E.N.P.A.L.S. ed ha, pertanto, sospeso il giudizio in corso e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, con ordinanza in data 18 luglio 1990. Osserva: nel corso del presente giudizio l'Ottazzi - prendendo atto della posizione assunta dal tribunale di Torino, nella materia de qua - ha formulato ulteriori questioni di legittimita' costituzionale. Richiamando l'identita' di vicende storico-giuridiche tra l'I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S., egli dubita, infatti, della legittimita' dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, in quanto la norma - nell'interpretazione del tribunale di Torino - esigerebbe il 'separato provvedimento' anche nei casi di enti previdenziali sostitutivi che abbiano avuto vicende e regolamentazioni identiche a quelle dell'a.g.o., assoggettando a differente trattamento situazioni del tutto uguali con conseguente violazione, a suo parere, dell'art. 3 della Costituzione. Ritiene il pretore di non potersi esimere dall'investire la Corte costituzionale di tale questione: la stessa e' infatti, sicuramente rilevante (condizionando la soluzione della controversia) e sussiste, altresi' il requisito minimale della non manifesta infondatezza. Inoltre, anche se sotto un profilo differente, e' gia' pendente il giudizio di legittimita' originato dalla citata ordinanza del Tribunale di Torino, ed e', pertanto, opportuno che venga esaminata anche la questione ora prospettata dall'assicurato, concernente norma diversa da quella censurata dal Tribunale. P. Q. M. (Omissis)." D) A quanto teste' riportato, che comunque integralmente si richiama, si ritiene oportuno aggiungere alcune ulteriori osservazioni. D/1) La ratio del primo comma dell'art. 5 della legge n. 140/1985 e' quella di ovviare a sperequazioni venute a determinarsi per la diversita' dell'epoca del pensionamento. Nella relazione parlamentare al Senato, si afferma che "per tali pensioni, infatti, si sono determinate situazioni diverse di sperequazioni, collegate alle varie normative succedutesi nel tempo in materia dei criteri di calcolo delle pensioni: sistema di calcolo in forma contributiva anziche' retributiva; diverse percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile; retribuzione annua pensionabile cristallizzata nel tempo e non rivalutata; perequazione applicata all'importo della pensione, depurato delle quote fisse di perequazione maturatesi dal gennaio 1976 in poi. In relazione a cio', gli aumenti previsti vengono graduati in misura decrescente a seconda della decorrenza originale della pensione" (seduta di martedi' 2 aprile 1985 in "Senato della Repubblica, IX legislatura, trecentotrentacinquesimo resoconto, Giunte e commissioni parlamentari, pag. 26". Tale esigenza di eliminazione delle sperequazioni appare costituzionalmente rilevante ex artt. 3 e 38 della Costituzione. D/2) Tutte le vicende che hanno provocato le sperequazioni sono state applicate sia ai pensionati E.N.P.A.L.S. che a quelli I.N.P.S. Infatti, come gia' accennato, la suprema Corte ha testualmente affermato che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1420/1971 "sono applicabili alla forma previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si fonda il sistema assicurativo generale dei lavoratori dipendenti, dato che tali istituti non trovano specifica disciplina nella normativa particolare del settore di cui al d.l. n. 708/1947 e al d.P.R. n. 1420/1971" (cosi' Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366; in tal senso, anche Cass. 12 marzo 1982, n. 1619; Cass. 13 gennaio 1987 n. 148; Cass. 16 giugno 1983, n. 4158). Ed ancora si e' affermato che i pensionati E.N.P.A.L.S. sono "titolari di pensione diretta loro liquidata dall'E.N.P.A.L.S., sostituto legale dell'I.N.P.S. per l'indicata assicurazione" (Cass. 12 marzo 1982, n. 1619, in giust. civ. 1982, 1, 1168). La suddetta applicazione, poi, e' immediata e diretta, ed anzi non avviene neppure per un fenomeno di rinvio. Infatti: anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 1420/1971 era sempre la disciplina quadro dell'assicurazione generale ad avere permanente vigenza, ma non per effetto di inesistente rinvio, bensi' per diretta applicazione" (cosi' Cass. 4158/1983 cit.; Cass. 13 gennaio 1987, n. 158, in giust. civ. 1987, 1, 503). D/3) Successivamente al 1981 sono state sempre applicate le stesse norme previdenziali ad entrambe gli enti, anche se non vi sono mai state norme speciali di estensione all'E.N.P.A.L.S. di qualche innovazione legislativa. Cio' e' avvenuto, ad esempio, nel caso della perequazione automatica delle pensioni, con le sue numerose e varie evoluzioni. Anche il metodo di calcolo retributivo delle pensioni ha subito delle variazioni, tutte puntualmente applicate anche all'E.N.P.A.L.S. La parificazione tra i due enti e' tale che, per esplicita norma di legge (art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971) la pensione dell'E.N.P.A.L.S. non puo' essere inferiore o superiore alla pensione minima o massima dell'I.N.P.S.; infine, va rilevato che il pensionato che abbia usufruito di vesamenti contributivi sia presso l'E.N.P.A.L.S. che preso l'I.N.P.S. puo' in taluni casi, chiedere la pensione ad entrambi gli enti con assoluta equiparazione del trattamento, in base ad una convenzione tra i due enti del 1973. D/4) Le vicende storiche delle pensioni sono state assolutamente identiche: in caso contrario l'importo delle pensioni E.N.P.A.L.S. sarebbe stato cristallizzato alla data del d.P.R. n. 1420/1971, poiche' da allora non vi e' stata piu' nessuna legge "speciale" riguardante il calcolo delle pensioni E.N.P.A.L.S. che invece hanno subito, come quelle I.N.P.S., numerose modifiche. Si vedano, ad esempio, l'elevazione della percentuale di retribuzione pensionabile in relazione agli anni di contributi, la cadenza, la misura e la decorrenza iniziale della perequazione automatica; la misura dei "tetti" pensionistici. D/5) Anche per la categoria dei pensionati E.N.P.A.L.S. si poneva la stessa ed identica esigenza - costituzionalmente rilevante - di un rimedio legislativo per tali sperequazioni. Poiche' tali sperequazioni sono "parallele" a quelle dell'I.N.P.S., come detto, parte ricorrente invoca direttamente l'art. 5 della legge n. 140/1985, mentre parte convenuta eccepisce la mancanza di provvedimento ex art. 10 della stessa legge. E) Come gia' detto nella precedente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ove il corpus normativo si debba interpretare nel senso che, per le pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S., sia necessario un "separato provvedimento" - da emanarsi con le caratteristiche previste e volute dall'art. 10 della legge n. 140/1985 e dal successivo art. 4 della legge n. 544/1988 - si deve registrare la vulnerazione, da parte delle due norme citate, dell'art. 3 della Costituzione, laddove assoggettano a differente trattamento situazioni del tutto uguali nelle loro vicende storico- giuridiche. F) A parere del pretore la questione prospettata appare rilevante nonostante il d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59, e cio' per i motivi che seguono. F/1) Un primo elemento, anche se puramente letterale, consiste nell'assoluta mancanza di alcuno specifico riferimento al "separato provvedimento" di cui la norma in questione dovrebbe essere attuazione (ed infatti, mentre i soggetti destinatari della legge n. 140/1985 sono eclusivamente i pensionati fino al giugno 1982, l'ambito applicativo della legge n. 59/1991 si estende a tutto il 1988). F/2) Estremamente rilevante, in secondo luogo, e' il fatto che, mentre gli aumenti previsti dalla legge 140 decorrono dal 1985, gli aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono solo dal 1½ gennaio 1990. Di conseguenza le due normative sono diverse sia per ambito applicativo che per decorrenza ne' puo' sostenersi che il provvedimento di cui all'art. 10 della legge n. 140/1985 consisterebbe appunto nella legge n. 55/1991, poiche' il legislatore ha emanato esplicitamente la norma di cui alla legge 59 per l'E.N.P.A.L.S. (e cioe' il comma 2/ bis dell'art. 1) qualificandola come "in deroga a quanto disposto nel comma 2". Poiche' il secondo comma riguarda l'I.N.P.S., non si spiega l'uso del termine "in deroga" se non perche' la regola sia l'identita' di trattamento. Cio' di ragione, fra l'altro, del perche' la legge n. 59/1991 menzioni esplicitamente l'E.N.P.A.L.S., cosa mai accaduta nei precedenti interventi, pure pacificamente applicabili ed applicati. In tali casi, infatti, si applicava l'identica normativa dell'I.N.P.S. Orbene, poiche' nel caso il legislatore ha istituito una normativa speciale, ha sentito l'esigenza di menzionare esplicitamente l'E.N.P.A.L.S.: senza tale esigenza derogatrice, il legislatore non avrebbe, neppure stavolta, operato tale esplicita menzione. F/3) Non e' neppure sostenibile che l'esigenza "sostanziale" che ha spinto il legislatore ad includere l'E.N.P.A.L.S. nella legge 59 e' stata quella di "compensare" i pensionati E.N.P.A.L.S. per la mancata applicazione della legge n. 140. Infatti risulta con chiarezza dai lavori parlamentari che al d.l. n. 409/1990 era stato apportato, al Senato, un emendamento di iniziativa governativa tendente ad esplicitare, al fine di evitare nuovi equivoci, che l'art. 1 si applicava all'E.N.P.A.L.S. in modo identico a quello dell'I.N.P.S. In sede di commissione parlamentare venne peraltro peggiorata la situazione dell'E.N.P.A.L.S. con decurtazione delle percentuali di aumento. La genesi della norma della legge n. 59/1991 sull'E.N.P.A.L.S., appare pertanto del tutto diversa dall'attuazione dell'art. 10 della legge n. 140/1985. F/4) Occorre, poi, osservare che, anche la legge n. 59 contiene una norma specifica per i fondi speciali, del tutto analoga a quelle della legge n. 140 e della legge n. 544, e precisamente il sesto comma dell'art. 2-bis. Se fosse stata la tesi dell'E.N.P.A.L.S., secondo la quale il legislatore si e' occupato di questo ente previdenziale negli artt. 10 della legge n. 140/1985 e 4 della legge n. 540/1988, nel caso della legge n. 59, paradossalmente, ai pensionati E.N.P.A.L.S. spetterebbero due volte gli aumenti: una prima volta in forza dell'art. 1, comma 2-bis, ed una seconda in forza dell'art. 2-bis, sesto comma (o meglio del successivo separato provvedimento attuativo di tale disposizione). G/5) Anche la base di computo dei miglioramenti previsti dalla legge n. 140/1985 e' del tutto diversa da quella prevista dalla legge n. 59/1991: secondo la prima legge gli aumenti si calcolano sulla base del trattamento in atto al 31 dicembre 1984, nella seconda considerando l'importo all'atto della prima liquidazione del trattamento pensionistico. Non solo, ma mentre la legge n. 140/1985 conferisce sicuramente ai pensionati degli aumenti, la legge n. 59/1991 non li prevede in via generale per tutti i pensionati: invero l'art. 1, ottavo comma, stabilisce che: "e' fatto salvo in ogni caso, se e' piu' elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento". Dunque aumenti eventuali non generalizzati. Per vero, ai pensionati dell'E.N.P.A.L.S., ai sensi del comma 9-sexies dell'art. 1, non possono spettare in ogni caso incrementi della pensione inferiori a L. 50.000 mensili, ma cio' non fa che confermare quanto appena osservato, se e' vero - come e' vero - che la legge n. 140/1985, presupponendo trattamenti differenziati a seconda delle vicende storiche subite dalle pensioni e legate alla loro decorrenza iniziale, non poteva che presupporre, nel separato provvedimento di cui all'art. 10 - che certamente avrebbe dovuto essere attuativo anche dei principi ispiratori della legge stessa - trattamenti altrettanto differenziati. G) Tutto quanto sopra osservato porta a concludere che la legge n. 59/1991 non e' legge attuativa del separato provvedimento di cui alle norme degli artt. 10 della legge n. 140/1985 e 4 della legge n. 544/1988 e che, pertanto, non dispiega influenza alcuna sulla risoluzione della presente controversia. H) Da ultimo il pretore osserva che, nella remota ipotesi in cui potesse la norma della legge n. 59/1991 essere interpretata come attuazione del separato provvedimento di cui sopra, il suo art. 1 incorrerebbe negli stessi vizi di costituzionalita' in cui si ritiene incorrano sia l'art. 10 della legge n. 140/1985 che l'art. 4 della legge n. 544/1988.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 novembre 1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (nonche', in stretto subordine, dell'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Letta in Torino, all'udienza del 16 novembre 1992. Il pretore: CAMBRIA Depositato in cancelleria, oggi 17 novembre 1992. Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0011