MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 novembre 1992, n. 550 

  Regolamento  recante differimento del termine per lo smaltimento di
scorte   dei   presidi    sanitari    pericolosi,    in    sede    di
commercializzazione.
(GU n.18 del 23-1-1993)
 
 Vigente al: 24-1-1993  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla
legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento  sui  fitofarmaci  e  presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE numeri 78/631,
81/187 e 84/291;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il
"Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme  sulla
classificazione,  sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati
pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli  articoli  7  e  10  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223", di
attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale  n.
258/1990  che  fissa  un  termine di mesi sei per l'utilizzazione, in
sede di produzione, delle etichette e degli imballaggi conformi  alla
normativa  previgente,  e  sulla  base  del  quale  il termine per lo
smaltimento delle scorte scade l'11 settembre 1992;
  Visti il decreto  ministeriale  12  novembre  1991,  pubblicato  in
supplemento  straordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 289 del 10  dicembre  1991  e  relativa  errata-corrige  (Gazzetta
Ufficiale n. 139 e n. 192 rispettivamente del 15 giugno 1992 e del 17
agosto  1992)  per  cui  il  termine di scadenza per la produzione di
presidi sanitari non conformi alla nuova disciplina e' scaduto il  10
giugno  1992  con  un  intervallo  di  tempo  rispetto  alla scadenza
prevista   per   lo   smaltimento   delle   scorte,   in   sede    di
commercializzazione, di soli tre mesi;
  Ritenuto  di  dover garantire il rispetto di un adeguato intervallo
di tempo fra le scadenze dei due termini fissati, come  previsto  dal
citato  art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/88, e di differire all'11 dicembre 1993 il termine di scadenza
per lo smaltimento delle scorte giacenti nei punti vendita alla  data
del 10 giugno 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992;
  Effettuata la  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 17 novembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto
1990, n.  258,  per  lo  smaltimento  delle  scorte  esistenti  negli
esercizi  di vendita alla data del 10 giugno 1992 di presidi sanitari
etichettati ed imballati in conformita' alla normativa previgente, e'
differito all'11 dicembre 1993.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 novembre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 31