COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992 

  Definizione,  coordinamento  e  finanziamento  del  programma degli
interventi finanziari da  effettuarsi  negli  anni  1992  e  1993  in
relazione  al  progetto  pilota per la valorizzazione turistica delle
risorse culturali dei comuni minori.
(GU n.16 del 21-1-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme in materia  di
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi   ai   compiti   del   CIPE   e   degli    altri    Comitati
interministerialiin  ordine alle azioni necessarie per armonizzare la
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle pro-
cedure amministrative per predetto Fondo di rotazione;
  Vista la risoluzione del Consiglio delle Comunita' europee  del  10
aprile  1984,  riguardante  la definizione della politica comunitaria
nel settore del turismo;
  Visto il progetto pilota  per  la  valorizzazione  turistica  delle
risorse  culturali  dei  comuni  minori, presentato dal Ministero del
turismo e dello spettacolo alla Commissione delle  Comunita'  europee
in  data  12 luglio 1991 ed ammesso al cofinanziamento comunitario in
data 17 ottobre 1991;
  Visto l'aggiornamento ed il piano di fattibilita' del  progetto  di
cui sopra riferito ai soli comuni delle isole minori del centro sud;
  Considerato   che   il  suddetto  progetto  risulta  coerente  agli
indirizzi per il settore del turismo determinati dal CIPE in data  26
novembre 1991;
  Vista  la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale;
  Vista  la  propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale e'
stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata  legge
n.  183,  il  fabbisogno  finanziario,  statale e regionale, connesso
all'attuazione delle  politiche  comunitarie  per  l'anno  1992,  ivi
compreso,  nel  limite massimo di lire 3 miliardi, quello relativo ai
progetti rientranti nella competenza  del  Ministero  del  turismo  e
dello spettacolo;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione delle Comunita' europee per il finanziamento del suddetto
progetto ammontanti, per il periodo 1992-93, a circa  40  milioni  di
lire,   occorre   provvedere  ad  assicurare  le  necessarie  risorse
nazionali pubbliche;
  Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/1987,  possono essere finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Vista la proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo;
                              Delibera:
  1.  Il  programma  dell'intervento finanziario, per gli anni 1992 e
1993, concernente il cofinanziamento nazionale del  progetto  pilota,
ammesso  al  beneficio  dei contributi comunitari e specificati nella
proposta del Ministero del turismo e dello  spettacolo  di  cui  alle
premesse  ammonta  a  complessivi  660 milioni di lire a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui  alla  citata  legge  n.
183/1987.
  2.  Sulla  base  delle  richieste del Ministero del turismo e dello
spettacolo, nel limite  dell'ammontare  sopraindicato,  il  Fondo  di
rotazione  provvede  a far affluire le risorse finanziarie allo stato
di previsione del Ministero del turismo e dello  spettacolo,  secondo
la  procedura  prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
  3. Lo stato di avanzamento degli interventi previsti  nel  progetto
viene   valutato   sulla  base  delle  informazioni  contabili  fatte
pervenire al Fondo di rotazione da parte delle autorita' responsabili
dell'attuazione.
  4. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite  sia
comunitarie che nazionali, effettua i necessari controlli avvalendosi
della  struttura  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, anche in
collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO