N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 1992

                                N. 806
   Ordinanza emessa il 18 settembre 1992 dal pretore di Macerata nel
 procedimento penale a carico di Civitarese Alessandra ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Impossibilita'
    di dare lettura delle dichiarazioni  rese  dallo  stesso,  con  le
    garanzie difensive, alla p.g. - Disparita' di trattamento rispetto
    all'imputato  presente  che  si  sottopone all'esame - Lesione del
    principio di efficace esercizio della giurisdizione penale e della
    pretesa punitiva dello Stato.
 (C.P.P. 1988, art. 513, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 112).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                              IL PRETORE
    Il pretore di Macerata dott. Mario Perfetti alla pubblica  udienza
 del  18  settembre  1992  ha  pronunziato  e  pubblicato  la seguente
 ordinanza nei confronti di Civitarese Alessandra, nata ad  Ancona  il
 1½  luglio  1958,  e  residente  a  Macerata in via C. Pavese, n. 64,
 libero assente contumace; Mercuri Giuseppe, nato  ad  Amandola  il  3
 agosto  1950,  e  residente  a  Sarnano  in via Rossini, n. 5, libero
 presente, imputati;
 il Mercuri:
       A) del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perche'  al  fine
 di trarne profitto per se' o per altri acquistava o riceveva da una o
 piu'   persone  non  potute  identificare  il  seguente  assegno  che
 costituiva  provento  di  furto,   verosimilmente   commesso   presso
 l'amministrazione  postale  e  comunque  sottratto  nel  corso  delle
 operazioni di spedizione e distribuzione di plichi  postali:  assegno
 n.  1.973.610  per  la  somma  di  lire  6.921.920 emesso sulla Banca
 Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio alla S.r.l.
 Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione;
       B) del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p.
 perche',  al fine di trarne profitto falsificava o faceva falsificare
 l'assegno bancario di cui al capo  A)  che  precede,  iscrivendovi  o
 facendovi  iscrivere  falsa  firma  di  girata del responsabile della
 S.r.l. Aereo stazione merci di Roma, con concellazione della dicitura
 "non trasferibile" e  facendone  quindi  uso  con  il  consegnarlo  a
 Civitarese  Alessandra,  ovvero  perche'  non  essendo concorso nella
 falsificazione, ne faceva uso consegnandolo a Civitarese Alessandra.
    Fatti avvenuti in Sarnano e altrove, nell'ottobre 1990;
 la Civitarese:
       C) del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perche'  al  fine
 di  trarne  profitto  per  se'  o  per altri acquistava o riceveva da
 Mercuri Giuseppe ovvero da una o piu' persone non potute identificare
 il seguente assegno che costituiva provento di furto,  verosimilmente
 commesso  presso  l'amministrazione  postale e comunque sottratto nel
 corso delle operazioni  di  spedizione  e  distribuzione  dei  plichi
 postali:  assegno  n. 1.973.610 per la somma di lire 6.921.920 emesso
 sulla Banca Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio
 alla S.r.l. Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione;
       D) del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p.
 perche', al fine di trarne profitto falsificava o faceva  falsificare
 l'assegno  bancario  di  cui  al  capo C) che precede, intestandolo o
 facendolo  intestare  a  proprio  favore  iscrivendovi  o   facendovi
 iscrivere  falsa  firma di girata della S.r.l. "Aereo stazione merci"
 di Roma  e  facendone  quindi  uso  con  il  consegnarlo  alla  Banca
 Nazionale  del  Lavoro  di  Macerata,  ovvero  perche',  non  essendo
 concorsa nella falsificazione ne faceva uso con il  consegnarlo  alla
 Banca Nazionale del Lavoro di Macerata.
    Fatti  avvenuti  in  Sarnano o altrove e in Macerata, nell'ottobre
 1990.
    Il p.m. ha chiesto darsi  lettura,  ai  sensi  dell'art.  513  del
 c.p.p., del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata Civitarese
 Alessandra, rimasta contumace nel giudizio.
    La  richiesta  dovrebbe rigettarsi in quanto il combinato disposto
 degli artt. 513 e 514 del c.p.p. consente, in caso di contumacia o di
 assenza  dell'imputato,  di  dare  lettura  solo  dei  verbali  delle
 dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle
 indagini  preliminari  o nell'udienza preliminare, mentre nel caso di
 specie le dichiarazioni di cui al verbale in  data  7  novembre  1990
 vennero rese alla polizia giudiziaria.
    Ritiene,  peraltro,  il  giudicante  che  tale preclusione non sia
 giustificata,  soprattutto  alla  luce  delle   recenti   innovazioni
 apportate  al  codice  di  rito,  e che si ponga in contrasto sia con
 l'art. 3 che con il combinato disposto degli artt.  24  e  112  della
 Costituzione.
    Come  noto, oltre alla sentenza della Corte costituzionale in data
 3 giugno 1992, n. 254, va considerato che il d.l. 8 giugno 1992,  n.
 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non solo ha esteso
 la  possibilita'  di  dar  lettura degli atti assunti nel corso delle
 indagini preliminari,  a  causa  di  sopravvenuta  impossibilita'  di
 ripetizione,  comprendendovi  anche  quelli assunti dalla p.g. (nuovo
 testo dell'art. 512 del c.p.p.), ma soprattutto - per quel  che  piu'
 direttamente interessa in questa sede - ha modificato sostanzialmente
 l'art.   503   del   codice   nel   suo   quinto  comma,  consentendo
 l'acquisizione nel fascicolo  del  dibattimento,  e  dunque  la  loro
 utilizzabilita'   come   prove,   delle  dichiarazioni  dell'imputato
 utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame,  non  solo  nel
 caso  che  esse  siano  state assunte dal p.m., ma anche quando siano
 state  assunte  dalla  p.g.  Cio'  significa  che  mentre  prima   le
 dichiarazioni  rese dell'imputato alla p.g. e contenute nel fascicolo
 del p.m. (art. 503, terzo comma) potevano essere adoperate  solo  per
 le  contestazioni,  ora  invece  le  stesse dichiarazioni, sempre che
 utilizzate  per  le  contestazioni  nel  corso  dell'esame,   vengono
 acquisite  al  fascicolo per il dibattimento ed utilizzate come fonti
 di prova dal giudice.
    Se al contrario l'imputato, come nella specie, sceglie di rimanere
 contumace,  non   potendosi   ricorrere   al   descritto   meccanismo
 processuale  - il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad
 esame nel giudizio -  la  norma  dell'art.  513  (non  toccata  dalla
 novella)   consente  di  dar  lettura  soltanto  delle  dichiarazioni
 precedentemente rese al p.m. o al giudice, non anche di quelle rese o
 assunte dalla p.g. nel rispetto delle garanzie di difesa.
    Tale assetto, oltre a confliggere con il principio di  eguaglianza
 in quanto sottopone ad un trattamento deteriore l'imputato che si sia
 presentato  al dibattimento e si sia sottoposto all'esame e viceversa
 ad un trattamento di privilegio l'imputato che sia rimasto  contumace
 (o,  comparendo,  abbia,  rifiutato  di sottoporsi all'esame), appare
 altresi' in contrasto con il principio - desumibile dagli artt. 24  e
 112  della  Costituzione  -  dell'esatto  ed efficace esercizio della
 giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato.
    La questione e' rilevante in quanto dal verbale di dichiarazioni -
 della cui leggibilita' in giudizio  si  tratta  -  emergono  elementi
 probatori   riguardanti   sia  la  posizione  della  stessa  imputata
 Civitarese Alessandra, sia quella del coimputato Mercuri Giuseppe  in
 relazione ad analoghi fatti-reato.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata - e pertanto
 solleva d'ufficio - questione di  legittimita'  costituzionale  della
 norma  dell'art.  513, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non
 consente  che  sia  data  lettura,  a  richiesta  di   parte,   delle
 dichiarazioni   rese,   con   le   garanzie   difensive,   alla  p.g.
 dall'imputato contumace;
    Sospende il processo in corso,  dispone  l'immediata  trasmissione
 della  presente  ordinanza  e  degli atti del procedimento alla Corte
 costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza, letta  alle  parti  in  pubblica
 udienza,  venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Macerata, addi' 18 settembre 1992
                         Il pretore: PERFETTI

 93C0014