N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 1992- 7 gennaio 1993

                                 N. 5
  Ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 7 gennaio 1993)
 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di
 Colonnelli Lauretta ed altri
 Processo penale - Reati di ingiuria e diffamazione - Sentenze
    dibattimentali - Facolta' di appello della parte  lesa  costituita
    parte  civile  pure  ai  fini  penali  - Disparita' di trattamento
    rispetto alle parti lese di reati piu'  gravi  -  Sovversione  del
    principio di titolarita' dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 577).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Lauretta Colonnelli, Salvatore Garaffa e Gianfranco Vaccari;
    Preso atto dell'eccezione di  incostituzionalita',  sollevata  dal
 difensore  degli imputati, dell'art. 577 del n.c.p.p. con riferimento
 agli artt. 3, 74 e 112 della Costituzione, laddove detto articolo  in
 spregio  alla legge delega ed al principio cui e' informato il codice
 di demandare l'impugnativa solo al p.m., titolare dell'azione penale,
 in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, consente alla
 parte civile, ove trattisi di  procedimenti  relativi  a  ingiuria  e
 diffamazione, l'impugnativa nonostante il proscioglimento ai fini non
 solo  degli  interessi  civili,  ma per conseguire la condanna, cosi'
 apparendo doversi  intendere  la  espressione  'effetti  penali'  nel
 contesto dell'art. 577;
    Ritenuto che tale eccezione si appalesa rilevante per la decisione
 posto  che  l'eventuale  incostituzionalita'  della  disposizione  in
 argomento  comporterebbe  l'inammissibilita'  dell'appello   proposto
 dalla  parte  civile  nella  parte  in cui e' volto alla condanna dei
 prevenuti per i reati, tra l'altro, di diffamazione;
    Ritenuto che la proposta eccezione se non con riferimento all'art.
 74 (la legge delega  non  appare  violata  dall'art.  577  quando  ha
 consentito  anche  alla  parte  civile  di  appellare per ottenere la
 condanna - in tal senso appaiono da interpretare le  parole  "effetti
 penali"  - di persona assolta da reati di ingiuria e diffamazione) si
 appalesa, pero' non manifestamente infondata quanto meno con riguardo
 agli  artt.  3  e  112  della   Costituzione   poiche'   non   appare
 giustificabile  secondo  ragione  che  i  reati  citati di ingiuria e
 diffamazione siano privilegiati rispetto a tanti  altri  reati  anche
 molto  gravi  fino  al punto da consentire in caso di proscioglimento
 dai citati reati  alla  stessa  parte  civile  invece  che  al  p.m.,
 titolare  dell'azione  penale,  di chiedere la condanna della persona
 imputata;
                               P. Q. M.
    Dichiara    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 incostituzionalita' dell'art. 577  del  n.c.p.p.  in  relazione  agli
 artt.  3  e  112  della  Costituzione  e,  per  l'effetto, sospeso il
 giudizio in corso rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli  atti alla Corte costituzionale sia trasmessa al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Milano, addi' 24 gennaio 1992
                        Il presidente: MININNI

 93C0020