Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.17 del 22-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni. Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 317 a 324 relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologia cosmetiche sono soppressi. Dopo l'art. 317, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE Art. 317. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso l'Universita' di Siena. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia cosmetiche. Art. 318. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 319. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento delle scuole la facolta' di farmacia e il dipartimento farmaco chimico tecnologico. Art. 320. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale, scienze biologiche. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 321. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: Primo anno: anatomia, istologia, istochimica della cute e annessi; fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi; biochimica della cute e annessi; microbiologia applicata ed igiene della produzione; principi chimico-fisici della cosmetologia; chimica dei prodotti cosmetici I; tecnologia e formulazione cosmetica I; controllo chimico di qualita' I. Secondo anno: chimica dei prodotti cosmetici II; tecnologia e formulazione cosmetica II; legislazione cosmetica e documentazione; educazione cosmetologica, marketing e pubblicita'; controllo chimico di qualita' II; impianti e macchinario per la produzione cosmetica; controllo microbiologico di qualita'; farmacologia e tossicologia cosmetica. Art. 322. - Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 323. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 1 dicembre 1992 Il rettore