N. 807 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1992
N. 807 Ordinanza emessa il 9 novembre 1992 dal pretore di Verona, nel procedimento civile vertente tra Righetto Paolo e U.L.S.S. n. 25 di Verona Sanita' pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo lordo dei tickets - Ingiustificato deteriore trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attivita' - Incidenza sul principio della capacita' contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavato lordo del solo servizio mutualistico. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.3 del 20-1-1993 )
IL VICE PRETORE ONORARIO A scioglimento della riserva che precede; Esaminati gli atti ed in particolare la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore. Ritenuto che la stessa e' non manifestamente infondata ed e' pertinente e rilevante rispetto alla soluzione della causa che non puo' essere decisa senza che l'incidente sollevato venga definito. Accertato che l'attore, titolare di una farmacia convenzionata con il S.S.N., eccepisce l'incostituzionalita' dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, laddove e' disposto che "il S.S.N. nel prendere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets". Ritenuto che l'eccezione merita di essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale per i seguenti motivi: 1) contrasto con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. La norma in esame (quarto comma, art. 4, della legge n. 412/1991) introduce immotivatamente una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una sola categoria di cittadini, i titolari di farmacie, che gia' corrispondano al pari di tutti le normali imposte e il contributo per il S.S.N. Tale trattenuta non e' giustificata da alcuna contropartita, neppure a favore di terzi, visto che la stessa legge eleva al 50% il ticket dovuto dagli assistiti e prevede anche una quota fissa di L. 3.000 per ricetta ne' e' ipotizzabile la stessa come mezzo per combattere una ipotetica ed indimostrata evasione fiscale della categoria senza dimenticare che sarebbe assurdo prendere tale forma di "recupero" di somme evase solo ed esclusivamente per una delle tante categorie che costituiscono il c.d. "lavoro autonomo". Quindi non si ravvisano particolari ragioni di carattere eccezionale che giustifichino questa ulteriore forma di contribuzione a carico di una sola categoria; 2) contrasto con il principio secondo cui ogni cittadino e' tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), nonche' con il principio secondo cui il sistema tributario e' uniformato a criteri di progressivita' (art. 53 della Costituzione) ancora in relazione con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3. Si deve rilevare che attraverso il prelievo del 2,5% la categoria dei titolari di farmacia e' costretta ad una ulteriore prestazione patrimoniale la cui base imponibile non e' rappresentata dal reddito, come stabilito dall'art. 53 della Costituzione, ma dal ricavo lordo, per cui e senza valide ragioni ci si discosta dai criteri in base ai quali vengono sottoposti a tassazione tutti i cittadini, violando cosi' anche l'art. 3 della carta costituzionale. La norma e' ingiustamente discriminante anche all'interno della categoria dei farmacisti, e per l'esattezza discrimina tra coloro che svolgono prevalentemente servizio mutualistico e coloro che lo svolgono in misura limitata, per cui questo servizio si puo' definire come una semplice componente dell'attivita'; quindi il prelievo, colpendo il ricavo lordo e non il reddito finisce talvolta per essere effettuato in modo del tutto svincolato dalla effettiva capacita' contributiva del soggetto; in definitiva questo prelievo si appalesa come un ulteriore iniquo "balzello", creato non tanto per far fronte a sacrosante necessita' di equita' fiscale quanto per la necessita' di impinguare le dissestate casse del S.S.N.
P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordinando alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 9 novembre 1992 Il vice pretore onorario: MANCINI 93C0015